Legge regionale n. 42 del 08 settembre 1986  ( Versione vigente )
"Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte".
(B.U. 17 settembre 1986, n. 37)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE
Art. 1. 
(Le strutture organizzative regionali)
 
Le strutture organizzative fondamentali della Regione sono costituite dai Settori, che di norma si articolano in Servizi e/o Unità operative organiche.
Art. 2. 
(I settori)
 
I settori costituiscono le unità organizzative complesse preposte ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad un'ampia sfera di competenze o di obiettivi e rappresentano le strutture organizzative di 2° grado dell'Ente.
 
I settori sono strumento operativo attraverso il quale gli organi della Regione svolgono le funzioni normative, di programmazione, di progettazione, di ricerca, di amministrazione, di impulso, di coordinamento e di controllo.
 
I settori provvedono altresì alle attività di gestione interna di carattere generale.
 
Nell'ambito dei settori possono essere previsti staff di studio, di attività professionale, di ricerca, di elaborazione, di progettazione costituiti da personale inquadrato anche in diverse qualifiche funzionali.
 
La presente legge determina gli ambiti di competenza dei settori nel rispetto dei seguenti criteri:
 
- omogeneità e rilevanza delle materie e/o funzioni attribuite;
 
- specificità dei compiti assegnati;
 
- organicità e complessità dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa;
 
- rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.
 
All'istituzione, modificazione e soppressione dei settori, nonchè alla modificazione degli ambiti delle competenze dei medesimi si provvede con legge regionale nel rispetto dei criteri di cui al precedente 5° comma.
 
In relazione a nuove disposizioni di leggi statali o regionali ed a diverse esigenze organizzative e funzionali, le leggi regionali dovranno apportare le necessarie modifiche relative ai settori ed alle loro attribuzioni, indicandone espressamente l'eventuale istituzione, modificazione e soppressione, nonchè le modalità attuative che a tal fine si rendono necessarie.
Art. 3. 
(I servizi)
 
I servizi sono l'articolazione di base dei settori e rappresentano le strutture organizzative di 1° grado dell'Ente preposte alla realizzazione di procedimenti, interventi ed obiettivi definiti ed omogenei rientranti nella sfera di attività dei settori.
 
I servizi sono istituiti per l'espletamento di funzioni di natura permanente che esigano per il loro svolgimento autonomia, specializzazione e adeguate professionalità. Essi rispondono ad esigenze di funzionalità e razionalità dell'azione amministrativa.
 
I servizi svolgono le funzioni attuative dei programmi in dipendenza degli indirizzi dei settori ai quali sono sottordinati.
 
Alla istituzione, modificazione e soppressione dei servizi regionali si provvede con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta secondo le modalità previste dalla presente legge.
Art. 4. 
(Le unità operative organiche)
 
Le unità operative organiche sono strutture organizzative elementari che possono essere istituite nell'ambito dei settori e dei servizi, per attività di carattere omogeneo aventi continuità gestionale e/o autonomia funzionale, quando ciò risulti necessario per l'espletamento dei compiti o di atti che, per le comuni caratteristiche e per il carico di lavoro, richiedano una struttura organizzativa snella ed omogenea.
 
Le unità operative organiche si articolano in Uffici, aventi carattere di stabilità, ed in unità flessibili, istituite, per specifici progetti, nell'ambito dei settori o dei servizi.
 
Alla istituzione, modificazione e soppressione delle unità operative organiche si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente; per le unità operative organiche del Consiglio Regionale la deliberazione è adottata in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
 
Per le unità flessibili la deliberazione istitutiva deve indicarne i compiti, in relazione agli obiettivi, e la durata.
Art. 5. 
(Istituzione e competenze dei settori)
 
Sono istituiti i settori indicati con i rispettivi ambiti di competenza nell'Allegato 1) alla presente legge per farne parte integrante.
Art. 6. 
(Dipendenza funzionale dei settori e dei servizi)
 
I settori del Consiglio Regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
 
I settori della Presidenza e della Giunta Regionale dipendono funzionalmente rispettivamente dal Presidente e dalla Giunta e, a norma dell' art. 21 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , dagli Assessori in relazione alla ripartizione dei compiti e delle attribuzioni effettuata ai sensi dell' art. 36 dello Statuto .
 
I Servizi del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni decentrate dipendono funzionalmente dai rispettivi organi fermo restando la loro appartenenza al settore di cui costituiscono articolazione interna e da cui dipendono gerarchicamente ai sensi di quanto previsto al successivo art. 7.
Art. 7. 
(Dipendenza gerarchica dei servizi e delle unità operative organiche)
 
I servizi dipendono gerarchicamente dal settore di cui costituiscono articolazioni interne.
 
