Legge regionale n. 30 del 20 giugno 1979  ( Versione vigente )
"Tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte."
(B.U. 26 giugno 1979, n. )

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all' articolo 49 del D.P.R. 14 luglio 1977, n. 616 , e nel rispetto delle competenze statali di cui all' art. 6 della Costituzione , si propone, con la presente legge, di dare applicazione agli articoli 5, 1° e 2° comma, e 7 dello Statuto ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio linguistico del Piemonte, con particolare riguardo alle espressioni delle singole comunità.
[1]
Art. 2. 
(Contributi)
 
Ai fini previsti dal precedente articolo, la Regione concede contributi annuali ai Comuni e ai loro Consorzi, alle Comunità Montane, agli Enti, agli Istituti e alle Associazioni che svolgono attività di studio, di ricerca, di tutela e di valorizzazione nella materia di cui alla presente legge mediante la organizzazione di corsi di studio, di seminari, di incontri e di convegni culturali; all'allestimento di mostre; la pubblicazione di riviste a carattere divulgato e scientifico.
Art. 3. 
(Commissione consultiva)
 
E' istituita una Commissione consultiva, composta da:
 
1) l'Assessore regionale all'Istruzione, che la presiede;
 
2) il Sovrintendente all'Ufficio Scolastico regionale, o suo delegato;
 
3) sette esperti designati da Enti particolarmente qualificati ed impegnati nella promozione della materia.
[2]
 
Il rappresentante di cui al numero 2) è nominato previo consenso e su designazione dell'Amministrazione di appartenenza.
 
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 5 anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
 
La nomina degli esperti è subordinata al parere delle competenti Commissioni consiliari.
 
La Commissione è organismo consultivo dell'Assessorato regionale all'Istruzione e ai Beni Culturali.
Art. 4. 
(Procedure)
 
I soggetti di cui al precedente articolo 2 che intendono avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'Assessorato all'Istruzione della Regione Piemonte.
[3]
 
Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:
a) 
programma dell'attività per cui si richiede il finanziamento;
b) 
preventivo di spesa;
c) 
eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nella materia.
 
La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 3 e della competente Commissione consiliare, delibera l'ammontare del contributo, disponendo, su domanda del soggetto interessato, la erogazione di un'anticipazione di fondi nella misura massima del 60% del contributo ammesso.
 
I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare una relazione documentata sull'attività svolta, ammessa al finanziamento.
 
La liquidazione del contributo, dedotta la somma eventualmente anticipata, è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale dopo l'adempimento da parte del soggetto beneficiario di quanto previsto dal precedente comma.
Art. 5. 
(Norme finanziarie)
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 100 milioni .
[4]
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 della stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Contributi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte" e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi sarà istituito il capitolo di cui al precedente comma, con lo stanziamento e la denominazione ivi indicati.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 giugno 1979
ALDO VIGLIONE

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 1 la parola "etnografico"è stata sostituita dalla parola "linguistico"e le parole "culturale" e "linguistiche" sono state soppresse ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1982.

[2] In questo punto dell'articolo 3 la parola "sette"è stata sostituita dalla parola "nove" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1982.

[3] In questo comma dell'articolo 4 le parole "entro il 30 giugno e il 31 dicembre" sono state sostituite dalle parole " entro il 15 ottobre" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1982.

[4] In questo comma dell'articolo 5 le parole "50 milioni " sono state sostituite dalle parole "100 milioni " ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 35 del 1982.