Legge regionale n. 46 del 09 agosto 1989  ( Versione vigente )
"Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 37/1986 concernente la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".
(B.U. 23 agosto 1989, n. 34)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi: "
Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell' art. 18 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 , redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, numero e peso dei tartufi confiscati
". "
Al trasgressore viene rilasciata copia del detto processo verbale contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione
". "
Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al miglior offerente previa allegazione al rapporto di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona
". "
L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, sarà versato alla Tesoreria regionale e verrà eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui venga accertato che la violazione non sussiste
".
Art. 2. 
 
All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma: "
Il piano di intervento inoltre comprende le seguenti iniziative:
1) concessione di indennità per la conservazione e l'incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale;
2) diffusione sul territorio regionale vocato di piante portatrici di micorrize del tartufo;
3) concessione di contributi a favore di Province, di Comuni, di Enti per l'organizzazione e lo svolgimento di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura
".
Art. 3. 
 
Dopo l'articolo 9 vengono introdotti i seguenti articoli: "
Art. 9 bis.
(Concessione di indennità)
Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena può essere concessa una indennità annua fino a lire 20.000 per ogni soggetto arboreo che gli stessi si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo, la libera raccolta dei tartufi, sul terreno ove lo stesso soggetto è radicato, ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 , ed alla legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 . La qualità di proprietario o possessore può essere dimostrata, fino a prova contraria, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in tal senso dall'interessato, a termini dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
L'identificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione comunale per l'Agricoltura e le Foreste di cui alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 .
La Commissione è integrata ai fini dell'applicazione della presente legge da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi in possesso del tesserino di idoneità di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 .
L'identificazione ha validità triennale
". "
Art. 9 ter.
(Diffusione di piante tartufigene)
L'Amministrazione Regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con produttori qualificati per la diffusione a prezzo ridotto, sul territorio vocato, di piante portatrici di micorrize di idonee specie di tartufo, assumendo a proprio carico fino al 70% del prezzo stabilito dalla Giunta Regionale
".
Art. 4. 
 
All'articolo 10, dopo il quarto comma, vengono aggiunti i seguenti commi: "
Con decorrenza dall'anno 1989 nello stato di previsione della spesa vengono altresì istituiti i capitoli aventi la seguente denominazione e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, a fianco indicata:
- ''Spese per indennità per la conservazione e l'incremento del patrimonio tartufigeno '' e con la dotazione di lire 200 milioni;
- ''Contributi a favore di Province per l'organizzazione e lo svolgimento di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura '' e con la dotazione di lire 75 milioni;
- ''Contributi a favore di Comuni per l'organizzazione e lo svolgimento di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura '' e con la dotazione di lire 75 milioni;
- ''Contributi a favore di Enti per l'organizzazione e lo svolgimento di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura '' e con la dotazione di lire 200 milioni
". "
Agli oneri di cui al precedente comma, pari a complessive lire 550 milioni, si provvede mediante riduzione della dotazione per l'anno 1989 dei capitoli n. 4535 e n. 4540 nella rispettiva misura di lire 350 milioni e lire 200 milioni. Conseguentemente la dotazione del capitolo n. 4535 per l'anno 1989 viene fissata in lire 250 milioni ed il capitolo n. 4540 viene, per lo stesso anno, riportato per ''memoria''
".
 
Il quinto comma dell'articolo 10 viene così sostituito: "
Le entrate di cui al primo comma saranno ripartite tra i capitoli di spesa con la legge di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 1990 e successivi.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 agosto 1989
Vittorio Beltrami.