"Modificazione alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 , recante 'Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni '".
(B.U. 02 agosto 1989, n. 31)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il
comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 , è sostituito dal seguente: "
Per gli impianti esistenti, le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 1989, salvo quanto previsto all'articolo 5 ".
2.
Art. 2.
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 45 dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 luglio 1989
Vittorio Beltrami