Legge regionale n. 6 del 23 gennaio 1989  ( Versione vigente )
"Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni".
(B.U. 01 febbraio 1989, n. 05)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Installazione o modifica di impianti per teleradiocomunicazioni)
1. 
L'installazione o la modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni è subordinata all'autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale di cui al successivo art. 2 e all'autorizzazione edilizia di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle competenze statali in materia.
Art. 2. 
(Disposizioni sanitarie)
1. 
I criteri di tutela sanitaria ed ambientale da osservare per il rilascio dell'autorizzazione sono fissati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.
2. 
Il Presidente della Giunta Regionale fissa, con l'autorizzazione, una congrua fascia di rispetto ai fini della tutela sanitaria ed ambientale e il periodo di validità dell'autorizzazione stessa.
Art. 3. 
(Disposizioni urbanistiche)
1. 
La installazione o la modifica degli impianti di teleradiocomunicazione è soggetta ad autorizzazione edilizia.
2. 
L'autorizzazione edilizia è rilasciata dal Sindaco e può essere assentita sia all'interno che all'esterno della perimetrazione del centro abitato nei Comuni privi di strumento urbanistico e, in quelli dotati di strumento, in qualunque area o zona ad eccezione di quelle in cui sia espressamente vietato dallo strumento stesso o da altre eventuali disposizioni.
3. 
Il rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte del Sindaco è subordinato alla presentazione dei provvedimenti autorizzativi richiesti per gli interventi in aree soggette a vincolo.
Art. 4. 
(Procedure)
1. 
Le richieste di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere inoltrate al Sindaco del Comune ove verrà installato o modificato l'impianto, anche per la parte di competenza della Regione, alla quale il Sindaco invierà la relativa istanza corredata dai documenti elencati nella delibera di cui all'art. 2.
2. 
Per gli impianti esistenti, le richieste dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 dicembre 1989, salvo quanto previsto all'articolo 5
[1]
Art. 5. 
(Norme transitorie)
1. 
Le domande già pervenute alla Giunta Regionale e non ancora definite ai sensi dell' art. 91 septies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni sono, con deliberazione di Giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartite ed assegnate ai Comuni competenti.
2. 
Trascorso il termine di cui al precedente comma, gli aventi titolo, ai sensi della presente legge, possono rivolgersi direttamente ai Comuni di competenza.
Art. 6. 
(Abrogazione)
1. 
L' art. 91 septies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e sue successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
Art. 7. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 gennaio 1989
Vittorio Beltrami.

Note:

[1] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 43 del 1989.