Legge regionale n. 37 del 29 agosto 1986  ( Versione vigente )
"Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
(B.U. 03 settembre 1986, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 .
Art. 2. 
(Riconoscimento tartufaie)
 
Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui all' art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , avviene su istanza degli interessati con decreto del Presidente della Giunta Regionale a seguito di istruttoria effettuata dal Servizio regionale forestazione ed economia montana competente per territorio. Il riconoscimento ha validità quinquennale. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui all'art. 3 della legge richiamata ed alle caratteristiche che verranno definite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3. 
(Consorzi volontari)
 
I Consorzi di cui all' art. 4 legge 752/85 debbono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto pro capite.
Art. 4. 
(Autorizzazione alla raccolta)
 
Il tesserino di idoneità, di cui all' art. 5 della legge 752/85 che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi è rilasciato dai Servizi forestazione ed economia montana competenti per territorio di residenza del richiedente a seguito del superamento di esame per l'accertamento della idoneità.
 
Per le Province di Vercelli e Novara, a scarsa vocazione tartufigena, è competente per il rilascio del tesserino e la tenuta degli esami il Servizio forestazione ed economia montana di Torino.
 
Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge 752/85 .
 
Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.
 
Il tesserino viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di 1 anno qualora il titolare incorra in due violazioni previste dall' art. 18 della legge 752/85 in un quinquennio.
 
L'esame per l'accertamento dell'idoneità viene svolto da Commissioni, operanti presso i Servizi regionali forestazione ed economia montana, così costituite:
 
- dal Responsabile del Servizio forestazione ed economia montana o suo delegato che la presiede;
 
- da un funzionario regionale designato dall'Assessore all'agricoltura e foreste;
 
- da un esperto designato dall'Associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di una Associazione avente tali requisiti la designazione viene effettuata dall'Amministrazione Provinciale competente.
 
Possono essere nominati anche componenti supplenti che partecipano in caso di assenza od impedimento dei titolari.
 
Le Commissioni sono nominate con deliberazione della Giunta Regionale e durano per tutta la durata del Consiglio Regionale.
 
Per le Province di Torino, Vercelli e Novara opera la Commissione di Torino.
 
Per sostenere l'esame e per ottenere il rilascio del tesserino gli interessati debbono presentare istanza in carta legale indirizzata al Servizio forestazione ed economia montana competente per territorio della loro residenza.
 
Per le Province di Torino, Vercelli e Novara l'istanza viene presentata al Servizio di Torino.
 
I calendari degli esami sono stabiliti dall'Assessorato agricoltura e foreste.
Art. 5. 
(Orari e periodi di raccolta)
 
È consentita la raccolta anche nelle ore notturne.
 
In relazione alle particolarità climatiche ed ambientali le Amministrazioni Provinciali possono variare il calendario di raccolta previsto dall' art. 6 della legge 752/85 su conforme parere di Centri di ricerca specializzata di cui all' art. 2 della legge 752/85 .
 
Il provvedimento di variazione deve essere opportunamente divulgato nonchè essere trasmesso, entro i successivi 8 giorni, all'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
Art. 6. 
(Delimitazione zona geografica di raccolta)
 
La delimitazione della zona geografica di raccolta ai sensi dell' art. 7 della legge 752/85 viene effettuata dalla Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali interessate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. 
(Tasse di concessione)
 
La tassa di concessione regionale annuale per il rilascio dell'autorizzazione è stabilita in L. 60.000. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino di idoneità.
 
La tassa vale per anno solare.
 
Per il mancato versamento della tassa si applicano sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 6 marzo 1980, 13 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8. 
(Sanzioni amministrative)
 
Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all' art. 18 della legge 752/85 sono determinate nelle misure seguenti:
a) 
raccolta senza il tesserino prescritto:
 
- da L. 200.000 a L. 600.000 se il tesserino non è stato conseguito;
 
- da L. 10.000 a L. 30.000 se pur avendo conseguito il tesserino non è in grado di esibirlo;
b) 
raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o commercio di tartufi freschi fuori il periodo di raccolta da L. 300.000 a L. 900.000;
c) 
raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno:
 
- per ogni decara o frazione del terreno lavorato da L. 300.000 a L. 900.000;
d) 
per apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni 5 buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte da L. 100.000 a L. 300.000;
e) 
raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto da L. 10.000 a L. 30.000;
f) 
raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da L. 200.000 a L. 600.000;
g) 
raccolta di tartufi immaturi da L. 10.000 a L. 30.000;
h) 
vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte da L. 300.000 a L. 900.000;
i) 
la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte da L. 300.000 a L. 900.000.
 
Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell' art. 18 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, numero e peso dei tartufi confiscati.
[1]
 
Al trasgressore viene rilasciata copia del detto processo verbale contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione.
[2]
 
Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al miglior offerente previa allegazione al rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.
[3]
 
L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, sarà versato alla Tesoreria regionale e verrà eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui venga accertato che la violazione non sussiste.
[4]
Art. 9. 
(Interventi a favore della tartuficoltura)
 
Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura viene predisposto il seguente piano d'intervento:
 
1) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei Vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;
 
2) concessione di contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte. I contributi possono essere concessi all'Associazione od all'Unione di Associazioni più rappresentativa a livello regionale formata da cercatori di tartufi di tutte le Province tartufigene piemontesi.
 
Il piano di intervento inoltre comprende le seguenti iniziative:
[5]
 
1) concessione di indennità per la conservazione e l'incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale;
 
2) diffusione sul territorio regionale vocato di piante portatrici di micorrize del tartufo;
 
3) concessione di contributi a favore di Province, di Comuni, di Enti per l'organizzazione e lo svolgimento di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.
Art. 9 bis.[6] 
(Concessione di indennità)
 
Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena può essere concessa una indennità annua fino a lire 20.000 per ogni soggetto arboreo che gli stessi si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo, la libera raccolta dei tartufi, sul terreno ove lo stesso soggetto è radicato, ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 , ed alla legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 . La qualità di proprietario o possessore può essere dimostrata, fino a prova contraria, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in tal senso dall'interessato, a termini dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
 
L'identificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione comunale per l'Agricoltura e le Foreste di cui alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 .
 
La Commissione è integrata ai fini dell'applicazione della presente legge da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 .
 
L'identificazione ha validità triennale
Art. 9 ter.[7] 
(Diffusione di piante tartufigene)
 
L'Amministrazione Regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con produttori qualificati per la diffusione a prezzo ridotto, sul territorio vocato, di piante portatrici di micorrize di idonee specie di tartufo, assumendo a proprio carico fino al 70% del prezzo stabilito dalla Giunta Regionale.
Art. 10. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo precedente, si fa fronte con le somme introitate con l'applicazione della tassa di concessione annuale, di cui all'articolo 7 della presente legge, e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, di cui all'articolo 8 della presente legge.
 
Le entrate di cui al comma precedente sono introitate in appositi capitoli di entrata, che vengono istituiti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e successivi. Per i proventi della tassa di concessione annuale è istituito un capitolo nel Titolo I - Categoria 02 dello stato di previsione dell'entrata, che ha per titolo: "Tassa di concessione regionale in materia di raccolta dei tartufi".
 
Per i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è istituito un apposito capitolo di entrata nel Titolo III - Categoria 07 dello stato di previsione dell'entrata, che ha per titolo: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di raccolta dei tartufi".
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e successivi è istituito un capitolo di spesa che ha per titolo: "Spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica, nonchè per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura"; ed un capitolo di spesa che ha per titolo: "Contributi a favore dell'Associazione o dell'Unione di Associazioni dei cercatori di tartufi, per l'attuazione di programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte".
 
Con decorrenza dall'anno 1989 nello stato di previsione della spesa vengono altresì istituiti i capitoli aventi la seguente denominazione e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, a fianco indicata:
[8]
 
- "Spese per indennità per la conservazione e l'incremento del patrimonio tartufigeno" e con la dotazione di lire 200 milioni;
 
- "Contributi a favore di Province per l'organizzazione e lo svolgimento di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura" e con la dotazione di lire 75 milioni;
 
- "Contributi a favore di Comuni per l'organizzazione e lo svolgimento di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura" e con la dotazione di lire 75 milioni;
 
- "Contributi a favore di Enti per l'organizzazione e lo svolgimento di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura" e con la dotazione di lire 200 milioni.
 
Agli oneri di cui al precedente comma, pari a complessive lire 550 milioni, si provvede mediante riduzione della dotazione per l'anno 1989 dei capitoli n. 4535 e n. 4540 nella rispettiva misura di lire 350 milioni e lire 200 milioni. Conseguentemente la dotazione del capitolo n. 4535 per l'anno 1989 viene fissata in lire 250 milioni ed il capitolo n. 4540 viene, per lo stesso anno, riportato per "memoria".
[9]
 
Le entrate di cui al primo comma saranno ripartite tra i capitoli di spesa con la legge di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 1990 e successivi.
[10]
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 11. 
(Disposizioni finali)
 
Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l' art. 24 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12. 
(Urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 agosto 1986
Vittorio Beltrami

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 46 del 1989.

[2] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 46 del 1989.

[3] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 46 del 1989.

[4] Questo comma dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 46 del 1989.

[5] Questo comma dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 46 del 1989.

[6] L'articolo 9 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1989.

[7] L'articolo 9 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1989.

[8] Questo comma dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 46 del 1989.

[9] Questo comma dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 46 del 1989.

[10] Questo comma dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 46 del 1989.