Legge regionale n. 46 del 07 settembre 1987  ( Versione vigente )
"Modifica alla L.R. 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza) e successive modificazioni".
(B.U. 16 settembre 1987, n. 37)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' articolo 2 della L.R. 4 luglio 1984, n. 30 , viene aggiunto il seguente ultimo comma: "
I pareri di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione di quelli di competenza della Sezione V come specificato nel successivo art. 6, devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; trascorso tale termine gli organi richiedenti adottano i provvedimenti di competenza
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 settembre 1987
Vittorio Beltrami