Legge regionale n. 50 del 28 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Aggiornamento ed integrazione della Legge regionale 11-9-1973, n. 17 avente per oggetto: 'Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane '."
(B.U. 04 settembre 1979, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Zone montane omogenee)
 
L' articolo 1 della legge regionale 11-8-1973, n. 17 e successive variazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
 
I territori montani della Regione Piemonte, classificati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25-7-1952, n. 991 e dell' articolo unico della legge 30-7-1957, n. 657 sono ripartiti, d'intesa con i comuni interessati ed ai sensi dell' articolo 3 della legge 3-12-1971, n. 1102 , nelle seguente zone montane omogenee:
1) 
Comuni delle Valli Curone, Grue e Ossona:
Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone;

2) 
Comuni della Valle Borbera:
Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera;

3) 
Comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese:
Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;

4) 
Comuni dell'Alta Valle Orba e Valle Erro:
Cartosio, Cassinelle, Castelletto Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato;

5) 
Comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto:
Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;

6) 
Comuni della Valle Varaita:
Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;

7) 
Comuni della Valle Maira:
Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;

8) 
Comuni della Valle Grana:
Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;

9) 
Comuni della Valle Stura:
Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;

10) 
Comuni della Valle Gesso, Vermenagna e Pesio:
Boves, Chiusa Pesio, Entraque, Limone Piemonte, Peveragno, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;

11) 
Comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Pianfei, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;
[1]
12) 
Comuni dell'Alta Val Tanaro e Valli Mongia e Cevetta:
Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Ceva, Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasilio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola;

13) 
Comuni dell'Alta Langa Montana:
Albaretto Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Sale Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina;

14) 
Comuni delle Valli Antigorio e Formazza:
Baceno, Crodo, Formazza, Premia;

15) 
Comuni della Valle Vigezzo:
Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

16) 
Comuni della Valle Antrona:
Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella;

17) 
Comuni della Valle Anzasca:
Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con San Carlo;

18) 
Comuni della Valle Ossola:
Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossala, Domodossola, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Trasquera, Trontano, Varzo, Villadossola, Vogogna;

19) 
Comuni della Valle Strona:
Germagno, Loreglia, Massiola, Valstrona;

20) 
Comuni del Cusio e Mottarone:
Armeno, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Nebbiuno, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa;

21) 
Comuni della Valle Grande:
Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;

22) 
Comuni dell'Alto Verbano:
Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;

23) 
Comuni della Valle Cannobina:
Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;

24) 
Comuni della Valle Pellice:
Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;

25) 
Comuni delle Valli Chisone e Germanasca:
Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.;

26) 
Comuni del Pinerolese Pedemontano:
Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo;

27) 
Comuni della Valle Sangone:
Coazze, Giaveno, Piossasco, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;

28) 
Comuni della Bassa Valle di Susa e Val Cenischia:
Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo;

29) 
Comuni dell'Alta Valle di Susa:
Bardonecchia, Cesana, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;

30) 
Comuni della Valle Ceronda e Casternone:
Givoletto, La Cassa, Valdellatorre, Vallo, Varisella;

31) 
Comuni delle Valli di Lanzo:
Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo, Lemie, Mezzenile, Monastero Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;

32) 
Comuni dell'Alto Canavese:
Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, San Colombano Belmonte, Valperga;

33) 
Comuni delle Valli Orco e Soana:
Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco, Sparone, Valprato Soana;

34) 
Comuni della Valle Sacra:
Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;

35) 
Comuni della Valle Chiusella:
Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

36) 
Comuni della Dora Baltea Canavesana:
Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;

37) 
Comuni della Valsesia:
Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca;

38) 
Comuni della Valle Sessera:
Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;

39) 
Comuni della Valle Mosso:
Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso Santa Maria, Pettinengo, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Vallemosso, Valle San Nicolao, Veglio;

40) 
Comuni delle Prealpi Biellesi:
Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;

41) 
Comuni dell'Alta Valle del Cervo:
Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo;

42) 
Comuni della Bassa Valle del Cervo:
Andorno Micca, Biella, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;

43) 
Comuni dell'Alta Valle dell'Elvo:
Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone;

