Legge regionale n. 53 del 13 novembre 1990  ( Versione vigente )
"Indennità ai componenti degli Organi delle UU.SS.SS.LL.. Integrazione dell' art. 15 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 e modifica dell' art. 9 della L.R. 22 agosto 1983, n. 10 ".
(B.U. 21 novembre 1990, n. 47)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , così come sostituito dall' art. 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 71 , viene aggiunto il seguente ultimo comma: "
Ai fini della determinazione delle indennità di carica di cui ai precedenti commi le UU.SS.SS.LL. con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti vengono equiparate a quelle con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 22 agosto 1983, n. 10 , così come sostituito dall' art. 2 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 71 , è sostituito dal seguente: "
Le suddette indennità non sono soggette ad alcun titolo a maggiorazioni
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 novembre 1990
Gian Paolo Brizio