Legge regionale n. 42 del 12 agosto 1976  ( Versione vigente )
"Norme per il funzionamento dell'Organo Regionale di controllo."
(B.U. 17 agosto 1976, n. 34)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
STRUTTURA DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 1. 
(Disposizioni generali)
 
Le Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti- compresi quelli derivanti dalle funzioni da essa delegate- delle Province, dei Comuni, degli Enti ospedalieri, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e degli altri Enti locali.
 
Il controllo è esercitato dall'organo regionale costituito a norma del successivo articolo 2.
 
Ai sensi dell' art. 130 della Costituzione tutte le funzioni di controllo sugli atti, sotto qualsiasi denominazione e forma esercitate, sono sostituite dai controlli dell'organo regionale, che li esercita nelle forme e nei modi indicati dalla presente legge.
Art. 2. 
(Organo di controllo e decentramento)
 
L'organo regionale di controllo, composto nei modi previsti dalla legge dello Stato, esercita le sue funzioni in forma decentrata, ai sensi dell' art. 69 dello Statuto , ed è costituito dal Comitato regionale di controllo, con sede nel capoluogo della Regione, e dalle Sezioni decentrate, con sede nei capoluoghi di Provincia e Circondario.
 
L'organo regionale di controllo opera in conformità delle norme della Costituzione della Repubblica italiana e dello Statuto della Regione Piemonte che garantiscono e promuovono l'autonomia degli Enti locali.
Art. 3. 
(Costituzione e durata dell'organo di controllo)
 
Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni decentrate sono nominati con decreto del Presidente della Giunta e costituiti in conformità di quanto disposto dagli artt. 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , nonché dall' art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
 
Per il controllo degli atti degli Enti ospedalieri le Sezioni decentrate sono integrate dal Medico provinciale. In caso di assenza o di impedimento, il Medico provinciale è sostituito dal proprio supplente.
 
Il Consiglio regionale procede alla designazione dei membri elettivi entro 30 giorni dalla sua prima seduta. Il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine del Comitato e delle Sezioni entro i successivi 30 giorni.
 
Il Presidente della Giunta regionale provvede all'insediamento del Comitato e delle Sezioni convocando tutti i membri entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina.
 
Il Comitato e le Sezioni durano in carica sino alla rinnovazione del Consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.
Art. 4. 
(Decadenza dei Componenti)
 
I membri elettivi dell'organo di controllo decadono qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste da legge della Repubblica.
 
Decadono altresì dalla carica i membri elettivi dell'organo di controllo che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive.
 
Il Presidente della Giunta regionale contesta la causa di decadenza all'interessato, il quale deve presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. Trascorso tale termine il Consiglio regionale dichiara con deliberazione la decadenza dalla carica.
 
Nel caso di incompatibilità l'interessato deve optare, su invito del Presidente della Giunta, tra la carica di membro dell'organo di controllo e quella che costituisce causa di incompatibilità. Il Consiglio regionale delibera la decadenza dalla carica se l'opzione non è comunicata nel termine indicato dal 3° comma del presente articolo.
 
Il Presidente della Giunta regionale comunica al Commissario di Governo o al Presidente del Tribunale Amministrativo regionale al Presidente della Provincia l'esistenza di cause di decadenza nei confronti di membri non elettivi dell'organo di controllo per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Art. 5. 
(Dimissioni dei componenti)
 
Le dimissioni dei membri, anche non elettivi, dell'organo di controllo sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza, il quale ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta.
 
Il membro dimissionario è sostituito, a far tempo dalla presentazione delle dimissioni e fino alla designazione del successore, dal corrispondente membro supplente.
Art. 6. 
(Sostituzione dei componenti)
 
La sostituzione dei membri del Comitato e delle Sezioni, cessati per qualunque causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme previste dalla legge per la loro nomina, salvaguardando per i membri elettivi l'iniziale presenza della minoranza.
 
