La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole della novella "3. Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato, la Giunta Regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato da tenersi entro e non oltre il 30 giugno 1991, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse." sono state sostituite dalle parole "3. Ad avvenuta elezione del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua la data utile per lo svolgimento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'Artigianato, da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 1994, e dispone l'avvio delle procedure per l'espletamento delle elezioni stesse." ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1992.