Legge regionale n. 31 del 30 luglio 1986  ( Versione vigente )
"Modifica dell' art. 12 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 'Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo '".
(B.U. 06 agosto 1986, n. 31)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modificazione con integrazione dell' art. 12 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 )
 
Dopo il secondo comma dell'art. 12 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 ''Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo'' è inserito il seguente comma: "
Il Difensore Civico della Regione Piemonte nell'esplicazione delle funzioni previste dall' art. 2 della L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 e della L.R. 24 aprile 1985, n. 47 , può inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare ai predetti consessi i motivi che possono far confgurare vizi di legittimità o di merito riguardanti gli atti soggetti a controllo.

I consessi, cui perviene la richiesta di audizione da parte del Difensore Civico regionale, devono fissare l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa è stata richiesta
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 luglio 1986
Vittorio Beltrami