Legge regionale n. 83 del 16 dicembre 1980  ( Versione vigente )
"Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1980."
(B.U. 17 dicembre 1980, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 42, secondo e terzo comma della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa, riportati nelle parti seconda, terza, quarta e quinta di cui la presente legge si compone.
Art. 2. 
 
Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 38 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nell'ulteriore corso dell'esercizio finanziario 1980 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in L. 1.441.668.269 ed è iscritto al capitolo n. 12900.
Art. 3. 
 
Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 V.B. in data 28 ottobre 1980, emesso ai sensi dell' articolo 37 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , su conforme deliberazione della Giunta in data 22 ottobre 1980, n. 159-1402, è convalidato.
Art. 4. 
 
Ai sensi dell' articolo 61, secondo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , è autorizzata la gestione delle spese previste ai capitoli n. 9550, 10670, 10680, 10690 e 10805 del bilancio per l'anno finanziario 1980 mediante aperture di credito di cui al primo comma del citato articolo 61.
Art. 5. 
 
Sono approvati gli assestamenti dei bilanci di previsione per l'anno finanziario 1980 dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte e dell'Azienda Regionale per la gestione della Tenuta "La Mandria" di cui alla parte sesta di cui si compone la presente legge.
Art. 7. 
 
L'ammontare degli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui all' articolo 12 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12 , è ridotto a 8.090 milioni per l'anno finanziario 1980.
 
Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione di mutui di cui al precedente comma, sono quelle autorizzate ai sensi delle seguenti leggi regionali:
 
- articoli 14, 15, 18, 19, 23, 29, 31, 36 e 50, della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 ;
 
- articoli 11, 17, 23, 24 e 27 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 47 ;
 
- articoli 7, 9, 15 e 16 della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1 ;
 
- articoli 14 e 20 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 ;
 
- articolo 2, n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 ;
 
- articoli 29, 35 e 52 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2 ;
 
- articolo 3, lettere b), c), d), della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56 ;
 
- legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 e articolo 2, lettere a), b), d), e), della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 79 ;
 
- legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 , modificata ed integrata con le leggi regionali 2 settembre 1974, n. 28 e 22 gennaio 1976, n. 5;
 
- articolo 4, n. 5 e n. 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 ;
Art. 8. 
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 dicembre 1980
Ezio Enrietti

Allegato A 
OMISSIS