Legge regionale n. 39 del 16 agosto 1984  ( Versione vigente )
"Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico."
(B.U. 22 agosto 1984, n. 34)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
In attuazione a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 , il controllo sulle deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, aventi nel territorio della Regione Piemonte propri presidi ospedalieri e di ricerca è esercitato per quanto concerne le deliberazioni aventi per oggetto materia di carattere assistenziale dal Comitato Regionale di Controllo, previsto secondo le modalità di cui all'art. 49 della L. 833, come sostituito dall' art. 13, V comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 .
Art. 2.[1] 
 
Il Comitato Regionale di Controllo esercita altresì il controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella Regione Piemonte, che concernono le materie indicate nell' articolo 19, ultimo comma, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 .
 
Il controllo di merito sulle deliberazioni degli Istituti, di cui al comma 1, è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo senza le limitazioni indicate dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3. 
 
La Regione esprime parere con atto motivato dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime entro sette giorni dalla data richiesta dall' Istituto, sulle deliberazioni degli Istituti in materia assistenziale adottate in deroga alle disposizioni regionali vigenti ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 .
Art. 4. 
 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del IV comma dell'art. 45 succitato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 agosto 1984
Aldo Viglione.

Note: