Legge regionale n. 71 del 28 novembre 1989  ( Versione vigente )
"Indennità ai componenti degli organi delle UU.SS.SS.LL. e dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni e modifica dell' art. 15 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 1980 e dell' art. 9 della legge regionale n. 10 del 22 agosto 1983 ".
(B.U. 06 dicembre 1989, n. 49)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , successivamente modificata ed integrata, è sostituito dal seguente: "
A ciascun membro dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai Consiglieri comunali di un Comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'U.S.S.L..
Al Presidente e ai componenti del Comitato di Gestione spetta una indennità di carica determinata nei limiti previsti rispettivamente per il Sindaco e per gli Assessori comunali effettivi e supplenti di Comune con popolazione pari a quella della U.S.S.L.. I limiti predetti sono raddoppiati nei casi previsti dalla legislazione statale in materia.
Al Vice Presidente spetta una indennità di carica nei limiti previsti per l'Assessore delegato o anziano di Comune con popolazione pari a quella dell'U.S.S.L..
Per tali indennità valgono i divieti di cumulo previsti da leggi statali.
Essa è invece cumulabile per il Presidente e membri delle Comunità Montane di cui al penultimo comma dell'art. 10 della presente legge, nella misura pari alla differenza tra l'indennità percepita come Presidente, Vice Presidente e Assessore della Comunità Montana oppure come Sindaco o Assessore di Comune e l'indennità spettante quale Presidente o membro del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale.
Al Presidente, ai componenti dei Comitati di Gestione ed ai membri dell'Assemblea spettano il rimborso spese e l'indennità di missione secondo quanto previsto dalla normativa statale
".
Art. 2. 
 
L' art. 9 della legge regionale 22 agosto 1983, n. 10 , è sostituito dal seguente: "
Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta la seguente indennità:
- Presidente: 60% dell'indennità spettante ai membri del Comitato di Gestione;
- componenti: 50% dell'indennità spettante ai membri del Comitato di Gestione.
I limiti predetti vengono raddoppiati nei casi previsti dalla legislazione statale in materia.
Competono altresì il rimborso spese e le indennità di missione spettanti ai componenti dei Comitati di Gestione
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 novembre 1989
Vittorio Beltrami