ELEZIONI DEI COMPONENTI ARTIGIANI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO
Art. 15.
1.
Le elezioni dei titolari di aziende artigiane, chiamati a far parte della Commissione provinciale per l'artigianato, sono indette dal Presidente uscente della Commissione con apposito manifesto da affiggersi, per la durata di quindici giorni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni della Provincia e negli spazi previsti per le pubbliche affissioni, almeno 120 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
2.
Qualora il Presidente, nel termine suddetto, non abbia provveduto, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.
3.
Tutte le operazioni elettorali devono essere ultimate non oltre la scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
4.
Le liste dei candidati devono essere presentate al Presidente della Commissione provinciale entro le ore dodici del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni, insieme alla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato.
5.
Le liste possono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore al 50% degli stessi. Esse devono essere presentate da almeno 50 artigiani nelle Province aventi fino a 10.000 imprese iscritte all'Albo, da almeno 150 artigiani nelle Province con una consistenza di imprese artigiane compresa tra 10.000 e 20.000 unità e da almeno 400 artigiani nelle altre Province. Le firme dei presentatori e le dichiarazioni di accettazione di cui al precedente comma, devono essere autenticate dal Sindaco, o da un suo delegato, o dal segretario comunale, o dal conciliatore, o da un notaio.
6.
I presentatori devono essere titolari di imprese iscritte nell'Albo provinciale e possono sottoscrivere soltanto una lista. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari.
7.
Dell'avvenuta presentazione delle liste dovrà essere rilasciata ricevuta.
8.
Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Al numero può essere abbinato anche un simbolo.
9.
Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione delle liste la Commissione provinciale provvede ad accertarne la regolarità.
10.
Le eventuali decisioni concernenti l'esclusione di liste o di singoli candidati devono essere motivate e, a cura della Commissione provinciale, debbono essere notificate entro cinque giorni dalla loro adozione, ai candidati esclusi e comunque a tutti i candidati delle liste interessate.
11.
I candidati esclusi possono inoltrare ricorso entro dieci giorni dalla notifica della decisione della Commissione, al Presidente della Giunta Regionale che decide entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 16.
1.
Nei quarantacinque giorni successivi al termine utile per la presentazione delle liste, il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, pubblica un manifesto da affiggere per almeno 15 giorni negli albi della Camera di Commercio, negli spazi destinati alle pubbliche affissioni, nella sede degli albi e dei Comuni della Provincia, con il quale vengono resi noti agli elettori:
a)
la data e l'orario delle votazioni, con inizio alle ore 8 e termine alle ore 20 del medesimo giorno;
b)
le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;
c)
la sede delle sezioni elettorali;
d)
l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli albi della Camera di Commercio e dei Comuni, fino al giorno delle elezioni.
2.
Le votazioni hanno luogo in un giorno festivo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.
3.
La ripartizione del territorio della Provincia in sezioni elettorali è effettuata, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, in modo che in ciascuna sezione il numero degli elettori non sia superiore a 500. La Commissione può, qualora circostanze particolari lo rendano opportuno, raggruppare gli elettori di più Comuni confinanti.
4.
I certificati elettorali sono predisposti e inviati a mezzo di lettera raccomandata a cura delle Commissioni provinciali e con onere a carico della Regione, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Copia del certificato è reperibile presso la sezione elettorale di appartenenza.
5.
Le sezioni elettorali hanno sede all'interno di edifici pubblici. In ciascuna sezione è affissa la lista degli elettori della sezione stessa, nonchè le liste dei candidati.
6.
Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un Presidente per ciascuna sezione elettorale, scegliendolo fra i dipendenti dello Stato, della Regione o degli Enti Locali in possesso almeno del diploma di scuola media di 2° grado, nonchè due scrutatori e il segretario del seggio scelti fra imprenditori artigiani iscritti nella lista della sezione non candidati.
7.
Al Presidente, agli scrutatori ed al segretario spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali, a carico della Regione.
8.
Sono elettori i titolari - o i legali rappresentanti nel caso di società - di imprese artigiane che, alla data del 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si effettuano le elezioni, risultano iscritte all'Albo.
9.
Sono eleggibili i titolari, o i legali rappresentanti in caso di società, delle imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno 3 anni alla data ultima per la presentazione delle liste. Sono altresì eleggibili i titolari o i legali rappresentanti in caso di società, delle imprese artigiane che siano iscritti da almeno tre anni all'Albo provinciale degli artigiani della Provincia per la quale sono indette le elezioni. I candidati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
10.
È incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una Commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.
Art. 17.
1.
L'elezione dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato è effettuata a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale.
2.
Il voto è personale, libero e segreto.
3.
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno nel contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.
4.
Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati, scelti esclusivamente fra quelli della lista da lui votata, non superiore a tre.
5.
La cifra elettorale generale sarà stabilita in base al numero di votanti e i rappresentanti saranno ripartiti, fra le sole liste che avranno ottenuto voti pari ad almeno il 5% dei votanti, in relazione ai voti di lista e al quoziente elettorale. Eventuali rappresentanti in ballottaggio saranno assegnati alla lista che ha ottenuto i maggiori resti.
6.
All'interno delle singole liste aventi diritto a rappresentanti, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Art. 18.
1.
Il giorno precedente la data delle elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, presso ogni sezione elettorale si provvede alla costituzione del seggio.
2.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 e terminano alle ore 20 dello stesso giorno.
3.
Immediatamente dopo la chiusura dei seggi i componenti il seggio procedono allo spoglio delle schede annotando, in appositi verbali i voti riportati da ogni lista, nonchè le preferenze espresse per ciascun candidato.
4.
Le schede, i verbali riportanti i risultati finali delle votazioni e ogni altro atto riguardante lo svolgimento delle votazioni vengono trasmessi immediatamente al Presidente della Commissione provinciale in plico sigillato e firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori. La Commissione provinciale, entro il giorno successivo, sulla base delle risultanze dei verbali delle singole sezioni elettorali, procede alla proclamazione degli eletti.
5.
Le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avvengono in seduta pubblica.
Art. 19.
1.
Avverso le decisioni della Commissione provinciale relativamente: alle operazioni elettorali, i risultati delle votazioni, l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti, qualunque elettore può proporre ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento che dà luogo al ricorso.
2.
Il Presidente della Giunta Regionale decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti interessate.