Legge regionale n. 24 del 25 marzo 1985  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa."
(B.U. 27 marzo 1985, n. 13)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della Riserva naturale speciale)
 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975 n. 43 , è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale della Bessa, Ente di Diritto Pubblico.
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini della Riserva naturale speciale della Bessa, incidente sui Comuni di Borriana, Cerrione, Mongrando e Zubiena, sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:10000, facente parte integrante della presente legge.
 
Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 11 possono essere individuate aree interne alla Riserva naturale classificate come "aree attrezzate", ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 .
 
I confini della Riserva naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Bessa".
 
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale della Bessa sono specificate secondo quanto segue:
 
1) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche geologiche, naturalistiche e ambientali della Bessa, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
 
2) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali;
 
3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, connesse alle attività agricole e selvicolturali, anche attraverso forme di incentivazione che consentano il recupero di attività e di coltivazioni ora abbandonate o parzialmente abbandonate.
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
 
La destinazione a Riserva naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5.[1] 
(Consiglio Direttivo)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè.
2. 
Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione di cui al comma 1 è così composto:
a) 
cinque membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale orientata delle Baragge;
b) 
due membri nominati d'intesa tra i Sindaci dei Comuni posti entro il perimetro della Riserva naturale speciale della Bessa;
c) 
un membro nominato d'intesa tra i Sindaci di Ronco Biellese e Zumaglia;
d) 
un membro nominato dalla Comunità montana Bassa Valle Cervo e Oropa;
e) 
un membro nominato dal Consiglio regionale;
f) 
tre membri nominati dalle Province interessate, uno per Provincia;
g) 
due membri nominati dalla Provincia di Biella, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.
3. 
I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell' articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.
Art. 6.[2] 
(Personale)
1. 
Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del precedente articolo, l'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè si avvale del personale individuato nella pianta organica di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7. 
(Controllo)
 
Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi degli organi della Riserva naturale speciale della Bessa, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51 .
Art. 8. 
(Vincoli e permessi)
 
Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Bessa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave. L'attività estrattiva è consentita nell'area individuata con la lettera A nell'allegata planimetria, facente parte integrante della presente legge, nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 : l'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva in tale area è rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo della Riserva naturale;
b) 
esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 ;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola;
e) 
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilità pubblica della Riserva;
f) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
g) 
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
 
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio della Riserva devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
 
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:
 
1) entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare ed ampliare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;
 
2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo.
 
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all' articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e successive modificazioni, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale medesima.
Art. 9. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
 
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 8 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d ) e f) del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e g) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
 
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
 
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 4°, 5° e 6° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 , per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge, saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 10. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza della Riserva naturale speciale della Bessa, è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 11. 
(Piano dell'area)
 
In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all' articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , la Giunta Regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
 
La Giunta Regionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunità Montana Bassa Valle Elvo, al Comitato Comprensoriale di Biella e alla Provincia di Vercelli, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
 
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonchè le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
 
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
 
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 12. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in lire 1.500.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.
Art. 13. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale della Bessa, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 20.000.000 per l'anno finanziario 1985, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale della Bessa" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Entrate)
 
I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 15.[3] 
(...)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 marzo 1985
Aldo Viglione.

Allegato A 
OMISSIS

Note: