Legge regionale n. 13 del 17 giugno 1982  ( Versione vigente )
"Rettifiche alla L.R. 19 maggio 1982, n. 11 , concernente inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Ospedalieri e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ed alle leggi 15-8-1974, n. 386, 29-6-1977, n. 349 e 23-12-1978, n. 833."
(B.U. 23 giugno 1982, n. 25)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Alla legge regionale 19 maggio 1982, n. 11 , sono apportate le seguenti rettifiche.
 
Al 2° comma, punto a), dell'articolo 4 sono eliminate le parentesi che si aprono prima dei termini ''con riferimento '' e si chiudono dopo i termini ''febbraio 1981 ''.
 
Sempre nel medesimo articolo 4, comma 2°, lettera d), il termine "
posizione
" è sostituito con il termine "
ordinamento
".
 
Nella tabella di equiparazione, allegato 1 alla legge medesima, e con riferimento alla elencazione delle qualifiche del Parastato, in corrispondenza all'8° livello regionale, sono sostituite le parole "
Direttore Principale
" alla frase "
Direttore centrale o superiore: Dirigente generale
" contenuta nell'8a riga dopo le parole ''non inferiore a quella di ''.
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 giugno 1982
Ezio Enrietti.