Legge regionale n. 40 del 03 settembre 1986  ( Versione vigente )
"Comunità Montane - Integrazioni delle norme in materia di garanzia fidejussoria di cui alla L.R. n. 50/79 , art. 3".
(B.U. 10 settembre 1986, n. 36)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 3 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 , è sostituito dal seguente: "
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse delle Comunità Montane per la stipulazione di mutui da contrarsi con istituti di credito a ciò preposti operanti nel territorio regionale, destinati all'esecuzione di opere ed interventi per le finalità previste dall'art. 2 - lettera a) - e dall' art. 9 della legge n. 1102/71 .
La fidejussione è accordata qualora la Comunità Montana non possa dare altre garanzie, oppure quando dette garanzie siano ritenute insufficienti dall'istituto mutuante.
La garanzia fidejussoria sarà prestata per tutta la durata dei mutui compreso il periodo di preammortamento con decorrenza dalla data di stipulazione dei relativi contratti e comprenderà gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante.
La fidejussione è solidale ed indivisibile con le Comunità Montane mutuatarie a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile , ai fini della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia al beneficio del termine di cui al successivo art. 1957 dello stesso Codice Civile .
In relazione alla garanzia di cui al 1° comma e per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, la Regione, nel caso di mancato pagamento da parte della Comunità Montana alla scadenza stabilita e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà a eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 , rimanendo sostituita all'Ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario.
L'atto di concessione di ogni singola fidejussione a favore delle Comunità Montane nei confronti dell'istituto di credito mutuante è formalizzato con l'emissione di apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale nel quale sono contenute le condizioni e le modalità in vigore presso l'istituto di credito stesso, preventivamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalle fidejussioni semplici e sussidiarie rilasciate dalla Regione ai sensi dei commi precedenti si provvederà, ove occorra, per gli esercizi 1986 e successivi, con l'assegnazione ad apposito capitolo, da costituire nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, con la denominazione ''Oneri per prestazioni di garanzie fidejussorie alle Comunità Montane ''
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 1986
Vittorio Beltrami