Legge regionale n. 26 del 02 maggio 1989  ( Versione vigente )
"Modifica alla L.R. 16 agosto 1984, n. 39 'Norme concernenti l'esercizio di controllo regionale sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico '".
(B.U. 10 maggio 1989, n. 19)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' art. 2 della L.R. 16 agosto 1984, n. 39 , è sostituito dal seguente: "
Il Comitato Regionale di Controllo esercita altresì il controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella Regione Piemonte, che concernono le materie indicate nell' articolo 19, ultimo comma, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 .
Il controllo di merito sulle deliberazioni degli Istituti, di cui al comma 1, è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo senza le limitazioni indicate dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 maggio 1989
Vittorio Beltrami