"Rettifiche alla L.R. 19 maggio 1982, n. 11 , concernente inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Ospedalieri e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ed alle leggi 15-8-1974, n. 386, 29-6-1977, n. 349 e 23-12-1978, n. 833."
(B.U. 23 giugno 1982, n. 25)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Alla
legge regionale 19 maggio 1982, n. 11 , sono apportate le seguenti rettifiche.
Al 2° comma, punto a), dell'articolo 4 sono eliminate le parentesi che si aprono prima dei termini ''con riferimento '' e si chiudono dopo i termini ''febbraio 1981 ''.
Sempre nel medesimo articolo 4, comma 2°, lettera d), il termine "
" è sostituito con il termine "
".
posizione
ordinamento
Nella tabella di equiparazione, allegato 1 alla legge medesima, e con riferimento alla elencazione delle qualifiche del Parastato, in corrispondenza all'8° livello regionale, sono sostituite le parole "
" alla frase "
" contenuta nell'8a riga dopo le parole ''non inferiore a quella di ''.
Direttore Principale
Direttore centrale o superiore: Dirigente generale
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 giugno 1982
Ezio Enrietti.