Legge regionale n. 28 del 05 giugno 1979  ( Versione vigente )
"Interventi a favore di Consorzi tra Enti locali per il trasporto dei rifiuti solidi ad integrazione della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 ."
(B.U. 12 giugno 1979, n. 24)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione promuove nell'ambito delle aree di intervento previste dal "Piano orientativo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 dicembre 1975, n. 54/C.R. 7462, la realizzazione dei servizi di trasporto dei rifiuti solidi urbani agli impianti di smaltimento e alle discariche controllate consortili.
Art. 2. 
 
Gli Enti di cui all' art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 , possono richiedere all'Amministrazione Regionale contributi per il trasporto dei rifiuti solidi urbani agli impianti di smaltimento e alle discariche controllate consortili.
 
I contributi, in conto capitale, possono essere concessi:
a) 
nella misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto delle attrezzature (cassoni con capacità pari o superiori a 3 mc compattori stazionari, autocompattori, automotrici) necessarie al trasporto dei rifiuti solidi urbani dei centri di raccolta agli impianti di smaltimento
[1]
b) 
come integrazione dei costi annui di gestione sostenuti a consuntivo dei Consorzi per il trasporto dei rifiuti solidi all'impianto o alla discarica consortile. Il contributo regionale è proporzionale alle tonnellate trasportate e alle distanze, espresse in chilometri, dei centri di raccolta dall'impianto o dalla discarica consortile. Il contributo viene calcolato moltiplicando una quota proporzionale al costo unitario di trasporto (lire Km per t) per le tonnellate annue effettivamente conferite da ciascun Comune del Consorzio per la distanza che lo separa dall'impianto o dalla discarica consortile, a meno di una franchigia di 5 Km; viene comunque escluso dal calcolo del contributo il Comune in cui è collocato l'impianto o la discarica. La quota proporzionale è fissata fino al 1980 in 250 lire/Km per t; successivamente potrà essere aggiornata, con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto delle variazioni del costo dei trasporti. Gli Enti interessati possono richiedere all'Amministrazione Regionale acconti relativi al contributo suddetto, nella misura del 50% del contributo regionale riconosciuto per l'anno precedente. La formula per il calcolo del contributo regionale è riportata nell'allegato che fa parte integrante della presente legge.
Art. 3. 
 
Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge, devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale, per il 1979, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.
 
Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 devono essere corredate da:
a) 
programma di utilizzazione delle attrezzature, con specifico riferimento alla loro dislocazione nell'ambito territoriale; ed analisi dei tempi di utilizzazione;
b) 
previsione della spesa necessaria per l'acquisto delle attrezzature e analisi dei costi di gestione annui ripartiti per abitante servito e per tonnellata trasportata;
c) 
relazione sulla destinazione finale dei rifiuti solidi.
 
Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 devono essere corredate da:
a) 
relazione relativa ai metodi ed ai mezzi attuali utilizzati per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi nei Comuni aderenti all'iniziativa consortile, con l'indicazione delle tonnellate annue di rifiuti prodotti in ciascun Comune, popolazione residente e popolazione servita dalla raccolta;
b) 
rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, articolato secondo le modalità di cui al punto b) del precedente articolo 2;
c) 
relazione sullo stato di applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, prevista al titolo V della legge 20-3-1941, n. 366 .
 
La Giunta Regionale delibera entro il 31 maggio di ogni anno il programma di finanziamento per il trasporto consortile dei rifiuti solidi.
Art. 4. 
 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 2.100 milioni negli anni dal 1979 al 1981.
 
Per l'anno finanziario 1979 la quota di spesa è determinata in lire 700 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per la quota di 200 milioni, mediante la disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell' art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , e per la restante quota di 500 milioni, mediante la riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, nonché mediante la riduzione di 700 milioni delle previsioni in termini di cassa del fondo speciale di cui al capitolo 12600 del bilancio 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione per l'anno finanziario medesimo, del capitolo 9130 con la denominazione: "Contributi in capitale a Consorzi tra Enti locali per l'acquisto di attrezzature per il trasporto dei rifiuti solidi" e con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Per i successivi esercizi finanziari la determinazione delle quote di spesa destinate all'acquisto di attrezzature ed a contributi sulle spese di gestione del servizio di trasporto consortile dei rifiuti solidi è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 giugno 1979
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] La lettera a) del secondo comma dell'articolo 2 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 del 1981.