Il Presidente della Giunta regionale promuove la sostituzione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico.
Titolo II. 
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 7. 
(Elezione del Presidente e del Vice Presidente)
 
Il Comitato e le Sezioni, nella seduta di insediamento, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono con distinte votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il rispettivo Presidente e Vice Presidente da scegliere tra i membri effettivi eletti dal Consiglio regionale.
 
Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto il membro elettivo effettivo che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
 
A parità di voti risulta eletto il membro effettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio regionale e, in caso di ulteriore parità, il membro più anziano di età.
 
All'elezione di cui al presente articolo partecipano i soli membri effettivi dell'organo di controllo.
 
I Presidenti e i Vicepresidenti del Comitato e delle Sezioni durano in carica venti mesi, salvo il caso di scadenza dell'organo, e, di norma, non sono rieleggibili durante la stessa legislatura regionale.
[1]
 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono assunte dal terzo membro effettivo eletto dal Consiglio regionale.
 
In caso di assenza o di impedimento di tutti i membri effettivi elettivi, assume le funzioni di Presidente il membro supplente elettivo più anziano di età.
Art. 8. 
(Funzioni del Presidente)
 
I Presidenti del Comitato e delle Sezioni rappresentano i rispettivi collegi, ne convocano e presiedono le adunanze, formulano l'ordine del giorno; sottoscrivono i verbali delle sedute e ogni decisione del collegio; regolano l'attività del collegio e curano l'esecuzione delle decisioni da esso adottate; mantengono i rapporti con gli organi della Regione.
 
I Presidenti vigilano sul funzionamento degli uffici di segreteria dei rispettivi collegi e sulla corretta esecuzione delle disposizioni ad essi impartite.
 
Ai fini dell'istruttoria degli atti sottoposti al controllo, i Presidenti provvedono a ripartire le pratiche tra i membri del collegio, secondo i criteri determinati dal successivo articolo 9.
Art. 9. 
(Esercizio delle funzioni dell'organo di controllo)
 
Il Comitato e le Sezioni esercitano le loro funzioni collegialmente.
 
L'istruttoria degli atti sottoposti a controllo è svolta dai singoli membri effettivi o supplenti con l'assistenza del Segretario o di altro funzionario dell'ufficio di segreteria.
 
Le pratiche sono ripartite tra i membri del collegio secondo criteri da esso determinati in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggior tempestività del controllo.
 
I relatori sottopongono al collegio, nei termini stabiliti dal Presidente, le proprie proposte accompagnate da apposite relazioni. Di esse viene fatta menzione nel verbale della seduta.
Art. 10. 
(Convocazione delle adunanze)
 
Il Comitato e le Sezioni stabiliscono il calendario delle adunanze che devono aver luogo durante l'orario degli uffici regionali. Il calendario è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
Le riunioni ordinarie dei collegi non devono superare il numero di due alla settimana.
 
Alle adunanze sono convocati anche i membri supplenti, i quali partecipano alle discussioni senza diritto di voto, salvo il caso in cui vengano a sostituire i rispettivi membri effettivi secondo i criteri determinati dal collegio.
 
Per le adunanze ordinarie previste dal calendario non è prescritta convocazione. In questo caso l'ordine del giorno degli argomenti da trattare viene depositato presso la Segreteria almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
 
L'organo di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti.
[2]
 
I Presidenti possono convocare i rispettivi collegi in seduta straordinaria, qualora ne ravvisino l'opportunità o quando lo richiedano almeno tre componenti effettivi. La convocazione è effettuata con avviso telegrafico, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; essa deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale e deve pervenire ai membri del Collegio almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 11. 
(Le adunanze)
 
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri, siano essi effettivi o supplenti.
 
Qualora, decorsa un'ora dalla convocazione fissata nel calendario o nell'apposito avviso per le adunanze straordinarie, non sia stato raggiunto il numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente ne dichiara il rinvio.
 
Le decisioni solo adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti.
 
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 
Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
 
I membri del Comitato e delle Sezioni non possono partecipare alla trattazione di argomenti per i quali sussista un interesse proprio, di parenti o di affini entro il quarto grado, o di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, di vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera.
Art. 12. 
(Udienze)
 
Gli amministratori dell'Ente che ha emanato l'atto debbono essere sentiti dall'organo di controllo quando ne facciano richiesta al collegio.
 
