Legge regionale n. 35 del 30 luglio 1991  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , in materia di aree protette, Riserva naturale speciale della Bessa e Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza".
(B.U. 14 agosto 1991, n. 33)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' art. 7, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , dopo la lettera n) è inserita la seguente lettera: "
o) Riserva naturale speciale della Bessa
". Al medesimo articolo e comma, dopo la lettera n1) è inserita la seguente lettera: "
o1) all'Ente di diritto pubblico di cui all' articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 24
".
2. 
Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è abrogato e sostituito dal seguente: "
3.
È istituito l'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione ed amministrazione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza. Fino alla data di insediamento degli Organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della Riserva sono esercitate in delega dal Comune di Biella a norma dell' art. 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 , così come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1985, n. 27
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 15 dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è sostituito dai seguenti commi 15 e 15 bis: "
15.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa è così composto:
a)
cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Cerrione;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Borriana, Mongrando e Zubiena;
c)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Bassa Valle Elvo;
d)
tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia botanica, geologica e archeologica;
e)
due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Elvo su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f)
due membri nominati dalla Comunità Montana Bassa Valle Elvo su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
15 bis.
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza è così composto:
a)
cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Biella;
b)
tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Pollone;
c)
tre membri, nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia botanica ed agronomica;
d)
due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello regionale;
e)
due membri nominati dalla provincia di Vercelli su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale
".
2. 
Al comma 24 dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , le parole "
di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
" sono sostituite dalle parole "
di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15
".
Art. 3. 
1. 
Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , le parole "
di cui ai commi 1, 4, 5, 7, 8, 10 e 11
" sono sostituite dalle parole "
di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11
".
2. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 luglio 1991
Gian Paolo Brizio