Legge regionale n. 28 del 31 agosto 1982  ( Versione vigente )
"Trasformazione dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta La Mandria in Azienda regionale dei Parchi suburbani".[1]
(B.U. 08 settembre 1982, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione dell'Azienda)
 
L'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria è sostituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Azienda regionale dei parchi suburbani.
Art. 2. 
(Compiti dell'Azienda)
 
L'Azienda regionale dei parchi suburbani, operando nel quadro delle direttive programmatiche della Regione, provvede a:
 
A) gestire direttamente i beni mobili, immobili, le loro pertinenze e le attività di fruizione pubblica e produttive ad essi connesse, di proprietà della Regione o a qualsiasi altro titolo di competenza della stessa, inclusi nei parchi e nelle riserve naturali affidati alla sua gestione in esecuzione di provvedimenti legislativi o amministrativi della Regione;
 
B) a svolgere le funzioni proprie dei Consigli direttivi dei Parchi e delle Riserve naturali che vengono ad essa affidate, in dipendenza dei provvedimenti legislativi istitutivi dei Parchi e delle Riserve naturali e successive modificazioni, al fine di:
 
a) conservare e difendere i beni ambientali e culturali affidati alla sua gestione, promuovendo iniziative atte a sensibilizzare la pubblica opinione al loro rispetto e salvaguardia;
 
b) assumere la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti dei territori costituenti i parchi e le riserve naturali affidati alla sua gestione, con particolare riferimento al suolo, alla fauna ed alla flora;
 
c) provvedere all'organizzazione, alla regolamentazione ed al controllo della fruibilità pubblica dei parchi e delle riserve naturali suburbani affidati alla sua gestione, realizzando le necessarie strutture;
 
d) provvedere alla vigilanza sui parchi e sulle riserve naturali affidati alla sua gestione;
 
e) eseguire ogni altro compito ad essa affidato dalle leggi istitutive dei parchi e delle riserve naturali suburbani.
Art. 3. 
(Organi dell'Azienda)
 
Sono organi dell'Azienda:
a) 
il Presidente;
b) 
il Consiglio di Amministrazione.
Art. 4. 
(Il Presidente)
 
Il Presidente dell'Azienda è nominato dal Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio Regionale ed è scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione.
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.
 
A norma della legge regionale 20 aprile 1977, n. 26 , al Presidente dell'Azienda è dovuta un'indennità di carica, la cui misura è fissata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.
Art. 5. 
(Costituzione del Consiglio di Amministrazione)
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 10 membri, di cui 4 espressi dalla minoranza, nominati dal Consiglio Regionale.
 
I suoi componenti durano in carica cinque anni; decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio Regionale che li ha nominati. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al comma precedente, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finchè non sia riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione sono integralmente prorogati i poteri del precedente.
 
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta della Giunta Regionale e conforme deliberazione del Consiglio Regionale, per azione contraria alle norme di legge o per gravi inadempienze che pregiudichino gli interessi dell'Azienda e, altresì, nel caso di riorganizzazione dell'Azienda in conformità a provvedimenti della Regione.
 
A norma della legge regionale 20 aprile 1977, n. 26 , per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
Art. 6. 
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)
 
Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
a) 
presentare alla Giunta Regionale il programma quinquennale e i piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Regionale;
b) 
approvare i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni da apportarvi nel corso degli esercizi;
c) 
approvare, per ogni esercizio, il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico della gestione;
d) 
presentare alla Giunta Regionale proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidano sul patrimonio immobiliare affidato all'Azienda o ne vincolino la disponibilità ovvero costituiscano diritti reali a favore di terzi;
e) 
deliberare in merito ad ogni intervento che sia ritenuto opportuno per il migliore funzionamento dei parchi e delle riserve naturali affidati alla gestione dell'Azienda, nei limiti delle normative fissate dalle leggi istitutive dei parchi e delle riserve stesse, e per la gestione dei beni regionali ivi presenti;
f) 
proporre alla Giunta Regionale le variazioni dell'organico necessarie per le attività dell'Azienda e dei parchi e delle riserve naturali affidati alla gestione aziendale;
g) 
(...)
[2]
g) 
esprimere il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e dal Direttore;
[3]
h) 
esprimere il proprio parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal Comitato Tecnico-Scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali e dal Comitato di cui al successivo articolo 9;
[4]
i) 
richiedere al Comitato Tecnico-Scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali studi, elaborazioni o indagini in ordine a problemi relativi alla gestione dei parchi e delle riserve naturali in gestione all'Azienda.
[5]
Art. 7. 
(Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione)
 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Esso si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e in via straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno cinque dei suoi componenti o dal Comitato Tecnico-Scientifico regionale dei parchi e delle riserve naturali.
 
La convocazione in via ordinaria avviene con preavviso di almeno cinque giorni.
 
La convocazione in via straordinaria avviene con preavviso di almeno quarantotto ore.
 
L'adunanza è valida con la presenza di almeno sei dei suoi componenti.
 
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 8. 
(Controllo)
 
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera e) del precedente articolo 6, sono trasmesse alla Giunta Regionale entro cinque giorni dalla loro adozione.
 