I rappresentanti dell'Ente possono essere altresì invitati per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo.
 
Il Difensore Civico della Regione Piemonte nell'esplicazione delle funzioni previste dall' art. 2 della L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 e della L.R. 24 aprile 1985, n. 47 , può inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare ai predetti consessi i motivi che possono far configurare vizi di legittimità o di merito riguardanti gli atti soggetti a controllo. I consessi, cui perviene la richiesta di audizione da parte del Difensore Civico regionale, devono fissare l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa è stata richiesta.
[3]
 
Gli amministratori possono farsi assistere dai propri consulenti.
 
In ogni caso si deve far menzione di dette audizioni nel verbale di adunanza.
Art. 13. 
(Verbale di adunanza)
 
Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei presenti e contenere un cenno sommario delle questioni trattate, delle proposte del relatore e delle decisioni adottate.
 
E' redatto dal Segretario del collegio, approvato al termine della seduta o all'inizio della seduta successiva, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 
Ogni membro del collegio ha diritto di fare inserire nel verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini dell'attività del collegio. Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, dovrà indicare le tesi emerse.
[4]
 
I verbali delle adunanze restano depositati presso la Segreteria dell'organo di controllo.
 
Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione e di ottenerne, a proprie spese, copia libera o autentica.
Art. 14. 
(Assemblea generale)
 
Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire l'unità di indirizzo dell'attività di controllo, il Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Comitato regionale di controllo convoca, almeno due volte all'anno, i Presidenti e i membri effettivi e supplenti dell'organo di controllo.
 
L'assemblea generale esamina tra l'altro:. a) i criteri di interpretazione di disposizioni legislative e regolamentari che abbiano dato luogo a discordanti interpretazioni; b) gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale comportanti difficoltà o contrasto di interpretazione; c) le osservazioni sull'attività di controllo formulate dai membri del Comitato e delle Sezioni, dagli enti locali, dai cittadini e dalle loro associazioni.
 
La convocazione dell'assemblea generale deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare ed è inviata per conoscenza al Consiglio regionale.
 
L'assemblea generale è convocata in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale o dell'organo di controllo. In questo caso la richiesta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei singoli collegi o dei membri effettivi che li compongono.
 
L'assemblea generale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale.
 
Il verbale delle assemblee generali è redatto dal Segretario del Comitato regionale di controllo.
 
Il Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, può promuovere riunioni congiunte della Giunta con il Comitato o con le Sezioni.
 
Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, può promuovere riunioni congiunte del Comitato o delle Sezioni con le ammissioni consiliari.
Art. 15. 
(Relazione annuale)
 
Per consentire al Consiglio regionale l'esame dei risultati raggiunti nell'esercizio dell'attività di controllo, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale, i Presidenti del Comitato e delle sezioni trasmettono entro il mese di febbraio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta durante l'anno.
 
La relazione deve essere approvata dal Comitato o dalla Sezione, e deve contenere le eventuali osservazioni o relazioni presentate dai membri di minoranza.
 
Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del controllo, devono essere analiticamente indicati:
a) 
il numero delle sedute del collegio;
b) 
il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;
c) 
il numero degli atti annullati suddivisi per enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;
d) 
il numero degli atti rinviati con richiesta di riesame con l'indicazione sintetica dei motivi del rinvio e l'indicazione di quanti siano integralmente riadottati;
e) 
il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
f) 
il numero degli atti sottoposti al controllo di merito;
g) 
il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;
h) 
una valutazione in merito all'attività di controllo e alla normativa in vigore nella materia, all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonché le eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento delle funzioni di controllo.
 
Il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il successivo mese di marzo, le relazioni del Comitato e delle Sezioni con le eventuali osservazioni della Giunta.
Titolo III. 
PROVVEDIMENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Art. 16. 
(Atti soggetti a controllo)
 
Sono sottoposti al controllo del Comitato regionale gli atti:
a) 
delle Province;
b) 
dei Consorzi di cui fanno parte le Province;
c) 
delle aziende e degli enti a carattere provinciale di cui al R.D. 15-10-1925, n. 2578 , e successive modificazioni.
 
Sono sottoposti al controllo delle Sezioni decentrate competenti per territorio gli atti:
a) 
dei Comuni;
b) 
dei Consorzi operanti nell'ambito del territorio di uno o più Comuni della Provincia. Ove del Consorzio facciano parte Comuni appartenenti alla competenza di Sezioni diverse della stessa Provincia e Comuni appartenenti a più Province, il controllo è esercitato dalla Sezione nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione del Consorzio;
c) 
delle Comunità Montane;
d) 
delle aziende e degli enti a carattere comunale di cui al sopracitato R.D. 15-10-1925, n. 2578 , e successive modificazioni;
e) 
degli Enti ospedalieri;
f) 
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
g) 
degli Enti comunali di assistenza.
 
Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi corredati anche da un unico elenco descrittivo, in duplice copia autentica, agli Uffici del Comitato o della Sezione competente che ne rilasciano ricevuta. Il Comitato o la Sezione possono indicare agli enti controllati criteri di massima per la classificazione e la descrizione degli atti in elenco.
 
(...)
[5]
 
Le Amministrazioni degli Enti di cui alle lettere e), f) e g) del 2° comma del presente articolo sono tenute a trasmettere, entro otto giorni dalla data della loro adozione, un elenco contenente la data e il numero del registro, l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato.
 
Il Presidente del collegio entro 15 giorni dalla ricezione dell'elenco di cui sopra richiede all'Ente interessato copia degli atti sui quali il collegio ritiene di dover esercitare il controllo.
 
Il termine per l'esercizio del controllo sui predetti atti scade entro il ventunesimo giorno dalla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio di segreteria del collegio.
 
Gli atti di cui non sia stata richiesta la trasmissione da parte dei competenti collegi diventano esecutivi il ventunesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'elenco.
[6]
16 bis.[7] 
(Atti non soggetti al controllo)
 
Sono soggetti a controllo eventuale, e cioè soltanto su specifica richiesta del competente organo:
a) 
gli atti privi di contenuto dispositivo;
b) 
gli atti confermativi di altri già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;
c) 
gli atti di mera esecuzione di altri, anche regolamentari o negoziali, già esecutivi a norma di legge;
d) 
gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via d'urgenza o per delega da altro organo dell'Ente nei casi previsti dalla legge;
e) 
gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti spese;
f) 
gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi maggiori oneri finanziari;
g) 
gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportanti nuovi maggiori oneri finanziari.
16 ter.[8] 
(Procedure relative agli atti non sottoposti a controllo)
 
L'elenco degli atti non soggetti a controllo ai sensi del precedente articolo 16 bis devono essere inviati in duplice esemplare, di cui uno è restituito all'Ente per ricevuta, entro venti giorni dall'adozione dei relativi atti.
 
L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonchè gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.
 
Entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'elenco l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese, al fine di verificarne la non assoggettabilità a controllo.
 
L'esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste rimane sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro il termine di venti giorni dalla data del ricevimento, della procedura prevista dall'articolo 16.
 
Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo, qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessuno caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano tuttavia il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo.
Art. 17. 
(Regolarizzazione degli atti)
 
Quando l'atto inviato per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il Presidente del collegio, su proposta del relatore o dell'ufficio, può invitare l'Ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
 
L'ufficio può chiedere direttamente all'Ente interessato informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando ciò sia utile ai fini dell'esame dell'atto.
Art. 18. 
(Controllo di legittimità)
 
Gli atti degli enti soggetti a controllo di legittimità diventano esecutivi se nel termine di venti giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'ufficio di segreteria dell'organo di controllo, questi, con provvedimento motivato, non ne abbia pronunciato l'annullamento o non abbia richiesto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Ente deliberante.
 
In quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del controllo di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di segreteria, dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio da parte dell'organo di controllo.
 
