Legge regionale n. 48 del 22 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locale."
(B.U. 28 agosto 1979, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte identifica, nella diffusione dei giornali, quotidiani e periodici, uno strumento di informazione e di formazione culturale, e pertanto promuove sperimentalmente, per gli anni scolastici 1979/80 e 1980/81, la diffusione nelle scuole piemontesi di testate regionali e locali.
Art. 2. 
 
Per i fini di cui all'articolo 1, la Giunta Regionale assegna ai Consigli di Istituto, o ai Legali rappresentanti delle scuole medie di primo e di secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale, operanti nel territorio piemontese, nel corso dell'anno scolastico, abbonamenti a due quotidiani di interesse regionale.
Art. 3. 
 
Per i fini di cui all'articolo 1, la Giunta Regionale assegna ai soggetti previsti dall'articolo 2, nel corso dell'anno scolastico, abbonamenti a due periodici di interesse locale, scelti nell'elenco di cui al successivo articolo 4.
Art. 4. 
 
La Giunta Regionale provvede, entro il 15 settembre, alla formazione dell'elenco dei periodici di interesse locale.
 
Nell'elenco di cui al comma precedente sono inclusi i periodici le cui direzioni ne facciano pervenire richiesta, entro il 31 agosto, alla Giunta Regionale, specificando le tariffe di abbonamento e allegando un esemplare del periodico da cui risulti che lo stesso sia edito da almeno un anno e per almeno quattro fascicoli all'anno .
[1]
Art. 5. 
 
Ai Consigli di Istituto, agli organismi elettivi o ai Legali rappresentanti delle scuole medie di primo grado può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascuna scuola.
 
Ai Consigli di Istituto, o ai Legali rappresentanti delle scuole medie di secondo grado può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero delle classi di ciascuna scuola.
 
Agli organismi elettivi o ai Legali rappresentanti dei Centri di Formazione Professionale può essere assegnato un numero massimo di abbonamenti a ciascuna testata scelta, corrispondente al numero dei corsi di ciascun centro.
Art. 6.[2] 
 
I soggetti di cui agli articoli precedenti fanno pervenire alla Giunta Regionale, entro il 15 ottobre, richiesta scritta corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici stessi, nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa. La Giunta Regionale predispone un piano di ripartizione dei fondi e, sentita la Commissione consiliare competente, assegna gli abbonamenti entro il successivo 30 novembre.
Art. 7. 
 
Per i fini di cui all'articolo 1 la Giunta Regionale, su richiesta degli organismi scolastici, promuove inoltre iniziative culturali d'appoggio, per favorire l'introduzione sperimentale dei giornali e dei periodici regionali e locali nell'attività didattica.
Art. 8. 
 
I soggetti di cui all'articolo 2, entro il 30 settembre dell'anno successivo, inviano una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui agli articoli 2, 3, 7, alla Giunta Regionale che redige, entro il 31 ottobre dello stesso anno, un rapporto e lo invia al Consiglio Regionale e agli organismi scolastici.
Art. 9. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 600 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di 600 milioni, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Spese per interventi diretti a favorire la promozione della lettura e la discussione dell'informazione piemontese nelle scuole" e con lo stanziamento di 600 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
(...)
[3]
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. 
 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45, 6° comma dello Statuto regionale , ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 agosto 1979
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 33 del 1981.

[2] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1981.

[3] Questo comma dell'articolo 9 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 83 del 1980.