"Modifica dell' art. 3 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 , istitutiva del Consiglio regionale di sanità ed assistenza".
(B.U. 20 marzo 1985, n. 12)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il
primo periodo del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 , istitutiva del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, è così modificato: "
".
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza è composto da 40 esperti eletti dal Consiglio Regionale, di cui 11 scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie e assistenziali, la cui individuazione è compiuta, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione nomine del Consiglio Regionale, 1 designato dall'Università e 1 designato dal Politecnico
Art. 2.
La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'
articolo 45 dello Statuto regionale
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 marzo 1985
Aldo Viglione.