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio debbono essere forniti dall'Ente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: ove alla scadenza di tale termine i chiarimenti richiesti non siano pervenuti all'organo competente, la delibera si intende ad ogni effetto priva di efficacia.
[9]
 
La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio non può essere ulteriormente rinnovata.
 
Sugli atti deliberativi aventi contenuto preparatorio o comunque costituente parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi provvedimenti regionali o statali, il controllo è limitato ai soli vizi di legittimità estrinseca o formale.
[10]
Art. 19. 
(Controllo di merito)
 
Il controllo di merito è limitato agli atti per i quali è previsto dalla legge, e in particolare a quelli concernenti:
a) 
bilanci preventivi e loro variazioni;
b) 
storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;
c) 
atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;
d) 
regolamenti degli Enti soggetti a controllo;
e) 
assunzione diretta di pubblici servizi.
 
Il controllo di merito è esercitato, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto, esclusivamente nella forma di richiesta motivata di riesame, che sostituisce ogni altro provvedimento.
 
Per le deliberazioni di approvazione del bilancio il termine di cui al precedente comma è di quaranta giorni.
 
Le deliberazioni diventano esecutive se, entro i termini indicati al 2° e 3° comma del presente articolo, l'organo di controllo non abbia deciso la richiesta di riesame o non abbia richiesto, con provvedimento motivato, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
 
Nel caso di richiesta di riesame, ove l'Ente, a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo che ha potere deliberante, confermi la deliberazione senza modificazioni o accolga integralmente o parzialmente i rilievi formulati dall'organo di controllo, l'atto diviene esecutivo dopo la pubblicazione per quindici giorni e l'invio, da effettuarsi entro otto giorni dalla sua adozione, all'organo di controllo.
 
Le deliberazioni di totale o parziale modifica, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, nonché quelle confermative, sono soggette al solo controllo di legittimità per cause sopravvenute.
Art. 20. 
(Criteri per l'esercizio del controllo di merito)
 
Nell'esercizio del controllo di merito, il Comitato e le Sezioni si ispirano a criteri rispondenti all'interesse pubblico generale, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale e secondo gli indirizzi di massima determinati dal Consiglio regionale.
 
L'organo di controllo può chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali ai fini della valutazione delle questioni tecniche relative agli atti sottoposti a controllo senza pregiudizio dei termini di cui agli articoli 18 e 19.
Art. 21. 
(Controllo sostitutivo)
 
I poteri di controllo sostitutivo sugli Enti locali sono esercitati ai sensi dell' art. 130 della Costituzione dal Comitato e dalle Sezioni in conformità dell'art. 16 della presente legge.
 
A tal fine, qualora un Ente locale ometta o ritardi un atto obbligatorio, l'organo di controllo, d'ufficio o su richiesta della Giunta regionale, invita l'Ente a compierlo entro un congruo termine. Scaduto inutilmente il termine fissato, l'organo di controllo, sentiti i rappresentanti dell'Ente locale interessato, adotta i provvedimenti di legge, nominando un Commissario scelto fra i dipendenti della Regione per l'espletamento dell'atto.
Art. 22. 
(Pareri tecnici)
 
L'organo di controllo, salvo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 20, non può chiedere pareri tecnici di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato o della Regione.
 
Resta impregiudicato l'obbligo per gli enti deliberanti di richiedere tali pareri quando le leggi lo prevedano in modo esplicito e tassativo. La mancanza dei prescritti pareri obbligatori non pregiudica l'esame dell'atto.
 
Alle deliberazioni comportanti spese a totale carico dell'Ente locale, deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa.
 
Nel caso di atti concernenti opere finanziate dallo Stato o assistite da contributo statale, il Comitato e le Sezioni si limitano all'esercizio del controllo per quanto di competenza.
 
Sulle deliberazioni concernenti i piani urbanistici generali e esecutivi, nonché quelle attuative dei medesimi, per le quali è prevista l'approvazione dei competenti uffici regionali, il Comitato e le Sezioni provvedono esclusivamente al controllo di legittimità sull'atto deliberativo.
Art. 23. 
(Provvedimenti di approvazione)
 
Qualora il Comitato o la Sezione non adotti un provvedimento di annullamento per vizio di legittimità o di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio o di richiesta di riesame per motivi di merito, si dà atto a verbale che l'atto è stato sottoposto all'esame senza rilievi.
 
Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi degli atti sottoposti a controllo.
 
I provvedimenti finali dell'organo di controllo sono definitivi.
Art. 24. 
(Comunicazione dei provvedimenti)
 
I provvedimenti dell'organo di controllo devono essere comunicati entro il giorno successivo all'ente deliberante, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma. La comunicazione deve contenere il testo integrale del dispositivo di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o di rinvio per riesame.
 
Il testo integrale delle relative motivazioni deve essere comunicato all'ente interessato entro i successivi dieci giorni.
Titolo IV. 
PERSONALE ED UFFICI
Art. 25. 
(Uffici di Segreteria)
 
Presso il Comitato e ciascuna Sezione è istituito un ufficio di segreteria diretto da un funzionario della Regione nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
 
La struttura degli uffici, il loro organico e la definizione delle mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici regionali.
 
Fermo lo stato giuridico ed il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze del Comitato o della Sezione cui è destinato.
 
I provvedimenti concernenti il funzionamento dell'ufficio sono adottati dal Comitato o dalla Sezione, sentiti i rappresentanti del personale.
 
Il Segretario è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi, e dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal suo Presidente. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro funzionario nominato dal Presidente della Giunta regionale.
 
Il Segretario assiste alle adunanze del Collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze indicando l'ora d'inizio e l'ora di conclusione della seduta, riceve gli atti degli Enti locali dandone contestuale ricevuta - anche a mezzo di timbro a data apposto da lui o da un suo delegato su copia dell'atto presentato -, sottoscrive le deliberazioni del Collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'Organo di Controllo.
[11]
Art. 26. 
(Archiviazione degli atti)
 
Le Segreterie dei singoli collegi provvedono all'archiviazione degli atti adottati a norma delle vigenti disposizioni di legge.
 
Gli atti sottoposti a controllo ad eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni.
Titolo V. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27. 
(Rappresentanza in giudizio)
 
La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto provvedimenti dell'organo di controllo spetta al Presidente della Giunta regionale.
 
L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta previo eventuale parere dell'organo autore del provvedimento. In ogni caso il Presidente del Comitato o della Sezione interessata trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.
[12]
 
l Presidente della Giunta allega alla relazione di cui all'art. 15 della presente legge notizie circa le controversie e i ricorsi avverso provvedimenti dell'organo di controllo e sull'eventuale costituzione in giudizio della Regione.
[13]
Art. 28. 
(Diritti dei Consiglieri regionali)
 
I Consiglieri regionali hanno nei confronti del Comitato e delle Sezioni, i diritti previsti dal 3° comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale .
Art. 29. 
(Abrogazione di precedenti disposizioni)
 
Il regolamento provvisorio regionale 28-6-1972 è abrogato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi 12 agosto 1976
Aldo Viglione

Note:

[1] Il quinto comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 del 1986.

[2] Questo comma dell'articolo 10 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 1985.

[3] Questo comma dell'articolo 12 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 1986.

[4] In questo comma dell'articolo 13 le parole "Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, dovrà indicare le tesi emerse" sono state aggiunte ad opera del terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 1985.

[5] Questo comma dell'articolo 16 è stato abrogato dal quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 1985.

[6] Questo comma dell'articolo 16 è stato sostituito dal quinto comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 1985.

[7] L'articolo 16 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 1985.

[8] L'articolo 16 ter è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 1985.

[9] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal sesto comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 1985.

[10] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 1985.

[11] Questo comma dell'articolo 25 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 1988.

[12] Questo comma dell'articolo 27 è stato sostituito dal nono comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 1985.

[13] Questo comma dell'articolo 27 è stato inserito dal nono comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 del 1985.