"Modifica dell' art. 12 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 'Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo '".
(B.U. 06 agosto 1986, n. 31)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modificazione con integrazione dell'
art. 12 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42
)
Dopo il
secondo comma dell'art. 12 della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 ''Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo'' è inserito il seguente comma: "
I consessi, cui perviene la richiesta di audizione da parte del Difensore Civico regionale, devono fissare l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa è stata richiesta ".
Il Difensore Civico della Regione Piemonte nell'esplicazione delle funzioni previste dall'
art. 2 della L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 e della
L.R. 24 aprile 1985, n. 47 , può inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare ai predetti consessi i motivi che possono far confgurare vizi di legittimità o di merito riguardanti gli atti soggetti a controllo.
I consessi, cui perviene la richiesta di audizione da parte del Difensore Civico regionale, devono fissare l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa è stata richiesta
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 luglio 1986
Vittorio Beltrami