"Indennità ai componenti degli organi delle UU.SS.SS.LL. e dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni e modifica dell' art. 15 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 1980 e dell' art. 9 della legge regionale n. 10 del 22 agosto 1983 ".
(B.U. 06 dicembre 1989, n. 49)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , successivamente modificata ed integrata, è sostituito dal seguente: "
".
A ciascun membro dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai Consiglieri comunali di un Comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'U.S.S.L..
Al Presidente e ai componenti del Comitato di Gestione spetta una indennità di carica determinata nei limiti previsti rispettivamente per il Sindaco e per gli Assessori comunali effettivi e supplenti di Comune con popolazione pari a quella della U.S.S.L.. I limiti predetti sono raddoppiati nei casi previsti dalla legislazione statale in materia.
Al Vice Presidente spetta una indennità di carica nei limiti previsti per l'Assessore delegato o anziano di Comune con popolazione pari a quella dell'U.S.S.L..
Per tali indennità valgono i divieti di cumulo previsti da leggi statali.
Essa è invece cumulabile per il Presidente e membri delle Comunità Montane di cui al penultimo comma dell'art. 10 della presente legge, nella misura pari alla differenza tra l'indennità percepita come Presidente, Vice Presidente e Assessore della Comunità Montana oppure come Sindaco o Assessore di Comune e l'indennità spettante quale Presidente o membro del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale.
Al Presidente, ai componenti dei Comitati di Gestione ed ai membri dell'Assemblea spettano il rimborso spese e l'indennità di missione secondo quanto previsto dalla normativa statale
Art. 2.
L'
art. 9 della legge regionale 22 agosto 1983, n. 10 , è sostituito dal seguente: "
".
Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta la seguente indennità:
- Presidente: 60% dell'indennità spettante ai membri del Comitato di Gestione;
- componenti: 50% dell'indennità spettante ai membri del Comitato di Gestione.
I limiti predetti vengono raddoppiati nei casi previsti dalla legislazione statale in materia.
Competono altresì il rimborso spese e le indennità di missione spettanti ai componenti dei Comitati di Gestione
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 novembre 1989
Vittorio Beltrami