Le unità operative organiche dipendono gerarchicamente dal servizio quando ne costituiscono articolazioni interne o dal settore quando non dipendono da alcun servizio.
Art. 8. 
(Segreterie dei gruppi consiliari)
 
Le strutture definite Segreterie dei gruppi consiliari, di cui gruppi si avvalgono per funzioni di supporto tecnico-amministrativo ai sensi della vigente normativa regionale, non sono inserite nell'ambito di alcun settore.
Art. 9.[1] 
(Servizio di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: Segreterie particolari)
1. 
L' art. 29 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , è sostituito dal seguente:
Art. 29.
1. Il Servizio ''Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale '' si configura quale Servizio non inserito nell'ambito di alcun Settore.
2. A tale Servizio sovrintende un Capo di Gabinetto, dirigente del ruolo regionale rivestente la 1a qualifica dirigenziale.
3. L'espletamento delle funzioni di Segreteria particolare dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è assicurato secondo quanto disposto al comma terzo dell'art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6.
4. La Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale, che si configura quale struttura non inserita in alcun Settore, è composta da 4 dipendenti, 2 dei quali addetti di Segreteria particolare del Presidente medesimo.
5. Ferme restando le modalità di nomina dei Responsabili di Servizio, ai sensi del successivo art. 13, il conferimento degli incarichi di Capo di Gabinetto e di addetti di Segreteria particolare è disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6. Le altre Segreterie particolari, previste dall' art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , si configurano quali strutture non inserite nell'ambito di un Settore. A modifica di quanto previsto dall' art. 30, comma primo, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , il numero complessivo del personale di ciascuna Segreteria non può superare le 4 unità, ivi compresa la posizione di addetto di segreteria particolare.
7. A modifica di quanto previsto dall' art. 30, comma primo, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , la Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale non può superare le 6 unità. A tale Segreteria, fermo restando il numero massimo di 6 unità, sono assegnati due addetti di Segreteria particolare nominati secondo le norme di cui all' art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.
8. Le Segreterie, di cui ai commi precedenti, dipendono direttamente dall'organo politico, di cui all' art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni, e sono costituite nell'ambito delle disposizioni, di cui all' art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 e all' art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni.
9. La nomina degli addetti di Segreteria particolare, di cui al presente articolo, è disciplinata secondo quanto previsto dall' art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 .










Art. 10. 
(Servizio del Difensore Civico)
 
Il Servizio del Difensore Civico istituito con legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 , con le relative attribuzioni si configura quale servizio non inserito nell'ambito di un settore.
Art. 11.[2] 
(Dotazione organica e assegnazione del personale)
 
Alla determinazione della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale si provvede con legge regionale.
 
Alla articolazione in profili professionali delle qualifiche funzionali ed alla articolazione degli organici nei settori, nonchè alla assegnazione del personale ai profili ed alle dotazioni organiche si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto dei contenuti delle declaratorie relative alle qualifiche funzionali regionali.
 
Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e delle qualifiche dirigenziali sono le seguenti:
 
2a qualifica -
 
3a qualifica 100
 
4a qualifica 300
 
5a qualifica 80
 
6a qualifica 676
 
7a qualifica 1.060
 
8a qualifica 800
 
1a qualifica dirig 378
 
2a qualifica dirig 126
Art. 12.[3][4] 
(...)
Art. 13.[5][6] 
(...)
Art. 14. 
(Responsabile di unità operative organiche)
 
Ad ogni unità operativa organica è preposto un funzionario individuato tra quelli che appartengono alla 8a qualifica funzionale.
 
Il Responsabile di unità operativa organica imposta il programma di lavoro dell'unità operativa, in coerenza con i piani di lavoro del servizio di cui questa è articolazione, o del settore, qualora non dipenda da alcun servizio ovvero, entro gli specifici ambiti di azione definiti con la deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, coordina le funzioni di studio, ricerca, elaborazione e progettazione o professionali, svolte all'interno dell'unità flessibile, verificandone i risultati.
 
Il Responsabile di unità operativa organica indirizza l'attività degli addetti e collabora nello studio dei problemi di organizzazione e della razionalizzazione delle procedure formulando proposte o adottando disposizioni nell'ambito dell'unità operativa organica di competenza.
 
Il Responsabile di unità operativa organica, oltre che essere direttamente responsabile dell'attività e dei provvedimenti di sua specifica competenza, risponde al Responsabile di servizio o al Responsabile di settore, a seconda della collocazione nella struttura, dell'attività dell'unità operativa organica e della tempestività dei risultati.
 
Il Responsabile di unità operativa organica e nominato con deliberazione della Giunta Regionale; per le unità operative organiche del Consiglio Regionale la deliberazione è adottata in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 15. 
(Organizzazione collegiale del lavoro)
 
L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni attribuitegli e per i suoi apporti, è informata al principio della collegialità che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.
 
