"Modifica alla L.R. 16 agosto 1984, n. 39 'Norme concernenti l'esercizio di controllo regionale sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico '".
(B.U. 10 maggio 1989, n. 19)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
art. 2 della L.R. 16 agosto 1984, n. 39 , è sostituito dal seguente: "
".
Il Comitato Regionale di Controllo esercita altresì il controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella Regione Piemonte, che concernono le materie indicate nell'
articolo 19, ultimo comma, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 .
Il controllo di merito sulle deliberazioni degli Istituti, di cui al comma 1, è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo senza le limitazioni indicate dal
comma 1 dell'art. 19 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 maggio 1989
Vittorio Beltrami