Legge regionale n. 30 del 04 luglio 1984  ( Versione vigente )
"Istituzione del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza".
(B.U. 11 luglio 1984, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione)
 
È istituito il Consiglio regionale di sanità e assistenza con funzioni di parere e consulenza nei confronti della Giunta regionale in ordine sia alla determinazione degli aspetti tecnico-scientifici concernenti la politica socio-sanitaria regionale, sia all'elaborazione e verifica a livello tecnico dei provvedimenti concernenti la programmazione socio-sanitaria.
Art. 2. 
(Attribuzioni)
 
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza è sentito obbligatoriamente in ordine:
 
- alla formazione del Piano Socio-Sanitario triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali;
 
- alla stesura del testo finale della relazione annuale sullo stato di salute;
 
- ai criteri per la ripartizione dei finanziamenti connessi con il Piano Socio-Sanitario, sia per quanto riguarda la spesa corrente, sia per quanto attiene agli investimenti;
 
- alle convenzioni che vengono stipulate dalla Regione e che hanno per oggetto l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale;
 
- alla definizione di schemi tipo di convenzioni adottabili dalle UU.SS.SS.LL. per regolare rapporti in materia di igiene, di sanità e di assistenza sociale;
 
- ai regolamenti igienici proposti da qualunque Ente pubblico, con particolare riferimento ai regolamenti locali d'igiene e sanità;
 
- alla costituzione volontaria o coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile;
 
- alle autorizzazioni all'apertura e mantenimento in esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, o gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, stabilimenti termali di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere ove si applica anche saltuariamente la radioterapia, nonchè all'esercizio del trasporto di malati e feriti;
 
- ai contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;
 
- alle piante organiche delle farmacie;
 
- in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.
 
Il Consiglio regionale di sanità e assistenza, inoltre:
 
- esprime pareri su richiesta della Giunta regionale e dei competenti Assessori in tutti i casi previsti dalla legge;
 
- esprime pareri su richiesta delle UU.SS.SS.LL. nella materia sanitaria e assistenziale appartenente alla loro competenza;
 
- propone lo studio di problemi attinenti l'igiene, la sanità e l'assistenza sociale;
 
- formula proposte di indagini scientifiche, schemi di norme e provvedimenti per la tutela della salute individuale e collettiva e della promozione sociale di singoli, di gruppi e della comunità regionale in generale;
 
- si pronuncia sulle questioni sottoposte alla sua competenza.
 
Il Consiglio regionale di sanità e assistenza, altresì, con riferimento a quanto previsto al numero 7 dell'allegato 9 del Piano Socio-Sanitario regionale, approvato con L.R. 10 marzo 1982, n. 7 :
 
- propone alla Giunta regionale i criteri di indirizzo per il piano pluriennale di ricerca finalizzata, anche ai fini della ripartizione dei finanziamenti relativi;
 
- promuove l'anagrafe delle ricerche del settore biomedico;
 
- redige una relazione annuale sullo stato della ricerca finalizzata.
 
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza, ai fini dello svolgimento della sua attività e qualora la difficoltà delle materie e degli argomenti necessitino di conoscenze specifiche altamente specializzate, può richiedere alla Giunta Regionale l'affidamento di incarichi e consulenze ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
 
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza si riunisce, di norma, in assemblea generale ogni due mesi ed ogni volta che l'Ufficio di presidenza lo ritenga necessario.
 
I pareri di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione di quelli di competenza della Sezione V come specificato nel successivo art. 6, devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; trascorso tale termine gli organi richiedenti adottano i provvedimenti di competenza.
[1]
Art. 3. 
(Composizione)
 
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza è composto da 40 esperti eletti dal Consiglio Regionale, di cui 11 scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie e assistenziali, la cui individuazione è compiuta, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione nomine del Consiglio Regionale, 1 designato dall'Università e 1 designato dal Politecnico. La elezione avviene attraverso due votazioni separate, entrambe con voto limitato ai 2/3.
[2]
 
La presentazione della candidatura di ogni esperto deve indicare la materia di specifica competenza ed essere accompagnata da un curriculum dal quale risulti che il candidato abbia particolare esperienza, per accertati titoli scientifici, o professionali, per funzioni tecniche assolte in materia di igiene e sanità o di assistenza sociale nell'ambito della programmazione, dell'organizzazione, dell'economia, della formazione professionale, dell'amministrazione, dell'edilizia e del diritto.
 
Sono incompatibili con la nomina a membro del Consiglio regionale di sanità e assistenza i membri del Consiglio regionale e dei Comitati di gestione delle UU.SS.SS.LL..
 
Ai lavori del Consiglio regionale di sanità e assistenza possono partecipare gli Assessori interessati.
 
In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incompatibilità di uno dei componenti il Consiglio regionale di sanità e assistenza, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro il termine di 60 giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalità procedurali previste dai commi precedenti.
Art. 4. 
(Nomina)
 
Il Consiglio regionale di sanità e assistenza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per la durata di un quinquennio coincidente con la legislatura regionale.
 
La nomina del Consiglio regionale di sanità e assistenza deve avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio regionale.
 
Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale relativo alla nomina deve essere corredato, per ciascun componente, della specificazione della materia di competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della presente legge.
Art. 5. 
(Articolazione in sezioni)
 
Il Consiglio regionale di sanità e assistenza esercita le proprie funzioni in assemblea plenaria, ovvero a mezzo di una o più delle cinque sezioni nelle quali si articola:
 
sezione 1 - Problemi dell'igiene e sanità pubblica e della medicina veterinaria;
 
sezione 2 - problemi dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria di base e delle attività integrative;
 
sezione 3 - problemi della formazione, informazione, educazione e ricerca in materia di sanità e assistenza;
 
sezione 4 - problemi finanziari patrimoniali ed infrastrutturali concernenti la sanità e assistenza;
 
sezione 5 - pareri su regolamenti igienici proposti da qualunque ente pubblico, con particolare riferimento ai regolamenti locali di igiene e sanità, nonchè pareri su aspetti igienici dei progetti di opere per la provvista di acqua potabile.
 
Il Presidente del Consiglio regionale di sanità e assistenza assegna i membri del Consiglio alle singole sezioni in base al criterio della competenza e preparazione tecnico-scientifica ed a quello della garanzia della presenza in ogni sezione di esperti delle materie atti ad assicurare il buon svolgimento della funzione stessa e provvede a designare, fra i componenti di ciascuna sezione, il Presidente. La designazione dei Presidenti di sezione è soggetta a rinnovazione a cadenza annuale secondo il principio della rotazione tra i componenti della sezione stessa.
Art. 6. 
(Presidente ed Ufficio di Presidenza)
 
Il Presidente del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è eletto dal Consiglio stesso, tra i suoi membri, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, o in secondo scrutinio a maggioranza semplice.
 
In caso di impedimento, morte, o dimissioni del Presidente del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza.
 
Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea generale del Consiglio.
 
Le riunioni delle sezioni sono convocate dai rispettivi Presidenti.
 
In caso di impedimento di questi ultimi, alla convocazione delle riunioni delle sezioni provvede il Presidente del Consiglio regionale di sanità ed assistenza.
 
Le riunioni di sezione riunite sono presiedute dal Presidente del Consiglio Regionale di sanità ed assistenza o, in sua vece, dal membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza.
 
L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio regionale di sanità ed assistenza e dai Presidenti di sezione. L'Ufficio di Presidenza provvede a:
a) 
assegnare gli atti alle diverse sezioni stabilendo se la trattazione debba avvenire da parte di una singola sezione o da più sezioni riunite, o dall'Assemblea generale; designare uno o più relatori sui singoli atti da trattare nell'Assemblea generale o in sedute a sezioni riunite; predisporre il calendario delle riunioni;
b) 
predisporre il Piano di lavoro annuale del Consiglio;
c) 
invitare a partecipare all'Assemblea generale od alle riunioni di sezione, per l'esame di determinati affari, esperti in materie attinenti agli specifici problemi.
 
I funzionari responsabili dei servizi regionali, che istruiscono atti da sottoporre a parere del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, hanno diritto di partecipare alle sedute nelle quali gli atti suddetti vengono esaminati.
 
I pareri relativi alla formazione ed alla attuazione del Piano socio-sanitario regionale sono di competenza dell'assemblea plenaria.
 
I pareri relativi a provvedimenti autorizzativi sono di competenza delle diverse sezioni, a seconda delle materie.
 
I pareri della sezione V devono essere espressi nei tempi previsti per l'acquisizione dei rispettivi pareri del C.U.R., o del C.R.O.P..
 
In caso di mancata espressione del richiesto parere da parte della sezione V nei tempi sopra previsti, il parere si considera favorevole.
 
Le riunioni dell'assemblea plenaria, di sezioni riunite, o di sezioni singole sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.
Art. 7. 
(Segreteria)
 
La Segreteria del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è assicurata da un apposito servizio dell'Assessorato regionale, che viene istituito ad integrazione dell'allegato 3 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 .
 
Tale servizio, denominato Segreteria del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, provvede:
a) 
a fornire i supporti operativi e tecnici per il funzionamento del Consiglio stesso;
b) 
a verbalizzare le sedute dell'Ufficio di Presidenza, dell'Assemblea generale, delle sezioni riunite e delle singole sezioni;
c) 
a mantenere i rapporti con i servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
Art. 8. 
(Trasferimenti)
 
Le competenze che dalla legislazione in vigore sono attribuite ai Consigli provinciali di sanità sono trasferite al Consiglio regionale di sanità ed assistenza.
 
Le competenze già attribuite dalla legislazione sanitaria al comitato consultivo, costituito ai fini del coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti per la programmazione regionale con l'attività degli Enti ospedalieri, sono trasferite al Consiglio regionale di sanità ed assistenza.
Art. 9. 
(Riserva di proprietà intellettuale)
 
Gli studi, i pareri, gli elaborati tecnici prodotti dai membri del Consiglio regionale di sanità e assistenza, nell'esercizio del loro mandato, restano acquisiti ad ogni effetto all'Amministrazione regionale.
Art. 10. 
(Regolamenti)
 
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza, entro 60 giorni dalla prima istituzione, provvede ad emanare il regolamento per il suo funzionamento.
Art. 11. 
(Indennità)
 
Competono ai membri del Consiglio regionale di sanità ed assistenza le indennità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
Art. 12. 
(Disposizioni transitorie)
 
Alla prima costituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza si deve provvedere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
In sede di prima costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1985, il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza.
[3]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 luglio 1984
Aldo Viglione.

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 46 del 1987.

[2] Nel primo comma dell'articolo 3 il primo periodo è staro sostituito dal seguente periodo "Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza è composto da 40 esperti eletti dal Consiglio Regionale, di cui 11 scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie e assistenziali, la cui individuazione è compiuta, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione nomine del Consiglio Regionale, 1 designato dall'Università e 1 designato dal Politecnico" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 1985.

[3] Il secondo comma dell'articolo 12 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 1985.