Legge regionale n. 35 del 15 novembre 1982  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 20-6-1979, n. 30 - Tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte".
(B.U. 24 novembre 1982, n. 47)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La legge regionale 20-6-1979, n. 30 , è così modificata:
 
All'articolo 1, comma 1°, la parola "
etnografico
" è sostituita dalla parola "
linguistico
" e sono soppresse le parole "
culturale
" e "
linguistiche
";
 
All'articolo 3, punto 3, la parola "
sette
" è sostituita dalla parola "
nove
";
 
All'articolo 4, comma 1°, le parole "
entro il 30 giugno e il 31 dicembre
" sono sostituite con le parole "
entro il 15 ottobre
";
 
All'articolo 5, comma 1°, le parole "
50 milioni
" sono sostituite con le parole "
100 milioni
".
Art. 2. 
 
Per l'anno 1982 le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre all'Assessorato all'Istruzione della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 novembre 1982
Ezio Enrietti.