Legge regionale n. 28 del 05 aprile 1985  ( Versione vigente )
"Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali".[1][2]
(B.U. 17 aprile 1985, n. 16)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
NORME GENERALI
Art. 1. 
 
La presente legge definisce l'ordinamento e la pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.
 
Al personale dipendente dagli Enti che provvedono alla gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale, integrato dal regolamento allegato alla presente legge
[3]
 
Il personale di cui al presente articolo è iscritto dalla data delle rispettive assunzioni in servizio, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, rispettivamente alla CPDEL e all'lNADEL fatte salve le eventuali opzioni già esercitate in base a norme di legge; al personale medesimo sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e di previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.
[4]
 
Il personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali è inquadrato nei ruoli dei singoli Enti che provvedono alla gestione dei Parchi e delle Riserve e dipende direttamente dagli Enti stessi.
[5]
Art. 2. 
 
Il personale di ruolo attualmente in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali regionali è collocato nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge secondo la seguente tabella di equiparazione: D.P.R. 810/80 qualifica regionale:

[6]
 
qualifica regionale
III
III
IV
IV
V
V
VI
VI
VIII
VII
IX
VIII
X e XI
prima qualifica dirigenziale
Art. 3. 
 
Le retribuzioni del personale di cui alla presente legge sono direttamente effettuate dalla Regione utilizzando il capitolo 7910 del bilancio di previsione per l'anno 1985 ed i corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
A quanto previsto dal comma precedente fa eccezione l'Azienda regionale dei parchi suburbani che provvede direttamente alle retribuzioni del proprio personale sul bilancio dell'Azienda.
Titolo II. 
DOTAZIONI ORGANICHE
Art. 4. 
 
Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
 
1) 20 marzo 1978, n. 14;
 
2) 23 agosto 1978, n. 55, e 21 maggio 1984, n. 26;
 
3) 28 dicembre 1978, n. 84;
 
4) 28 agosto 1979, n. 51;
 
5) 3 dicembre 1979, n. 66;
 
6) 28 gennaio 1980, n. 5;
 
7) 28 aprile 1980, n. 32;
 
8) 16 maggio 1980, n. 45;
 
9) 16 maggio 1980, n. 46;
 
10) 20 maggio 1980, n. 51;
 
11) 30 maggio 1980, n. 65, e 3 settembre 1984, n. 52;
 
12) 30 maggio 1980, n. 66
 
sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:
 
1) Parco naturale dell'Alpe Veglia: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V n. 4

VI n. 1

VIII n. 1 (Direttore);
 
2) Parco naturale delle Lame del Sesia e Riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame n. 11 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V n. 9

VI n. 1

VIII n. 1 (Direttore);
 
3) Parco naturale Alta Valle Pesio n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V n. 5

VI n. 2

VIII n. 1 (Direttore);
 
4) Riserva naturale della Garzaia di Valenza: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3

VI: n. 1

VIII: n. 1 (Direttore);
 
5) Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3

VI: n. 1

VIII: n. 1 (Direttore);
 
6) Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3

VI: n. 1

VIII: n. 1 (Direttore);
 
7) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3

VI: n. 1

VIII: n. 1 (Direttore);
 
8) Parco naturale della Val Troncea: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 6

VI: n. 1

VIII: n. 1 (Direttore);
 
9) Parco naturale dei Laghi di Avigliana: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 4

VI: n. 1

VIII: n. 1 (Direttore);
 
10) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 6

VI: n. 1

VIII: n. 1 (Direttore);
 
11) Parco naturale dell'Argentera: n. 24 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV: n. 1

V: n. 20

VI: n. 2 VIII: n. 1 (Direttore);
 
12) Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè: n. 20 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 16

VI: n. 3

VIII: n. 1 (Direttore).
 
I Consorzi di gestione di cui al presente articolo possono altresì avvalersi di un Segretario del Consorzio non facente parte dell'organico degli Enti.
 
Gli Statuti dei Parchi naturali della Valle del Ticino, delle Capanne di Marcarolo e dei Lagoni di Mercurago debbono essere modificati dai rispettivi Consorzi di gestione per quanto difformi dalle norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.
Art. 5. 
 
Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
 
1) 2 giugno 1978, n. 29;
 
2) 24 aprile 1980, n. 29, e successive modificazioni;
 
3) 28 aprile 1980, n. 30, e successive modificazioni;
 
4) 28 aprile 1980, n. 31;
 
5) 2 maggio 1980, n. 34;
 
6) 16 maggio 1980, n. 48;
 
con le quali sono stati istituiti la Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale speciale del Parco Burcina, la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco e il Parco naturale della Rocca di Cavour, affidandone la gestione ai Comuni di Castagneto Po, Biella, Varallo, Rocchetta Tanaro, Chianocco e Cavour, sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:
 
a) Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj: n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3

VIII: n. 1 (Direttore);
 
b) Riserva naturale speciale del Parco Burcina: n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3

