"Indennità ai componenti degli Organi delle UU.SS.SS.LL.. Integrazione dell' art. 15 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3 e modifica dell' art. 9 della L.R. 22 agosto 1983, n. 10 ".
(B.U. 21 novembre 1990, n. 47)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
All'
art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , così come sostituito dall'
art. 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 71 , viene aggiunto il seguente ultimo comma: "
".
Ai fini della determinazione delle indennità di carica di cui ai precedenti commi le UU.SS.SS.LL. con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti vengono equiparate a quelle con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti
Art. 2.
1.
Il
comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 22 agosto 1983, n. 10 , così come sostituito dall'
art. 2 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 71 , è sostituito dal seguente: "
".
Le suddette indennità non sono soggette ad alcun titolo a maggiorazioni
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 novembre 1990
Gian Paolo Brizio