Legge regionale n. 15 del 26 febbraio 1985  ( Versione vigente )
"Integrazione e modifiche della L.R. 12 agosto 1976, n. 42 , concernente 'Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo '".
(B.U. 06 marzo 1985, n. 10)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Alla legge regionale 12 agosto 1976, n. 42 , sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti:
 
Il 5° comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente: "
L'organo di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti
".
 
Al 3° comma dell'art. 13 è aggiunta la seguente parte: "
Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, dovrà indicare le tesi emerse
".
 
Il 4° comma dell'art. 16 è soppresso.
 
L'ultimo comma dell'art. 16 è sostituito dal seguente: "
Gli atti di cui non sia stata richiesta la trasmissione da parte dei competenti collegi diventano esecutivi il ventunesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'elenco
".
 
All'art. 18, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente: "
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio debbono essere forniti dall'Ente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: ove alla scadenza di tale termine i chiarimenti richiesti non siano pervenuti all'organo competente, la delibera si intende ad ogni effetto priva di efficacia
".
 
dopo il 3° ed ultimo comma viene aggiunto il seguente: "
Sugli atti deliberativi aventi contenuto preparatorio o comunque costituente parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi provvedimenti regionali o statali, il controllo è limitato ai soli vizi di legittimità estrinseca o formale
".
 
L'ultimo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente: "
Il Segretario assiste alle adunanze del collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli Enti locali dandone contestuale ricevuta - anche a mezzo di timbri a data apposti da lui o da un suo delegato su copia dell'atto presentato - sottoscrive le deliberazioni del collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di controllo
".
 
Il 2° comma dell'art. 27 è sostituito dai seguenti: "
L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta previo eventuale parere dell'organo autore del provvedimento. In ogni caso il Presidente del Comitato o della Sezione interessata trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato
". "
Il Presidente della Giunta allega alla relazione di cui all'art. 15 della presente legge notizie circa le controversie e i ricorsi avverso provvedimenti dell'organo di controllo e sull'eventuale costituzione in giudizio della Regione
".
Art. 2. 
1. 
Dopo l' art. 16 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42 , sono inseriti i seguenti articoli: "
Art. 16 bis.
(Atti non soggetti al controllo)
Sono soggetti a controllo eventuale, e cioè soltanto su specifica richiesta del competente organo:
a)
gli atti privi di contenuto dispositivo;
b)
gli atti confermativi di altri già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;
c)
gli atti di mera esecuzione di altri, anche regolamentari o negoziali, già esecutivi a norma di legge;
d)
gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via d'urgenza o per delega da altro organo dell'Ente nei casi previsti dalla legge;
e)
gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti spese;
f)
gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportino nuovi maggiori oneri finanziari;
g)
gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportanti nuovi maggiori oneri finanziari
". "
Art. 16 ter.
(Procedure relative agli atti non sottoposti a controllo)
L'elenco degli atti non soggetti a controllo ai sensi del precedente articolo 16 bis devono essere inviati in duplice esemplare, di cui uno è restituito all'Ente per ricevuta, entro venti giorni dall'adozione dei relativi atti.
L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonchè gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.
Entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'elenco l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese, al fine di verificarne la non assoggettabilità a controllo.
L'esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste rimane sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro il termine di venti giorni dalla data del ricevimento, della procedura prevista dall'articolo 16.
Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo, qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessuno caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano tuttavia il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo
".
Art. 3. 
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, 26 febbraio 1985
Aldo Viglione.