"Modificazioni alla legge regionale 20-6-1979, n. 30 - Tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte".
(B.U. 24 novembre 1982, n. 47)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La
legge regionale 20-6-1979, n. 30 , è così modificata:
All'articolo 1, comma 1°, la parola "
" è sostituita dalla parola "
" e sono soppresse le parole "
" e "
";
etnografico
linguistico
culturale
linguistiche
All'articolo 3, punto 3, la parola "
" è sostituita dalla parola "
";
sette
nove
All'articolo 4, comma 1°, le parole "
" sono sostituite con le parole "
";
entro il 30 giugno e il 31 dicembre
entro il 15 ottobre
All'articolo 5, comma 1°, le parole "
" sono sostituite con le parole "
".
50 milioni
100 milioni
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 novembre 1982
Ezio Enrietti.