Legge regionale n. 38 del 12 maggio 1980  ( Versione vigente )
"Istituzione della graduatoria unica regionale per l'ammissione dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e seguenti della legge 1-6-1977, n. 285 e successive modificazioni."
(B.U. 21 maggio 1980, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione istituisce, in attuazione del D.L. 30-12-79, n. 663 , così come convertito dalla legge 29-2-1980, n. 33 , una graduatoria regionale per l'immissione dei giovani impiegati dalla Regione e dagli altri Enti locali piemontesi in progetti per servizi socialmente utili predisposti ed avviati da parte dei suddetti Enti ai sensi del Titolo IV della legge 1-6-77, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2. 
 
La graduatoria è articolata per i livelli funzionali iniziali strettamente corrispondenti alle categorie di assunzioni dei giovani, secondo le seguenti equiparazioni - impiegato di prima categoria: livello VI - impiegato di seconda categoria: livello V - impiegato di terza categoria: livello IV - impiegato di quarta categoria: livello II, e nell'ambito di questi, per fasce professionali omogenee che saranno indicate con deliberazione della Giunta Regionale, tenuto conto dell'attività di formazione e lavoro svolte.
Art. 3. 
 
I giovani di cui all'art. 1 accedono, a domanda, alla graduatoria subordinatamente al superamento di un esame di idoneità consistente nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché nello svolgimento di una prova scritta o attitudinale a seconda dei livelli e di un colloquio sulle materie attinenti le attività di formazione e lavoro svolte.
 
Con provvedimento della Giunta Regionale saranno definiti i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento degli esami ed i criteri di valutazione dei titoli.
 
Le Commissioni giudicatrici saranno così composte:
 
- il Presidente della Giunta o un Suo delegato con funzioni di Presidente;
 
- un esperto nelle materie oggetto d'esame, designato dalla Giunta Regionale;
 
- un esperto nelle materie oggetto d'esame, designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale in rappresentanza delle minoranze;
 
- un esperto nelle materie oggetto d'esame, designato d'intesa tra ANCI, URPP, UNCEM;
 
- un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
 
L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione dei verbali delle Commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nella graduatoria, nei livelli e nelle fasce per i quali è stata sostenuta la prova, avverranno con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 4. 
 
L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data di avvio del progetto.
 
Si intende data di avvio del progetto, la data di approvazione dello stesso da parte del CIPE.
 
Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto avvio nella stessa data.
 
Il contratto di formazione-lavoro stipulato dal giovane con l'Ente titolare del progetto si intende risolto con effetto dalla data di immissione nella graduatoria.
 
I giovani che non abbiano partecipato alle prove di idoneità o che non le abbiano superate continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto di formazione-lavoro alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intenderà a tutti gli effetti risolto.
Art. 5. 
 
Con effetto dalla data di immissione nella graduatoria, i giovani inseriti nella stessa svolgeranno, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso l'Amministrazione già titolare dei progetti, la propria attività secondo criteri di utilizzo previsti dalle Amministrazioni stesse.
 
Il trattamento giuridico ed economico dei giovani immessi nella graduatoria verrà disciplinato dalle disposizioni in atto applicate.
 
I giovani mantengono l'iscrizione, per il trattamento di previdenza e di quiescenza rispettivamente all'lNADEL e alla CIPDEL.
Art. 6. 
 
In attuazione del D.L. 30-12-1979, n. 663 così come convertito dalla legge 29-2-1980, n. 33 art. 26 septies - primo comma - gli Enti Locali della Regione Piemonte, i loro Consorzi ed Associazioni, gli Enti ad essi strumentali nonché gli Enti strumentali della Regione sono tenuti a ricoprire un'aliquota, fino ad un massimo del 50% dei posti disponibili nei propri organici, con giovani iscritti nella graduatoria fino all'esaurimento della stessa.
 
Gli Enti suddetti trasmetteranno all'Amministrazione Regionale richieste di assunzioni numeriche, specificate per livelli funzionali nonché per fasce professionali e sedi di attività.
 
L'Amministrazione Regionale provvederà all'avvio dei giovani dopo averli individuati tra gli iscritti nella graduatoria per il livello e fascia professionale richiesti in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta Regionale, che terranno conto innanzi tutto della posizione nella graduatoria, della residenza e/o sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attività rispetto a quella prevista dall'Ente che ha richiesto l'assunzione.
 
I giovani iscritti nella graduatoria che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i suddetti criteri sono cancellati dalla graduatoria con provvedimento della Giunta Regionale e decadono dal rapporto di lavoro.
 
La copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli Enti che hanno contribuito alla esecuzione dei progetti regionali utilizzando, nella propria struttura organizzativa, i giovani assunti dalla Regione, ai sensi della legge 285 dell'1-6-1977 sopracitata, avviene mediante l'immissione in ruolo degli iscritti già utilizzati nella esecuzione dei progetti presso gli Enti medesimi, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi precedono nella graduatoria.
[1]
Art. 7. 
 
La Giunta Regionale, seguendo i criteri e le procedure previste dal precedente articolo, provvede ad individuare ed immettere nel proprio ruolo organico i giovani iscritti nella graduatoria in possesso di livelli e fasce professionali corrispondenti alle proprie esigenze funzionali nel limite del 50% dei posti complessivamente disponibili in organico alla data di entrata in vigore della legge 29-2-1980, n. 33 .
Art. 8. 
 
I contratti di formazione-lavoro stipulati dagli Enti di cui all'art. 1 in attuazione dei progetti per l'impiego di giovani in servizi socialmente utili attivati secondo le procedure dell' art. 26 della legge 1-6-77, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro il 30-6-80 i 24 mesi previsti dal combinato disposto dagli artt. 25 e 26 della legge predetta, sono prorogati a tale data.
 
Entro 30 giorni prima della scadenza dei progetti, l'Amministrazione Regionale bandisce le prove d'idoneità secondo quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.
 
Qualora l'espletamento delle prove di cui al precedente comma non possa esaurirsi entro i termini previsti dal presente articolo, i contratti si intendono prorogati fino alla data di esaurimento delle procedure relative alle prove di idoneità ed alla conseguente immissione nella graduatoria di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 9. 
 
Con successiva legge regionale verrà definita, tenuto conto dei contenuti del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti regionali e di quello per i dipendenti degli Enti Locali, la disciplina per l'immissione nella graduatoria del personale di ruolo degli Enti che hanno attuato progetti per servizi socialmente utili, ai sensi degli artt. 26 e seguenti della legge 1-6-1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10. 
 
Alle spese conseguenti alla proroga dei contratti di cui all'art. 8 si fa fronte con le somme disponibili in corrispondenza del capitolo n. 5050 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.
 
Alle spese conseguenti alle retribuzioni e agli oneri connessi, per i giovani assunti dalla Regione Piemonte per l'impiego nei progetti per servizi socialmente utili, iscritti nella graduatoria regionale di cui all'art. 2 della presente legge si fa fronte con le somme disponibili in corrispondenza dei capitoli n. 200 e n. 220 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario l980.
Art. 11. 
 
La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 maggio 1980
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 44 del 1981.