Su iniziativa del dirigente coordinatore, i Responsabili dei settori ricompresi in un'area di coordinamento periodicamente si riuniscono al fine di un esame congiunto dei problemi dell'area stessa per un'organica attuazione delle direttive degli organi politici.
 
Il Responsabile di settore promuove, ai sensi del precedente art. 12, verifiche collegiali nell'ambito delle attribuzioni proprie del settore cui è preposto, favorendo ampia informazione e partecipazione nella valutazione delle soluzioni organizzative e dei loro risultati, attraverso periodiche consultazioni dei Responsabili di strutture in cui è articolato il settore.
 
A tal fine il Responsabile di servizio ed il Responsabile di unità operativa organica sono tenuti a collaborare rispettivamente con il Responsabile di Settore o con il Responsabile della struttura di cui l'unità operativa organica è articolazione per la soluzione di problemi generali coinvolgenti il settore cui sono assegnati.
 
I Responsabili di servizio e le posizioni di staff dirigenziali e professionali, di cui al successivo art. 20, sono tenuti a collaborare, nell'ambito delle proprie specifiche competenze.
 
I Responsabili di strutture in conferenze periodiche, consultano il personale assegnato alla struttura stessa sull'organizzazione del lavoro ed i suoi risultati.
Art. 16. 
(Programmi di attività)
 
Il Responsabile di settore, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, predispone il programma di attività del settore cui è preposto, in coerenza con il piano regionale di sviluppo, in conformità ai programmi ed agli obiettivi stabiliti dall'organo politico da cui dipende ai sensi del precedente art. 6, 1° e 2° comma.
 
Il programma di attività è redatto con la collaborazione dei Responsabili dei servizi, in cui è articolato il settore, e delle posizioni di ricerca, eventualmente assegnate al settore stesso.
 
Il Responsabile di settore, al fine di garantire la più ampia partecipazione, deve consultare il personale assegnato al settore in merito al programma di lavoro.
 
Il programma di lavoro di cui al presente articolo, viene approvato, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore competente in materia per i settori rispettivamente della Presidenza e della Giunta Regionale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per i settori del Consiglio Regionale.
Art. 17. 
(Responsabilità dei dipendenti regionali)
 
I dipendenti regionali nel loro rapporto con la Regione, quale è definito dall' art. 6 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , in relazione alle qualifiche regionali di appartenenza, sono direttamente responsabili del risultato del lavoro effettuato, dell'attività, anche di controllo e professionale, direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonchè delle omissioni nello svolgimento delle loro specifiche attribuzioni.
 
A tal fine ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.
Art. 18.[7][8] 
(...)
Art. 19. 
(Revoca delle funzioni di coordinatore e di responsabile di struttura)
 
Qualora i risultati dell'azione dei coordinatori o dei responsabili di struttura, relativi all'attuazione complessiva delle attribuzioni conferite, non siano corrispondenti alle attribuzioni stesse ed agli obiettivi fissati nonchè in caso di inattività degli stessi, le funzioni attribuite possono essere revocate con provvedimento motivato della Giunta Regionale, ai sensi dell' art. 17, 3° comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , secondo criteri e modalità previsti da apposita regolamentazione che dovrà essere deliberata dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che dovrà prevedere adeguate procedure a garanzia del dipendente in merito alla possibilità di presentare le proprie osservazioni.
 
La proposta di revoca, debitamente motivata, viene avanzata dall'Assessore competente, o dall'Ufficio di Presidenza per quanto riguarda il personale assegnato al Consiglio Regionale.
 
La proposta di cui al precedente 2° comma deve essere preceduta, pena l'inammissibilità della stessa, dalle contestazioni dei motivi che la determinano assegnando all'interessato un congruo termine per presentare le proprie osservazioni in merito.
 
In caso di proposta di revoca inerente Responsabili di servizio o di unità operative organiche è richiesto il parere del Responsabile di settore.
 
I dirigenti coordinatori cui sia stato revocato l'incarico di coordinamento continuano ad esercitare le funzioni specifiche già loro attribuite di Responsabile di settore o di posizione di ricerca di 2a qualifica dirigenziale.
 
Nel caso di revoca di funzioni di Responsabile di settore o di servizio, la Giunta Regionale assegnerà all'interessato, nell'ambito del profilo professionale da questo posseduto, un altro degli specifici incarichi di responsabile di struttura o di posizione di ricerca, previsti dalla presente legge per il personale dirigenziale.
 
La revoca delle funzioni di coordinatore o di responsabile di struttura è disposta d'ufficio per soppressione dell'area di coordinamento o della struttura cui è assegnato il responsabile con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 20. 
(Posizioni di staff dirigenziali e professionali)
 
Nell'ambito degli staff di cui al precedente art. 2, sono previste posizioni di ricerca dirigenziali e professionali con compiti di studio, ricerca, elaborazione, progettazione e attività professionali volte a fornire al settore, in cui sono inserite, le attività di pianificazione, programmazione, controllo, legislazione e professionali proprie del ruolo corrispondente alla qualifica rivestita.
 
