Legge regionale n. 30 del 28 aprile 1980  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo."
(B.U. 07 maggio 1980, n. 19)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della Riserva naturale)
 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo.
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, incidente sul Comune di Varallo Sesia, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
 
I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo".
 
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
 
Nell'ambito ed a completamento i principi generali indicati nell' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , le finalità dell'istituzione della "Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo" sono specificate secondo quanto segue:
a) 
1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Sacro Monte;
b) 
2) promuovere la valorizzazione delle attività sociali, garantendo il ripristino e la conservazione del complesso storico-religioso e forestale;
c) 
3) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici.
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
 
La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5.[1] 
(Gestione)
 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, sono esercitate dal Comune di Varallo.
 
I piani di intervento sulla Riserva naturale speciale sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune di Varallo.
 
Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Varallo che può avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, sentita la Giunta Regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo articolo 6.
Art. 6. 
(Personale)
 
L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentito il Comune di Varallo.
[2]
Art. 7.[3] 
(Controllo)
 
La formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, sono effettuati in conformità agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.
 
Il controllo degli atti deliberativi del Comune di Varallo relativi alla Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, è eseguito così come previsto all' articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51
Art. 8. 
(Norme vincolistiche)
 
Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) 
esercitare l'attività venatoria;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;
e) 
abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;
f) 
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva;
g) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
h) 
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.
 
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 .
 
Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.
 
Nella Riserva naturale sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 .
Art. 9. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e g) ed alla limitazione di cui al 2° comma del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
[4]
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
 
I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire l.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1° e 3° del presente articolo comportano, oltre le sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposto decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
 
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
 
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 10. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate volontarie nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 11. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 50.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale)
 
Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento in forestale, di cui al 3° comma del precedente articolo 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 20.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato revisione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Entrate)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 aprile 1980
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] L'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 1985.

[2] Nel primo comma dell'articolo 6 le parole "l'Amministrazione del Sacro Monte di Varallo" sono state sostituite dalle parole "il Comune di Varallo" ad opera del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 del 1985.

[3] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 del 1985.

[4] In questo comma dell'articolo 9 le sanzioni amministrative minime e massime sono state ridotte rispettivamente a lire 25.000 e 250.000 ad opera del primo e terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 del 1984.