Le deliberazioni stesse divengono esecutive, ove entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento, la Giunta non ne pronunci l'annullamento, con motivato provvedimento deliberativo.
Art. 9. 
(Comitato degli Amministratori)
 
Al fine di verificare la migliore corrispondenza tra l'attività dell'Azienda con le politiche territoriali, di tutela e culturali dei Comuni sui quali incidono i parchi e le riserve naturali regionali affidati alla gestione dell'Azienda, è istituito un Comitato degli Amministratori costituito:
 
- dall'Assessore regionale competente per i parchi naturali regionali, che lo presiede;
 
- dai Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana su cui insistono i Parchi e le riserve stesse o loro delegati;
 
- dal Presidente della Provincia di Torino e del Comitato Comprensoriale di Torino, o loro delegati.
 
Il Comitato degli Amministratori esprime il proprio parere sul programma quinquennale e sui piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento, sulle dotazioni organiche e avanza proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alle varie attività aziendali.
 
Il Comitato degli Amministratori si riunisce almeno due volte all'anno per la discussione sul piano di attività dell'Azienda e sui bilanci ed ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente o da almeno cinque dei suoi componenti.
 
Alle riunioni del Comitato degli Amministratori sono invitati a partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ed il suo Direttore, e possono essere invitati i membri del Comitato tecnico-scientifico.
Art. 10.[6] 
(...)
Art. 11.[7] 
(...)
Art. 12.[8] 
(...)
Art. 13. 
(Bilancio)
 
L'Azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal Consiglio Regionale.
 
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico devono essere presentati alla Giunta Regionale almeno 30 giorni prima delle date stabilite dalle leggi regionali in vigore per quanto attiene la presentazione dei relativi documenti.
 
I bilanci di cui al comma precedente debbono essere predisposti secondo le modalità previste per il bilancio della Regione dalle norme di legge in vigore.
 
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 14. 
(Finanziamenti)
 
L'Azienda provvede alle spese necessarie al suo finanziamento mediante i fondi appositamente stanziati sul bilancio della Regione.
 
Conseguentemente il capitolo 7920 dello Stato di previsione della spesa per l'anno 1982 è così modificato nella propria denominazione: ''Contributo nelle spese di funzionamento dell'Azienda regionale dei parchi suburbani '', fermo restando lo stanziamento previsto sul capitolo medesimo.
 
L'Azienda può provvedere inoltre alle proprie spese:
a) 
con gli introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda;
b) 
con gli eventuali contributi straordinari stabiliti con leggi regionali;
c) 
con gli eventuali contributi dello Stato e degli Enti locali;
d) 
con le eventuali altre entrate o contributi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità.
 
Gli eventuali utili netti, risultanti dal conto economico di esercizio, sono devoluti al bilancio della Regione e verranno introitati in apposito capitolo di entrata.
Art. 15. 
(Parco regionale La Mandria)
 
La gestione del Parco regionale La Mandria, istituito con la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 , è affidata all'Azienda istituita con la presente legge.
 
Gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 , sono abrogati.
 
I fondi di cui al capitolo 7970 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 e quelli che saranno previsti nei bilanci successivi sono affidati all'Azienda e devono essere utilizzati per la gestione dei parchi e delle riserve naturali affidati all'Azienda.
 
La denominazione del capitolo 7970 di cui al comma precedente è così modificata: "
Assegnazione regionale per le spese di gestione dei parchi e delle riserve naturali suburbani
".
Art. 16. 
(Altri parchi e riserve naturali)
 
Le leggi regionali di conferimento all'Azienda Regionale dei parchi suburbani della gestione di altri parchi e/o riserve naturali prevederanno le aggiuntive previsioni organiche e i relativi finanziamenti per le spese di gestione.
Art. 17. 
(Disposizioni transitorie)
 
L'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria continua la propria attività fino alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 5.
 
La prima costituzione del Consiglio di Amministrazione avviene integrando il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria con 6 membri, di cui 2 espressi dalla minoranza, nominati dal Consiglio Regionale.
 
Al fine di consentire una continuità gestionale del Parco regionale La Mandria e dei beni di proprietà regionale della Tenuta La Mandria il bilancio di previsione per l'anno 1982 dell'Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria è recepito dall'Azienda istituita con la presente legge.
Art. 18. 
(Norme finali)
 
La dizione "
Azienda regionale della Tenuta La Mandria
", nella legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 , è sostituita dalla dizione "
Azienda regionale dei parchi suburbani
".
 
La dizione "
Comitato Direttivo
", nella legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 , è soppressa.
 
L' articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 , è così modificato: aggiungere alla lettera c), secondo comma, dopo le parole "
davanti al Pretore
", le parole "
previa convenzione con le Associazioni di appartenenza
".
Art. 19. 
(Urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 agosto 1982
Ezio Enrietti

Note:

[1] L'art. 8 della l.r. 24/1993 dispone che nelle leggi regionali in cui ricorre la dizione " Azienda regionale dei Parchi suburbani " la stessa deve intendersi sostituita con la dizione " Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo ".

[2] Questa lettera del primo comma dell'articolo 6 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 del 1985.

[3] Questa lettera è stata rinominata da h) a g) ad opera del secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 del 1985.

[4] Questa lettera è stata rinominata da i) ad h) ad opera del secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 del 1985.

[5] Questa lettera è stata rinominata da l) a i) ad opera del secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 del 1985.

[6] L'articolo 10 è stato abrogato dal terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 del 1985.

[7] L'articolo 11 è stato abrogato dal terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 del 1985.

[8] L'articolo 12 è stato abrogato dal terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 del 1985.