Legge regionale n. 24 del 25 giugno 1986  ( Versione vigente )
"Nomina dei rappresentanti di competenza del Consiglio Regionale in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle Riserve naturali e speciali regionali."
(B.U. 02 luglio 1986, n. 26)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Sino all'approvazione della legge di riorganizzazione delle competenze già attribuite ai Comitati comprensoriali ed alla conseguente revisione delle norme vigenti in materia, il Consiglio Regionale provvede a nominare direttamente i rappresentanti di propria competenza in seno agli organismi direttivi e tecnico-scientifici dei Parchi e delle Riserve naturali e speciali del Piemonte.
 
Sono conseguentemente abrogate le parole "
sentito il parere del Comitato comprensoriale di...
" alle seguenti norme regionali:
 
- L.R. 20 marzo 1978, n. 14 - Art. 5 - comma 1°, lett. c);
 
- L.R. 23 agosto 1978, n. 55 - Art. 5 - comma 1°, lett. b);
 
- L.R. 28 dicembre 1978, n. 84 - Art. 5 - comma 1°, lett. c);
 
- L.R. 28 agosto 1979, n. 51 - Art. 6 - comma 1°, lett. b);
 
- L.R. 3 dicembre 1979, n. 66 - Art. 5 - comma 1°, lett. c);
 
- L.R. 28 gennaio 1980, n. 5 - Art. 5 - comma 1°, lett. b);
 
- L.R. 28 aprile 1980, n. 32 - Art. 5 - comma 1°, lett. b);
 
- L.R. 16 maggio 1980, n. 45 - Art. 5 - comma 1° lett. c);
 
- L.R. 16 maggio 1980, n. 46 - Art. 5 - comma 1° lett. c);
 
- L.R. 30 maggio 1980, n. 66 - Art. 5 - comma 1°, lett. c);
 
- L.R. 28 marzo 1985, n. 27 - Art. 4 - comma 2° lett. c);
 
e le parole "su proposta del Comitato comprensoriale di ...." alla L.R. 25 marzo 1985, n. 24 - Art. 5 - comma 1°, lett. d).
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 45, sesto comma, dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 giugno 1986
Vittorio Beltrami