Legge regionale n. 11 del 19 maggio 1982  ( Versione vigente )
"Inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Ospedalieri e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. 24-7-77, n. 616 e alle leggi 17-8-1974, n. 386, 29-6-1977, n. 349, 23-12-1978, n. 833."
(B.U. 26 maggio 1982, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La presente legge disciplina l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386 , della legge 29 giugno 1977, n. 349 , della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e relative leggi regionali di attuazione, in servizio presso gli Uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia espressa richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima.
 
Le domande di cui al primo comma dovranno essere presentate al Presidente della Giunta Regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Il personale che non richieda l'inquadramento nel ruolo unico regionale, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.
Art. 2. 
 
La presente legge disciplina altresì l'inquadramento del personale di ruolo e non di ruolo proveniente:
 
- dall'Amministrazione statale, a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ;
 
- dagli Enti di cui alla tabella "B" allegata al D.P.R. medesimo, assegnato definitivamente agli Uffici regionali in attuazione della legge regionale 24 aprile 1979, n. 19 ;
 
- dai Consorzi Provinciali per l'istruzione Tecnica soppressi con legge regionale 6 aprile 1978, n. 18 ;
 
- dalla Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna della Camera di Commercio I.A e A. di Cuneo, soppressa con legge regionale 6 aprile 1978 , n . 17;
 
- dalle opere universitarie e assegnato agli Uffici regionali ai sensi della legge regionale 24-4-1979, n. 19 , con deliberazione della Giunta Regionale n. 104-14326 del 16-3-1982.
Art. 3. 
 
L'inquadramento del personale indicato ai precedenti artt. 1 e 2 è disposto con deliberazione della Giunta Regionale, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'Ente di destinazione hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge.
 
Per i dipendenti degli Enti soppressi, il periodo di servizio presso la Regione nonchè quello prestato presso l'Amministrazione di provenienza anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione, ai soli fini della ammissione ai concorsi e nella posizione corrispondente dell'allegata tabella.
 
Il personale di cui all' art. 5 della legge 8-8-1980, n. 441 , è inquadrato, ai soli fini giuridici, con effetto dal 1° gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificatamente previsto dalla presente legge.
Art. 4. 
 
Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità della allegata tabella (all. 1) di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981; sono fatte salve le modifiche sopravvenute in base ad atti formali, ove queste retroagiscano i propri effetti anteriormente ad esse.
 
Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano inoltre i seguenti criteri integrativi:
a) 
per il personale da inquadrare nel ruolo della Regione trovano applicazione, anche attraverso la collocazione in soprannumero, le seguenti norme: art. 44 della L.R. 17-12-1979, n. 74 con riferimento alla data del 1° febbraio 1981, art. 48 della L.R. 17-12-1979, n. 74 , ferme restando tutte le condizioni e le modalità previste dalle norme medesime. Le disposizioni di cui sopra non si applicano al personale che usufruisce della normativa di cui alla successiva lettera C e a quello, che proveniente dallo Stato:
[1]
 
- abbia goduto di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;
 
- abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all' art. 4, 4° comma della legge n. 312/1980 ;
b) 
il personale cui, in forza dell' art. 4 della legge n. 312/1980 , sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto a);
c) 
i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello, al compimento di 8 anni di anzianità di servizio, al 30-9-1978.

I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento, vengono inquadrati nel sesto livello della Regione.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31-12-1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonchè i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31-12-1979 di anni 9 e mesi 6 di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella;
d) 
l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza;
[2]
e) 
ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuato sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello;
f) 
per il personale delle opere universitarie trovano applicazione i criteri previsti dalla presente intesa, evitando comunque il cumulo dei benefici determinati dalle predette norme transitorie con gli effetti del reinquadramento per mansioni attuato nell'ambito delle opere;
g) 
per quanto riguarda il personale da inquadrare, che rivesta nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nella tabella allegata, l'inquadramento nei livelli regionali sarà effettuato in via analogica sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.
Art. 5. 
 
Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:
a) 
per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del D.P.R. n. 509/79 , la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti della Regione previsti dall'art. 19, lettere b) e c) della L.R. 27-1-1981, n. 5 .

A tale personale viene altresì riconosciuto il "maturato in itinere" secondo le norme dell'ordinamento di provenienza, sempre con riferimento alla data del 31-1-1981;
b) 
per il personale statale dei Ministeri, la posizione economica è determinata dalla applicazione degli effetti economici del rinnovo contrattuale di provenienza per il periodo 1-1-1979/31-1-1981; inoltre si tiene conto per la determinazione del maturato economico anche dei miglioramenti economici decorrenti dall'1-2-1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dal contratto di provenienza; non si applicano i benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 spettanti ai dipendenti regionali, previsti dall'art. 19, lettere b) e c) della L.R. 27-1-1981, n. 5 ;
c) 
al personale degli Enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/1981, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti regionali, sia ai fini della determinazione della posizione economica all'1-2-1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale. Per il personale degli Enti soppressi per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli Enti di destinazione, per lo stesso periodo;
d) 
la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.
 
Dal 1° febbraio 1981, compete al personale la progressione economica prevista per i dipendenti regionali dalla L.R. 27-1-1981, n. 5 .
 
Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente all'1-2-1981, se più favorevoli.
Art. 6. 
 
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'istituto Nazionale per l'Assistenza ai dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli Enti locali (C.P.D.E.L.).
 
Al fine di assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da Enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'Ente di provenienza.
Art. 7. 
 
A seguito dell'inquadramento del personale di cui ai precedenti artt. 1 e 2, l'art. 10 della L.R. 17-12-1979, n. 73 e successive modificazioni, sono abrogati e la dotazione organica del personale della Regione è complessivamente di 3520 unità, così suddivise nei livelli funzionali retributivi:
 
1° livello -
 
2° livello 20
 
3° livello 125
 
4° livello 764
 
5° livello 1148
 
6° livello 640
 
7° livello 473
 
8° livello 350.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
 
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.200 milioni per l'anno finanziario 1982 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le disponibilità di 1.755 milioni e di 445 milioni, in termini di competenza e cassa, esistenti rispettivamente ai capitoli n. 200 e 220 del bilancio per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 maggio 1982
Ezio Enrietti

ALLEGATO A 
OMISSIS

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 4 la parentesi prima delle parole "con riferimento" e dopo le parole "febbraio 1981"sono state soppresse ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 13 del 1982.

[2] In questo comma dell'articolo 4 la parola "posizione" è stata sostituita dalla parola "ordinamento" ad opera del terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 13 del 1982.