Legge regionale n. 18 del 12 marzo 1985  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla L.R. 28 aprile 1980, n. 30 'Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo '."
(B.U. 20 marzo 1985, n. 12)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 , è abrogato ed è sostituito dal seguente articolo: "
(Gestione)
- Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, sono esercitate dal Comune di Varallo. I piani di intervento sulla Riserva naturale speciale sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune di Varallo. Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Varallo che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, sentita la Giunta Regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo articolo 6.
"
Art. 2. 
 
All' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 , le parole "
l'Amministrazione del Sacro Monte di Varallo
", sono sostituite dalle parole "
il Comune di Varallo
".
Art. 3. 
 
L' articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 , è abrogato ed è sostituito dal seguente articolo: "
La formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, sono effettuati in conformità agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51 . Il controllo degli atti deliberativi del Comune di Varallo relativi alla Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, è eseguito così come previsto all' articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 marzo 1985
Aldo Viglione.