Tali funzioni, che allorquando siano svolte da personale con qualifica dirigenziale sono denominate "posizioni di ricerca", sono caratterizzate da un elevato contenuto specialistico.
 
Le posizioni di ricerca di 2a qualifica dirigenziale sono prevalentemente dedicate, nell'ambito delle funzioni specifiche affidate al settore, a compiti inerenti funzioni di studio e ricerca di rilevante strategia o generali per l'attività del settore o a compiti inerenti prestazioni professionali specialistiche e consulenze rivolte ad ambiti interfunzionali e/o interdisciplinari, anche collegate a specifici progetti, nell'ambito delle direttive del Responsabile del settore di appartenenza.
 
Le posizioni di ricerca di 1a qualifica dirigenziale sono prevalentemente dedicate a compiti inerenti funzioni di studio e ricerca nell'ambito delle attività del settore o dei progetti specifici interni al settore stesso, nell'ambito delle direttive del Responsabile di settore. Tali compiti sono caratterizzati da prestazioni specialistiche e professionali.
 
Le posizioni di staff di 8a qualifica funzionale sono dedicate a compiti di studio, ricerca o rilevazione tecnica o amministrativa concernenti questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica nell'ambito delle competenze dei singoli settori o dei singoli servizi.
 
Gli incarichi di responsabile di posizioni di ricerca vengono affidati con deliberazione della Giunta Regionale e, per il personale del Consiglio Regionale, in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 21. 
(Incarichi di responsabili di struttura e di posizioni di ricerca di 2a qualifica dirigenziale)
 
I commi 7° e 8° dell' art. 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , sono sostituiti dai seguenti: "
La Giunta Regionale, a seguito di concorsi pubblici o di quelli interni, provvede con proprie deliberazioni, sulla base delle graduatorie, all'inquadramento nei posti della seconda qualifica dirigenziale ed alla assegnazione ai corrispondenti posti di struttura dei vincitori cui vengono affidati i relativi incarichi per un periodo di tempo determinato, anche in attuazione del principio di mobilità di cui all'art. 17 della presente legge.
Entro 60 giorni dalla scadenza delle assegnazioni ogni qualvolta questa si verifichi, la Giunta Regionale delibera le nuove assegnazioni confermando o modificando gli incarichi affidati e determinandone la durata che non può comunque essere superiore a 5 anni
".
Art. 22.[9] 
(...)
Art. 23. 
(Provvedimenti inerenti le strutture)
 
Nella materia relativa alle strutture organizzative la Regione adotta i necessari provvedimenti legislativi ed amministrativi previsti dalla presente legge, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali in ordine a quegli aspetti dell'organizzazione del lavoro per i quali la vigente legislazione le prevede in attuazione degli artt. 3 e 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle leggi regionali di recepimento degli accordi sindacali nazionali.
 
Per gli altri aspetti non compresi nella disciplina di cui al comma precedente, la Giunta promuove i necessari confronti con le Organizzazioni Sindacali al fine di fornire una puntuale e completa informazione e di conseguire la più ampia partecipazione ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
 
Le deliberazioni relative alle competenze che la presente legge assegna alla Giunta sono adottate, per quanto concerne le strutture organizzative ed il personale del Consiglio, dalla Giunta stessa in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
 
I provvedimenti che la Regione adotta ai sensi dei precedenti commi sono assunti su proposta dell'Assessore al Personale ed all'Organizzazione.
Capo II. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Titolo I. 
NORME DL PRIMO FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 24. 
(Norme di primo funzionamento dei settori)
 
Per la prima attuazione della presente legge i settori individuati al precedente art. 5 si articolano nei servizi regionali di cui alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni anche operate da leggi di settore, secondo le aggregazioni funzionali indicate nell'Allegato n. 2 della presente legge per farne parte integrante.
 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, a norma del precedente art. 3, propone al Consiglio Regionale la nuova articolazione dei settori in servizi.
 
In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma, i servizi di cui alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni anche operate da leggi di settore, sono soppressi all'atto della istituzione dei nuovi servizi.
 
Nella prima fase di attuazione della presente legge, ed entro un anno dalla entrata in vigore della stessa, la Giunta Regionale può, altresì, proporre al Consiglio Regionale, a norma del precedente art. 2, la istituzione, modifica o soppressione di settori regionali.
Art. 25. 
(Norme di primo funzionamento dei servizi)
 
I servizi già previsti da leggi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le attribuzioni indicate dalle rispettive leggi istitutive fino all'attuazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 28.
 
A seguito della nomina dei Responsabili di settore fino all'applicazione dei provvedimenti di cui al 3° comma del precedente art. 24, i servizi svolgono le attribuzioni previste dalle leggi istitutive secondo le aggregazioni funzionali dei servizi nei settori individuate nell'Allegato 2 della presente legge e secondo le direttive dei Responsabili di settore.
Art. 26.[10][11] 
(...)
Art. 27.[12][13][14] 
(...)
Titolo II. 
NORME PER LA PRIMA COPERTURA DEI POSTI
Art. 28.[15] 
(Norme per la prima copertura dei posti di 2a qualifica dirigenziale)
1. 
Nella fase di prima attuazione della presente legge i posti di 2a qualifica funzionale dirigenziale, come risultano individuati per ogni settore regionale nell'Allegato 3 alla presente legge per farne parte integrante, vengono ricoperti mediante concorso per titoli e valutazione attitudinale ai sensi del successivo articolo 29.
2. 
La Giunta Regionale, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera i contenuti e i requisiti dei profili professionali della 2a qualifica dirigenziale di cui all'Allegato 3 della presente legge.
3. 
A seguito del concorso di cui al successivo articolo la Giunta Regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il personale da destinare al Consiglio, contestualmente alla nomina dei vincitori, provvederà in base alle esigenze funzionali dell'Ente, con separati provvedimenti relativi a ciascun vincitore, all'assegnazione degli stessi ai posti della struttura, ai corrispondenti profili professionali di cui all'Allegato 3 della presente legge, all'attribuzione degli incarichi di direzione dei settori ovvero degli incarichi di responsabilità di studio e di ricerca ed elaborazione previsti per ciascun settore.
4. 
Gli incarichi suddetti sono assegnati per un periodo di tempo determinato comunque non superiore a 5 anni secondo quanto previsto dall'art. 21, e sue modificazioni, della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 .
5. 
La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente comma, delibera la conferma del provvedimento di assegnazione o la sua modifica.
6. 
L'assegnazione dei dirigenti agli incarichi di responsabile di struttura organizzativa e di responsabile di posizione di ricerca, studio ed elaborazione, e la eventuale sua modificazione, viene comunicata agli interessati prima dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte della Giunta Regionale.
Art. 29.[16] 
(Norme per la prima copertura dei posti di 2a qualifica dirigenziale)
1. 
Al concorso di cui al comma 1 del precedente art. 28 sono ammessi a partecipare i dipendenti che, per effetto della norma di prima applicazione di cui all' art. 43 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , sono stati inquadrati nella 1a qualifica dirigenziale.
2. 
Il concorso avviene con le modalità stabilite dai successivi commi.
3. 
I candidati al concorso devono presentare, nel termine di 15 giorni da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda di partecipazione al concorso per la 2a qualifica dirigenziale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento indirizzato all'Assessorato al Personale - Servizio Assunzioni e Inquadramento; per la determinazione del termine di scadenza farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
4. 
Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al comma 1 del presente articolo e il titolo di studio posseduto. I candidati devono allegare alla domanda un curriculum compilato su apposito modulo, il cui modello con le relative istruzioni per la redazione è unito alla deliberazione G.R. n. 40-8781 del 4 novembre 1986 quale Allegato B), nel quale i candidati illustrano l'attività svolta presso l'Ente di provenienza e presso gli uffici regionali fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il curriculum non deve essere autenticato.
5. 
La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge.
6. 
I titoli valutabili ai fini del concorso devono essere posseduti alla data del 2 ottobre 1986.
7. 
I titoli di cui alle lettere A) e C) del successivo comma 12 sono documentati d'ufficio dall'Amministrazione Regionale, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.
8. 
Il titolo di studio di cui alla lettera B) dello stesso comma deve essere prodotto dai candidati all'atto della domanda, deve essere redatto in conformità alle vigenti disposizioni della legge sul bollo, deve essere rilasciato dall'Autorità competente e deve avere valore legale ai sensi delle vigenti leggi.
9. 
[La Commissione giudicatrice è formata dai componenti la Giunta Regionale e dal Presidente del Consiglio Regionale ed è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale.]
[17]
10. 
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, scelto dalla Giunta Regionale tra i funzionari addetti ai servizi del personale.
11. 
La Commissione decide sulla ammissione od esclusione dei candidati e formula la graduatoria di merito del concorso.
12. 
La Commissione, per la formulazione della graduatoria del concorso, ha a disposizione punti fino ad un massimo di 80. La Commissione valuta i titoli di cui alle successive lettere A), B) e C) per un totale massimo di 56 punti e altresì, fa luogo alla valutazione attitudinale di cui alla successiva lettera D) per un totale massimo di 24 punti:
 
A) TITOLI DI SERVIZIO: Fino a un max. di 28 punti
 
- Servizio di ruolo prestato in Regione in 1° qualifica dirigenziale, o nell'8° livello funzionale o nelle qualifiche corrispondenti di cui alla legge regionale 22/74 punti 2 per anno
 
- Servizio di ruolo in qualifiche dirigenziali presso Enti pubblici punti 1,5 per anno
 
- Servizio di ruolo e non di ruolo in carriera o posizione direttiva presso la Regione o altri Enti pubblici punti 1 per anno
 
B) TITOLO DI STUDIO: - Diploma di laurea punti 8
 
C) TITOLO CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE: Fino ad un max. di 20 punti
 
- Svolgimento in atto o pregresso della funzione di responsabile di servizio regionale, o di funzione ritenuta, con atto deliberativo della Giunta Regionale, ascrivibile alla medesima punti 4 per anno
 
D) ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DELLA 2a QUALIFICA DIRIGENZIALE: Fino ad un max. di 24 punti.
13. 
La valutazione dei titoli di cui alle lettere A), B) e C) è riferita alla data del 2 ottobre 1986, mentre la valutazione della attitudine di cui alla lettera D) è riferita al servizio prestato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
14. 
I titoli di servizio di cui al precedente comma 12, lettera A), sono valutabili fino ad un massimo di 14 anni; non sono valutabili le frazioni di mese inferiori a 16 giorni; sono valutabili esclusivamente i servizi validi agli effetti giuridici, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
15. 
Per il personale comandato, per il primo funzionamento della Regione, il periodo di servizio prestato in posizione di comando presso la Regione stessa è equiparato, ai fini della valutazione dei servizi di cui al precedente comma 12, lettera A), al servizio prestato nella qualifica di primo inquadramento regionale.
16. 
Per i titoli di cui alla lettera C) sono valutabili esclusivamente le funzioni svolte, attribuite con atto deliberativo della Giunta Regionale, in attuazione della L.R. 17 dicembre 1979, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni, o in attuazione di specifiche leggi di settore; non sono valutabili le frazioni di mese inferiori ai 16 giorni.
17. 
Nel caso in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione disciplinare pari o superiore alla censura, il punteggio, di cui alla lettera C), non viene attribuito.
18. 
La valutazione dell'attitudine di cui al precedente comma 12, lettera D), viene effettuata dalla Commissione tenendo conto dei seguenti quattro elementi di giudizio, riferiti al servizio prestato dai candidati fino alla data di entrata in vigore della presente legge:
 
- preparazione ed esperienza professionale, adeguate al ruolo da ricoprire;
 
- capacità di autonomia di giudizio e capacità di assunzione di responsabilità, adeguate al ruolo da ricoprire;
 
- effettive collaborazione e partecipazione al raggiungimento degli obbiettivi dell'Ente, adeguate al ruolo da ricoprire;
 
