Legge regionale n. 34 del 03 settembre 1981  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 ".
(B.U. 09 settembre 1981, n. 36)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' undicesimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , è modificato come segue: "
L'Assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e in ogni caso a seguito del rinnovo contestuale dei Consigli dei Comuni, facenti parte dell'Associazione cui appartengono la maggioranza dei Consiglieri componenti l'Assemblea stessa o quando l'Assemblea per dimissioni non surrogabili o altra causa abbia perduto la metà dei propri membri.
Per gli ambiti territoriali rappresentati dai due collegi elettorali previsti si procede al rinnovo parziale dell'Assemblea generale, limitato al numero di Consiglieri eletti in uno dei due Collegi e con le modalità di cui ai commi precedenti, allorchè i casi di decadenza dovuti a rinnovo contestuale di Consigli comunali superino la metà del numero dei Consiglieri attribuiti al Collegio.
Nei casi previsti dai commi precedenti, i componenti l'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni restano in carica sino alla nomina dei nuovi eletti; negli stessi casi devesi procedere alla rielezione del Comitato di Gestione, i cui membri, peraltro, rimangono in carica sino alla nomina dei successori
".
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' articolo 45, sesto comma, dello Statuto .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 settembre 1981
Ezio Enrietti.