44) 
Comuni della Bassa Valle dell'Elvo:
Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena;

45) 
Comuni della Langa Astigiana-Val Bormida:
Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

 
Per la modifica delle delimitazioni stabilite con la presente legge, l'iniziativa spetta alla Regione, d'intesa con i comuni interessati. L'iniziativa stessa può essere esercitata anche su proposta dei consigli comunali delle Comunità Montane interessate, secondo le norme dello Statuto regionale .
Art. 2. 
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane)
 
Il contributo alle singole Comunità Montane per le spese di funzionamento dei loro uffici di cui all' art. 1 della legge regionale 30-3-1974 n. 9 è confermato nella misura annua di L. 6.000.000.
 
A decorrere dall'anno 1980 il contributo aggiuntivo di cui all' art. 1 della legge regionale 7-7-1976, n. 35 è aumentato:
a) 
da L. 200 a L. 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi dell' art. 3 della legge 3-12-1971, n. 1102 ;
b) 
da L. 200 a L. 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.
 
Al fine dell'applicazione dei commi precedenti è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 1.300.000.000 da iscrivere al capitolo denominato " Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità Montane di cui all' art. 2 della citata legge regionale n. 9/74 ".
 
Per gli anni successivi, il corrispondente stanziamento di spesa è fissato con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Art. 3.[2] 
(Garanzia fidejussoria regionale)
 
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse delle Comunità Montane per la stipulazione di mutui da contrarsi con istituti di credito a ciò preposti operanti nel territorio regionale, destinati all'esecuzione di opere ed interventi per le finalità previste dall'art. 2 - lettera a) - e dall' art. 9 della legge n. 1102/71 .
 
La fidejussione è accordata qualora la Comunità Montana non possa dare altre garanzie, oppure quando dette garanzie siano ritenute insufficienti dall'istituto mutuante.
 
La garanzia fidejussoria sarà prestata per tutta la durata dei mutui compreso il periodo di preammortamento con decorrenza dalla data di stipulazione dei relativi contratti e comprenderà gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante.
 
La fidejussione è solidale ed indivisibile con le Comunità Montane mutuatarie a norma del secondo comma dell'art. 1944 del Codice Civile , ai fini della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia al beneficio del termine di cui al successivo art. 1957 dello stesso Codice Civile .
 
In relazione alla garanzia di cui al 1° comma e per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, la Regione, nel caso di mancato pagamento da parte della Comunità Montana alla scadenza stabilita e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà a eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 , rimanendo sostituita all'Ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario.
 
L'atto di concessione di ogni singola fidejussione a favore delle Comunità Montane nei confronti dell'istituto di credito mutuante è formalizzato con l'emissione di apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale nel quale sono contenute le condizioni e le modalità in vigore presso l'istituto di credito stesso, preventivamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
 
Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalle fidejussioni semplici e sussidiarie rilasciate dalla Regione ai sensi dei commi precedenti si provvederà, ove occorra, per gli esercizi 1986 e successivi, con l'assegnazione ad apposito capitolo, da costituire nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, con la denominazione "Oneri per prestazioni di garanzie fidejussorie alle Comunità Montane".
Art. 4. 
(Norme transitorie)
 
I termini di cui agli articoli 10, 15 e 16 fissati dalla legge regionale n. 17/1973 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge in ordine agli adempimenti derivanti ai fini della legge stessa.
 
Parimenti, entro il termine fissato dall' articolo 17 della legge regionale n. 17/1973 , le Comunità Montane che vengono a subire integrazioni e modificazioni nella loro originaria delimitazione territoriale e denominazione, regolano - d'intesa fra le parti - i conseguenti rapporti patrimoniali ed amministrativi in base ai criteri di riparto previsti dall' articolo 14 della medesima legge n. 17/1973 e della legge regionale n. 9/1974 modificata con legge regionale n. 35/1976 , in quanto applicabili.
Art. 5. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45, comma 6) dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 agosto 1979
Aldo Viglione

Note:

[1] Il punto 11) del primo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1981.

[2] L'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 40 del 1986.