- stima e prestigio goduti all'interno dell'Amministrazione, nonchè all'esterno dell'Amministrazione per rapporti d'ufficio, adeguati al ruolo da ricoprire.
19. 
La Commissione su ciascun candidato esprime la propria valutazione, in ordine all'attitudine di cui alla lettera D), su proposta del componente della Commissione avente qualità di Assessore al Personale, formulata su parere del componente della Commissione avente qualità di Assessore competente per il settore cui fa riferimento l'attività svolta dal candidato, nonchè, per il personale del Consiglio Regionale, su parere del componente della Commissione avente qualità di Presidente del Consiglio Regionale. La proposta del componente della Commissione avente qualità di Assessore al Personale sarà riferita, per ogni candidato, alla sussistenza o non sussistenza di ciascun elemento di giudizio indicato al precedente comma 18. Il punteggio viene attribuito dalla Commissione assegnando ad ogni elemento di giudizio valutato positivamente punti 6; per gli elementi di giudizio valutati negativamente non è attribuito alcun punto; il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun elemento di giudizio. La valutazione della Commissione dell'attitudine di cui al precedente comma 12, lettera D), è portata a conoscenza dei candidati con la comunicazione relativa al provvedimento di approvazione della graduatoria. La Commissione, al fine della valutazione dell'attitudine di cui al precedente comma 12, lettera D), esamina i curricula presentati dai candidati e ogni altro documento ritenuto utile, esistente agli atti dell'Amministrazione, nonchè i fascicoli personali dei candidati acquisiti eventualmente dalla Commissione.
20. 
In caso di parità di punteggio totale conseguito a seguito della valutazione dei titoli e dell'attitudine ha precedenza il candidato in possesso della maggiore anzianità di servizio dirigenziale e, in caso di ulteriore parità, ha precedenza il candidato in possesso di maggiore anzianità di servizio complessivo.
21. 
La Giunta Regionale copre tutti i posti disponibili provvedendo con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria, alla nomina dei vincitori ed all'inquadramento dei medesimi nei posti di 2a qualifica dirigenziale, nonchè provvede in base alle esigenze funzionali dell'Ente, con separati provvedimenti, all'assegnazione dei vincitori nominati ai posti di struttura ed alla attribuzione delle relative responsabilità, secondo quanto previsto al precedente art. 28.
22. 
Acquisiscono il diritto all'inquadramento alla 2a qualifica dirigenziale tutti i dipendenti utilmente inseriti nella graduatoria nei limiti dei posti disponibili ed in ruolo alla data della nomina.
Art. 29 bis.[18] 
(Corso concorso pubblico per l'accesso alla 1a qualifica funzionale dirigenziale)
1. 
L'accesso alla 1a qualifica funzionale dirigenziale di cui all' art. 21 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40 , avviene per concorso pubblico, ovvero, per corso concorso pubblico, per profili professionali.
2. 
Le procedure del corso concorso pubblico si articolano nelle seguenti due fasi:
a) 
la prima fase, inerente la selezione dei candidati per l'ammissione al corso di formazione specifico per i posti messi a concorso; tale fase consiste in una valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonchè, dell'esperienza professionale maturata dai candidati, tramite un colloquio su argomenti, a scelta dei candidati stessi, attinenti la professionalità dei posti messi a concorso;
b) 
la seconda fase, consistente nello svolgimento di un corso, la cui durata e le cui caratteristiche vengono determinate, a seconda dei profili professionali, con deliberazione di Giunta Regionale; al termine del corso viene effettuato un accertamento finale sulla formazione conseguita mediante due prove d'esame, che consistono in una prova scritta ed in un colloquio; il risultato dell'esame è dato complessivamente dalla somma del punteggio attribuito alla prova scritta ed alla prova orale.
3. 
Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato secondo i limiti e le modalità previste dal Regolamento sui concorsi, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 11 giugno 1981, n. 164-5269 così come modificato con deliberazione del Consiglio Regionale dell'11 marzo 1982, n. 262-2217.
4. 
La Commissione giudicatrice farà luogo all'ammissione od esclusione dei candidati, alla valutazione dei titoli professionali, all'espletamento delle prove sopracitate, all'attribuzione dei relativi punteggi, alla formulazione della graduatoria di ammissione al corso e della graduatoria finale di merito.
5. 
Almeno uno degli esperti componenti la Commissione giudicatrice dovrà essere scelto tra i docenti del corso di formazione.
6. 
Gli specifici requisiti di accesso per ciascun profilo professionale, nonchè, le modalità di espletamento del corso di formazione e del relativo concorso, saranno determinati, previo confronto con le OO.SS., dalla Giunta Regionale.
7. 
Entro 30 giorni dall'attuazione dell'art. 29 saranno indetti i concorsi per l'accesso alla 1a qualifica dirigenziale.
Art. 30. 
(Norme per la prima copertura dei posti della 5a qualifica funzionale)
 
Alla copertura dei posti della 5a qualifica funzionale di cui al precedente art. 11 si provvede con deliberazione della Giunta Regionale mediante concorso interno, per titoli e/o prove attitudinali, per profili professionali.
 
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di inquadramento nella qualifica.
 
I candidati potranno presentare domanda di partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al primo comma.
[19]
Art. 31. 
(Concorsi speciali)
 
In attuazione delle procedure di ristrutturazione previste dalla presente legge, i concorsi speciali di cui all' art. 46, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , saranno indetti per titoli ed esami che consisteranno, a seconda delle qualifiche funzionali, in prove progettuali e orali, ovvero in prove orali e/o pratiche attitudinali, sulla base di specifici profili professionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
I concorsi speciali per le qualifiche 7a ed 8a saranno indetti per titoli ed esami i quali ultimi si effettueranno mediante una prova orale consistente nella esposizione di un argomento nell'ambito del profilo professionale previsto dal bando di concorso, con particolare riferimento al settore ove opera il candidato.
[20]
 
Ciascun candidato può inoltrare domanda di partecipazione a non più di due dei concorsi di cui al precedente comma.
 
I candidati che parteciperanno ai concorsi speciali per la 7a e 8a qualifica potranno presentare domanda di partecipazione ad un solo concorso; a tal fine le procedure concorsuali già avviate, relative ai concorsi speciali per la 7a qualifica funzionale, sono caducate con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[21]
 
Per i concorsi speciali banditi ai sensi dell' art. 46 della L.R. 40/84 e successive modifiche, e per i concorsi interni, banditi ai sensi dell' art. 30 della L.R. 42/86 e successive modifiche, la Commissione giudicatrice è così costituita:
[22]
 
- dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato che la presiede;
 
- da un esperto delle materie oggetto d'esame designato dalla Giunta Regionale;
 
- da un esperto delle materie oggetto d'esame designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale;
 
- da un rappresentante del personale scelto congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
 
Gli esperti della materia oggetto d'esame possono essere scelti tra docenti di istituti di istruzione universitaria, docenti, anche professionali, magistrati appartenenti alla magistratura ordinaria o amministrativa, dipendenti regionali e di Enti pubblici di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, studiosi ed esperti di chiara fama, professionisti iscritti nei relativi albi professionali.
[23]
 
In caso di mancata designazione dei componenti la Commissione, secondo quanto previsto al precedente 6° comma, entro 15 giorni dalla richiesta, la Giunta Regionale provvederà direttamente alla nomina.
[24]
 
Le funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice sono espletate da un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso.
[25]
 
In caso di assenza o impedimento di un componente della Commissione che si protragga per due sedute consecutive, la Giunta Regionale provvede alla sua immediata sostituzione.
[26]
 
In caso di parità dei giudizi espressi prevale il voto del Presidente della Commissione.
[27]
 
L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, per i concorsi di cui all'art. 30 ed al presente articolo, nell'arco di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della medesima, gli ulteriori posti che si rendano comunque disponibili nel limite del 30% dei posti medesimi, salvo che per quelli derivanti da aumento di organico, oltre i posti resi disponibili per rinuncia, dimissioni, decadenza, decesso, collocamento a riposo dei vincitori.
[28]
Art. 32.[29] 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate tutte le norme di organizzazione, anche previste da leggi regionali speciali di settore, in contrasto o incompatibili con la presente legge nonchè il 4° e 5° comma dell'art. 43 e l' art. 44 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.
2. 
Il punto a) dell'articolo 4 del Regolamento concorsi pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 293-4965 del 3 giugno 1982 è abrogato e sostituito dal seguente:
 
" - a) il numero dei posti o il posto messo a concorso e il profilo professionale; ".
Art. 33. 
(Norme finanziarie)
 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 548.970.462 si fa fronte con le somme iscritte ai capp. 200 e 220 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986, che presentano la necessaria capienza.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 settembre 1986
Vittorio Beltrami.


Note:

[1] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 1993.

[2] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 36 del 1988.

[3] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 34 del 1996.

[4] L'articolo 12 è stato nuovamente abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 51/1997.

[5] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 34 del 1996.

[6] L'articolo 13 è stato nuovamente abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 51/1997.

[7] L'articolo 18 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 34 del 1996.

[8] L'articolo 18 è stato nuovamente abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 51/1997.

[9] L'articolo 22 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 34 del 1996.

[10] L'articolo 26 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 34 del 1996.

[11] L'articolo 26 è stato nuovamente abrogato dalla lettera l del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 51/1997.

[12] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 40 del 1994.

[13] Il comma 1 dell'art. 3 della l.r.34/1996 abroga nuovamente l'art. 27.

[14] L'articolo 27 è stato nuovamente abrogato dalla lettera l del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 51/1997.

[15] L'articolo 28 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 60 del 1987.

[16] L'articolo 29 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 60 del 1987.

[17] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 98 del 26/03/1998 pubblicata sulla G.U. n. 15 del 15/04/1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 9, della legge della Regione Piemonte 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte), come modificata dalla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 60.

[18] L'articolo 29 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 60 del 1987.

[19] Questo comma dell'articolo 30 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 60 del 1987.

[20] Questo comma dell'articolo 31 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1987.

[21] Questo comma dell'articolo 31 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1987.

[22] Questo comma dell'articolo 31 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1987.

[23] Questo comma dell'articolo 31 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1987.

[24] Questo comma dell'articolo 31 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1987.

[25] Questo comma dell'articolo 31 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1987.

[26] Questo comma dell'articolo 31 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1987.

[27] Questo comma dell'articolo 31 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1987.

[28] Questo comma dell'articolo 31 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 60 del 1987.

[29] L'articolo 32 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 60 del 1987.

[30] Nell'allegato A parti relative alle attribuzioni dei Settori Segreteria della Giunta Regionale ed Enti locali sono state sostituite ad opera del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 40 del 1994.

[31] L'art. 43 della l.r. 59/1995 integra i contenuti del punto 1.29 dell'allegato A

[32] L'allegato deve ritenersi abrogato in quanto è riferito all'art. 5 della presente legge, che è stato abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[33] L'allegato deve ritenersi abrogato in quanto è riferito agli artt. 24 e 25 della presente legge, che sono stati abrogati dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[34] Il titolo dell'allegato C è stato sostituito ad opera dell'articolo 7 della legge regionale 60 del 1987.

[35] L'allegato deve ritenersi abrogato in quanto è riferito all'art. 28 della presente legge, che è stato abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.

[36] L'allegato 4 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 60 del 1987.