Art. 38.
(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti ad integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni già assunti e degli impegni che si prevede di assumere, nonchè dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonchè le spese stanziate per le garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, reclamati dai creditori dopo l'eliminazione dal conto dei residui.
L'elenco dei capitoli concernenti le spese obbligatorie è allegato al bilancio.
Le somme di cui al primo comma sono indicate in apposite deliberazioni della Giunta Regionale che ne autorizza il prelievo.
Art. 39.
(Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste)
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio o dell'assestamento, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci, e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.
Le somme di cui al precedente comma sono indicate in apposita deliberazione della Giunta Regionale che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti, ovvero in capitoli nuovi.
La deliberazione della Giunta Regionale deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per convalida con legge regionale.
Art. 40.
(Prelevamento dal fondo di riserva di cassa)
Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, per singoli capitoli, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. Tali somme sono iscritte nei capitoli medesimi, ad integrazione del rispettivo stanziamento.
La previsione del fondo di riserva di cassa è determinata con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
Con deliberazione del Consiglio Regionale si provvede ai prelevamenti, dal fondo di riserva di cassa, ove prima dell'assestamento di cui al successivo articolo 41 occorra eseguire il pagamento di residui passivi non previsti nel bilancio ovvero previsti in misura non adeguata, nonchè all'istituzione dei relativi capitoli con le corrispondenti previsioni ovvero all'adeguamento delle previsioni esistenti.
I prelevamenti e le integrazioni di cui al presente articolo sono autorizzati con deliberazioni del Consiglio Regionale non soggette a controllo.
Art. 41.
(Prelevamento dai fondi globali)
Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio medesimo.
I fondi globali sono tenuti distinti, in ogni caso, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione ovvero di spese per ulteriori programmi di sviluppo, nonchè a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
I fondi di cui ai precedenti commi sono utilizzabili soltanto ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese.
Ai bilanci sono allegati, per ogni fondo globale, elenchi indicativi dei provvedimenti legislativi e delle corrispondenti spese a cui si prevede di far fronte con i fondi medesimi.
I provvedimenti legislativi non indicati negli elenchi di cui al precedente comma debbono precisare le minori somme che restano utilizzabili per altri provvedimenti ivi indicati.
Le quote dei fondi globali non utilizzate entro il termine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa.
Art. 42.
(Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi)
La legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione nell'entrata di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio Regionale entro 15 giorni dal loro perfezionamento.
Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorchè non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime ai sensi del successivo articolo 56, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 29, primo comma.
La legge di cui al primo comma può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo l'approvazione del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.
Le leggi regionali che dispongono nuove o maggiori spese la cui copertura finanziaria è prevista ai sensi del precedente articolo 41, autorizzano le variazioni da apportare, mediante provvedimenti amministrativi, al bilancio dell'esercizio finanziario in corso, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo.
Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio a norma della presente legge, sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
Ogni altra variazione al bilancio, salvo quanto previsto nei precedenti articoli 38, 39 e 40, nonchè nel successivo articolo 48 deve essere autorizzata con la legge regionale.
Le variazioni di cui al presente articolo, salvo quelle di cui al primo comma, non possono essere disposte dopo il 30 novembre dell'anno al quale il bilancio si riferisce.
Art. 43.
(Assestamento dei bilanci)
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento dei bilanci.
La presentazione del disegno di legge per l'assestamento dei bilanci è subordinata alla presentazione del disegno di legge sul rendiconto generale della Regione.
Con la legge di cui al primo comma si provvede:
1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio, indicandone l'ammontare determinato ai sensi dei successivi articoli 64, 65, 66 e 67, oltre alle conseguenti variazioni in termini di cassa;
2) all'aggiornamento dell'avanzo o del disavanzo finanziario al termine dell'esercizio precedente, in conseguenza di quanto stabilito al punto I del presente comma, all'aggiornamento delle reiscrizioni effettuate in base al successivo articolo 67, 3° comma, nonchè alle variazioni che assicurino l'equilibrio del bilancio in termini di competenza e in termini di cassa;
3) all'aggiornamento della giacenza di cassa iscritta nel bilancio, indicandone l'ammontare risultante dal conto di cui al successivo articolo 71;
4) alle variazioni necessarie ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di attività di cui al precedente articolo 3, fermo restando quanto dispongono i precedenti articoli inerenti la predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale e del successivo articolo 44.
Art. 44.
(Leggi di variazione ai bilanci)
La legge regionale può autorizzare variazioni agli stanziamenti dell'entrata e della spesa dei bilanci e lo stanziamento in appositi capitoli, per le spese pluriennali, di quote non previste nei bilanci medesimi, fermo restando quanto dispongono i precedenti articoli inerenti la predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale ed il successivo articolo 45.
La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'aumento o la riduzione degli stanziamenti dei fondi di riserva, fermo restando il limite di cui al precedente articolo 40 per il fondo di riserva di cassa, nonchè l'aumento degli stanziamenti dei fondi globali e le modifiche degli elenchi ad essi relativi, purchè l'aumento medesimo risulti destinato alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del solo esercizio finanziario in corso.
La legge regionale di variazione al bilancio può autorizzare l'accensione di ulteriori mutui, indicandone gli elementi e le condizioni di cui al successivo articolo 48, terzo comma, fermi restando i limiti e i vincoli in esso stabiliti.
Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dal Consiglio Regionale dopo il 30 novembre dell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.
Art. 45.
(Divieto di storni)
Salvo quanto indicato nei precedenti articoli 38, 39, 40, 41 e 42, è vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
Sono vietati in ogni caso:
1) lo storno di fondi da capitoli relativi a spese per l'esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato a capitoli relativi ad altre spese;
2) lo storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante l'assegnazione dello Stato con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese;
3) lo storno di fondi tra capitoli del conto dei residui, nonchè tra un capitolo del conto dei residui e un capitolo del bilancio.