Legge regionale n. 14 del 24 marzo 1986  ( Versione vigente )
"Finanziamento dei presidi socio-assistenziali a carattere residenziale".
(B.U. 26 marzo 1986, n. 12)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La domanda di finanziamento per trasformazioni, riconversioni o nuove costruzioni, compresi i relativi arredi, previste nel Piano di Attività e Spesa di cui all' art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 ed occorrenti per l'adeguamento dei presidi socio-assistenziali a carattere residenziale di cui all'art. 21 della citata legge regionale n. 59 alle disposizioni contenute nella stessa legge e nella legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 , è inoltrata al Presidente della Giunta Regionale dal Comune o da altro Ente proprietario dell'immobile nel quale ha sede il presidio medesimo.
 
La domanda deve essere corredata da un progetto di massima e dalla motivazione della spesa.
 
La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere i finanziamenti di cui al primo comma, nel limite massimo di L. 300.000.000, ai Comuni o agli Enti proprietari dell'immobile, purchè questi ultimi non abbiano fine di lucro ed a condizione che gli interventi realizzandi consentano l'agibilità dei presidi.
 
I suddetti finanziamenti verranno concessi prioritariamente per gli interventi di cui al 1° comma relativi ai presidi destinati a soggetti non auto sufficienti.
 
La ripartizione dei fondi da parte della Giunta Regionale avverrà entro il mese di marzo di ciascun anno.
 
Per l'anno 1986 la ripartizione dei fondi da parte della Giunta Regionale avverrà entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
[1]
 
Fino al 31 dicembre 1987 gli interventi di cui al primo comma non previsti nel Piano di Attività e Spesa di cui all' art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 o in assenza dello stesso, sono finanziati previo parere favorevole dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio e previa verifica, da parte della Giunta Regionale, di congruità dei medesimi rispetto al Piano Socio-Sanitario Regionale.
[2]
 
Per l'anno 1986 è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.000.000.000.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1986 vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni: "Contributi in conto capitale ai Comuni per il finanziamento dei presidi socio-assistenziali a carattere residenziale" e "Contributi in conto capitale agli istituti di assistenza non aventi fini di lucro per il finanziamento dei presidi socio-assistenziali a carattere residenziale", con la dotazione di Lire 1.500.000.000 ciascuno in termini di competenza e di cassa.
 
Agli oneri relativi all'anno 1986 si fa fronte mediante riduzione di pari importo complessivo in termini di competenza e di cassa del cap. 12600 del bilancio per l'anno medesimo.
 
Per gli anni successivi il relativo finanziamento sarà stabilito con la legge di bilancio.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 marzo 1986
Vittorio Beltrami.

Note:

[1] La legge regionale 15 dicembre 1989, n. 75 proroga il termine previsto al presente comma al 31 dicembre 1989.

[2] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 1987.