"Modifica alla L.R. 8 settembre 1986, n. 42 . Disposizioni varie".
(B.U. 27 luglio 1988, n. 30)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
art. 11 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 , è sostituito dal seguente: "
(Dotazione organica e assegnazione del personale)
" .
Art. 11.
Alla determinazione della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale si provvede con legge regionale.
Alla articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali ed alla articolazione degli organici nei settori, nonchè alla assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto dei contenuti delle declaratorie relative alle qualifiche funzionali regionali.
Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e delle qualifiche dirigenziali sono le seguenti:
2a qualifica |
|
3a qualifica |
100 |
4a qualifica |
300 |
5a qualifica |
80 |
6a qualifica |
676 |
7a qualifica |
1.060 |
8a qualifica |
800 |
1a qualifica dirig |
378 |
2a qualifica dirig |
126 |
Art. 2.
1.
Sono fatti salvi gli incrementi di dotazione organica complessiva di 7a qualifica previsti dall'
art. 3, 1° comma, della L.R. 9 gennaio 1987, n. 2
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 luglio 1988
Vittorio Beltrami