Legge regionale n. 10 del 22 agosto 1983  ( Versione vigente )
"Istituzione, compiti, modalità di funzionamento e responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti, delle UU.SS.SS.LL. ai sensi dell' art. 13 della legge 181/1982 ."
(B.U. 31 agosto 1983, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti)
 
In attuazione dell' art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , e ad integrazione del Titolo II della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , presso ogni Unità Socio Sanitaria Locale è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, organo dell'Unità Socio Sanitaria Locale medesima.
Art. 2. 
(Composizione e nomina del Collegio)
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'U.S.S.L. è composto da tre membri, dei quali uno designato dal Ministero del Tesoro, uno designato dal Consiglio Regionale ed uno dall'Assemblea Generale dell'U.S.S.L., su terna proposta dal Comitato di Gestione dell'U.S.S.L. medesima.
 
La nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti è di competenza dell'Assemblea Generale della U.S.S.L., e deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dell'Assemblea.
 
Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea Generale della U.S.S.L., scegliendolo tra i componenti designati dal Consiglio Regionale e dall'Assemblea Generale della U.S.S.L. medesima.
 
In sede di prima applicazione, possono essere designati dal Consiglio Regionale o dal Comitato di Gestione ed eletti dall'Assemblea Generale della U.S.S.L. a membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi Albi professionali o nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti; ed inoltre, coloro che hanno svolto, per almeno cinque anni, il mandato di parlamentare, di Consigliere Regionale, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere comunale in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
Art. 3. 
(Validità delle riunioni)
 
Per la validità delle riunioni del Collegio, sarà necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni dovranno riportare la maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 4. 
(Funzioni del Collegio)
 
Le funzioni dei Revisori sono svolte, di norma, collegialmente, su iniziativa del Presidente del Collegio, al quale compete la convocazione.
 
I Revisori possono tuttavia, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il Presidente del Collegio.
 
Ispezioni, verifiche, controlli e riscontri devono essere comunque eseguiti presso la sede della U.S.S.L. o nei presidi della U.S.S.L. Il funzionario responsabile ha facoltà di assistere ai suddetti adempimenti.
 
Le risultanze di tali atti ispettivi e di riscontro debbono essere portati a conoscenza degli altri membri, comunque non oltre la prima seduta collegiale.
 
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
 
Copia dei verbali delle sedute del Collegio dei Revisori debbono essere trasmessi, non oltre il quindicesimo giorno della seduta stessa, al Presidente del Comitato di Gestione ed all'Assessorato Regionale alla Sanità.
Art. 5. 
(Compiti del Collegio)
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve vigilare sulla gestione amministrativo-contabile della U.S.S.L., accertare la regolarità delle scritture e delle rilevazioni contabili, redigendo, in merito, relazioni periodiche su richiesta della Giunta Regionale e/o del Comitato di Gestione della U.S.S.L.
 
Il Collegio dei Revisori dovrà sottoscrivere i rendiconti di cui all' art. 50, 2° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile della U.S.S.L., da trasmettere alla Regione ed ai Ministeri della Sanità o del Tesoro.
 
I membri del Collegio dei Revisori possono, qualora invitati, partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione della U.S.S.L. .
Art. 6. 
(Istituzione dell'Albo dei Revisori dei conti delle UU.SS.SS.LL.)
 
È istituito l'Albo dei Revisori dei Conti delle UU.SS.SS.LL. della Regione Piemonte.
 
Entro due anni dalla data di promulgazione della presente legge il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, procede alla costituzione dell'Albo dei Revisori dei Conti delle UU.SS.SS.LL., tenuto conto dell'esperienza nel frattempo maturata.
 
La tenuta di tale Albo compete alla Giunta Regionale, tramite il competente Assessorato alla Sanità.
 
Possono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti delle UU.SS.SS.LL. dottori in economia e commercio o ragionieri iscritti nei relativi Albi professionali, o coloro che siano iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, nonchè coloro che hanno svolto, per almeno cinque anni, il mandato di parlamentare, di consigliere regionale, di consigliere provinciale, di consigliere comunale.
 
L'esame delle domande di iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti delle UU.SS.SS.LL. della Regione Piemonte è devoluto ad una Commissione presieduta dall'Assessore Regionale alla Sanità o da un suo delegato, dal Presidente dell'Ordine Provinciale dei Dottori Commercialisti di Torino o da un suo delegato, dal Responsabile del Servizio Gestione Spesa Sanitaria dell'Assessorato Regionale alla Sanità, dal Responsabile del Servizio Spesa dell'Assessorato Regionale alle Finanze. La decisione di iscrizione all'Albo è di competenza della Giunta Regionale.
 
Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti dell'U.S.S.L., gli interessati possono proporre ricorso in opposizione alla Giunta Regionale, entro trenta giorni da quando abbiano avuto piena conoscenza del provvedimento di reiezione: la decisione della Giunta sul ricorso in opposizione costituisce provvedimento definitivo.
 
Con regolamento della Giunta Regionale, da sottoporsi ad approvazione del Consiglio Regionale, verranno disciplinati i casi di decadenza da componente del Collegio, oltrechè di radiazione, cancellazione e sospensione dall'Albo dei Revisori dei Conti delle Unità Socio Sanitarie Locali.
Art. 7. 
(Durata della carica)
 
La durata in carica del Collegio dei revisori dei Conti della U.S.S.L. è pari alla durata dell'Assemblea generale della U.S.S.L. che procede alla nomina.
 
In sede di prima applicazione, la scadenza del Collegio dei Revisori dei Conti è la stessa prevista per le Assemblee generali delle UU.SS.SS.LL. che procedono alla loro nomina.
 
In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che l'ha espresso.
 
L'Ufficio di direzione dell'U.S.S.L., tramite l'area Affari Generali-Segreteria degli Organi Collegiali, fornisce adeguati supporti operativi al Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8. 
(Responsabilità)
 
In analogia a quanto disposto dall' art. 2407 del Codice Civile , i Revisori debbono conservare il segreto sui fatti e sui documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio - salvo la dovuta informativa nei confronti della Amministrazione dello Stato, della Regione e della U.S.S.L. - e sono responsabili della veridicità delle loro affermazioni.
Art. 9.[1] 
(Indennità)
 
Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta la seguente indennità:
 
- Presidente: 60% dell'indennità spettante ai membri del Comitato di Gestione;
 
- componenti: 50% dell'indennità spettante ai membri del Comitato di Gestione.
 
I limiti predetti vengono raddoppiati nei casi previsti dalla legislazione statale in materia.
 
Competono altresì il rimborso spese e le indennità di missione spettanti ai componenti dei Comitati di Gestione.
Art. 10. 
(Ineleggibilità e incompatibilità)
 
Non possono essere nominati Revisori dei Conti e, se nominati, decadono dall'Ufficio:
 
- coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a componente del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale;
 
- coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dell'Unità Socio Sanitaria Locale l'ufficio di presidente o di componente del Comitato di Gestione, di membro dell'ufficio di direzione, oppure coprano posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere dell'Unità Socio Sanitaria Locale;
 
- i membri del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale;
 
- i dipendenti dell'Unità Socio Sanitaria Locale;
 
- i fornitori dell'Unità Socio Sanitaria Locale;
 
- gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi - a qualsiasi titolo - svolge in modo continuativo attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato ubicate nell'ambito dell'Unità Socio Sanitaria Locale;
 
- coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'Unità Socio Sanitaria Locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell' art. 1219 del Codice Civile , oppure si trovino nelle condizioni di cui al II comma dello stesso articolo.
 
L'Ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una Unità Socio Sanitaria Locale.
Art. 11. 
(Norma transitoria)
 
In sede di prima applicazione le Assemblee generali delle UU.SS.SS.LL. procedono alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della U.S.S.L. entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. 
(Dichiarazione d'urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 45 dello Statuto regionale , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 agosto 1983
Aldo Viglione

Note: