"Modifiche alla L.R. 24 marzo 1986, n. 14 'Finanziamento dei presidi socio-assistenziali a carattere residenzialè ".
(B.U. 15 aprile 1987, n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il
settimo comma dell'articolo unico della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 , è così modificato: "
".
Fino al 31 dicembre 1987 gli interventi di cui al primo comma, non previsti nel Piano di Attività e Spesa di cui all'
art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 o in assenza dello stesso, sono finanziati previo parere favorevole dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio e previa verifica, da parte della Giunta Regionale, di congruità dei medesimi rispetto al Piano Socio Sanitario Regionale
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 aprile 1987
Vittorio Beltrami