Legge regionale n. 44 del 27 ottobre 1981  ( Versione vigente )
"Modifica all' articolo 6 della legge regionale 12-5-1980, n. 38 ".
(B.U. 04 novembre 1981, n. 44)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
È introdotto all' art. 6 della L.R. 12-5-1980, n. 38 , il seguente 4° comma: "
- La copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli Enti che hanno contribuito alla esecuzione dei progetti regionali utilizzando, nella propria struttura organizzativa, i giovani assunti dalla Regione, ai sensi della legge 285 dell'1-6-1977 sopracitata, avviene mediante l'immissione in ruolo degli iscritti già utilizzati nella esecuzione dei progetti presso gli Enti medesimi, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi precedono nella graduatoria
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 ottobre 1981
Ezio Enrietti .