VIII: n. 1 (Direttore);
 
c) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3

VI: n. 1

VIII n. 1 (Direttore);
 
d) Parco naturale di Rocchetta Tanaro: n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3

VIII: n. 1 (Direttore);
 
e) Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco: n. 1 dipendente di V qualifica: sulla base di apposita convenzione con l'Ente Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavre, si può avvalere del personale di vigilanza del Parco stesso e del suo Direttore;
 
f) Parco naturale della Rocca di Cavour: n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 3

VIII: n. 1 (Direttore);
 
Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 , con la quale è stato istituito il Parco naturale dell'Alta Valsesia affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsesia, è prevista la seguente dotazione organica: n. 9 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 7

VI: n. 1

VIII: n. 1 (Direttore).
Art. 6. 
 
Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
1) 21 agosto 1978, n. 53;
2) 31 agosto 1979, n. 52;
3) 16 maggio 1980, n. 47;
per i Consorzi di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:




 
a) Parco naturale della Valle del Ticino: n. 27 dipendenti così ripartiti per qualifica:

III: n. 5

IV: n. 3

V: n. 14

VI: n. 4

VIII: n. 1 (Direttore);
 
b) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 20 dipendenti così ripartiti per qualifica:

IV: n. 2

V: n. 15

VI: n. 2

VIII: n. 1 (Direttore);
 
c) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

V: n. 4

VI: n. 1

VIII: n. 1 (Direttore).
 
I Consorzi di gestione di cui al presente articolo possono altresì avvalersi di un Segretario di un Ente consorziato non facente parte dell'organico degli Enti.
[7]
 
Gli Statuti dei Parchi naturali della Valle del Ticino, delle Capanne di Marcarolo e dei Lagoni di Mercurago debbono essere modificati dai rispettivi Consorzi di gestione per quanto difformi dalle norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.
Art. 7. 
 
La dotazione organica dell'Azienda regionale dei parchi suburbani consiste in 110 unità ed è così definita per qualifiche:
 
III: n. 8
 
IV: n. 53
 
V: n. 27
 
VI: n. 5
 
VII: n. 6
 
VIII: n. 7
 
prima qualifica dirigenziale: n. 3;
 
seconda qualifica dirigenziale: n. 1 (Direttore).
 
Al Direttore dell'Azienda è attribuita la seconda qualifica dirigenziale in base ad apposita procedura concorsuale.
[8]
 
Per i dipendenti per i quali sia necessaria, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza o di custodia e per lo svolgimento delle attività aziendali, la residenza continuata nei Parchi affidati alla gestione dell'Azienda, con contrattazione integrativa a livello aziendale, sono definiti gli aspetti inerenti l'abitazione e i relativi annessi senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda.
[9]
Titolo III. 
NORME FINALI
Art. 8. 
 
La Giunta Regionale, previa comunicazione agli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali, si avvale dei funzionari aventi la qualifica di Direttori per lo svolgimento di particolari attività scientifiche connesse alla protezione degli ambienti naturali.
Art. 9. 
 
L'attuazione delle piante organiche previste agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge è subordinata al preventivo parere favorevole della Giunta Regionale, espresso in modo formale Sono fatti salvi i pareri già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10. 
 
Sono abrogate le leggi regionali 5 maggio 1980, n. 35, e relativo regolamento, e 31 agosto 1982, n. 29.
 
La lettera g) dell'articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 , è abrogata; conseguentemente le lettere h), i) e l) divengono rispettivamente le lettere g), h) e i).
 
Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 .
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 aprile 1985
Aldo Viglione

Note:

[1] La legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 "Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali" è stata pubblicata sullo stesso numero di B.U.R. e nella stessa data della legge regionale 5 aprile 1985, n. 29 "Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985 - 'Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali '". Il testo qui presentato è quello contenente le modifiche apportate dalla l.r. 29/1985

[2] La legge è stata rifinanziata dall'art. 17 della l.r. 13/2002 e dall'art. 15 della l.r. 3/2003

[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.

[4] In questo comma dell'articolo 1 la parola "precedente" è stata sostituita dalla parola "presente" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.

[5] Il primo comma dell'art. 1 della l.r. 4/1987 detta disposizioni di interpretazione autentica di questo comma "deve essere interpretato nei termini seguenti: "Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo dei singoli Enti di diritto pubblico, delle Aziende e dei Consorzi di Enti locali che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali, Riserve naturali e/o aree attrezzate o in apposito ruolo dei singoli Enti locali e delle Comunità Montane che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali e/o aree attrezzate istituite ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni." "

[6] In questo comma dell'articolo 2 dopo le parole "Il personale" sono state aggiunte le parole "di ruolo" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.

[7] In questo comma dell'articolo 6 le parole "del Consorzio" sono state sostituite dalle parole "di un Ente consorziato" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.

[8] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.

[9] In questocomma dell'articolo 7 dopo le parole "relativi annessi" sono state aggiunte le parole "senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.