"Interventi a favore di consorzi tra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi."[1]
(B.U. 10 giugno 1975, n. 23)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La Regione promuove l'allestimento di discariche controllate e la realizzazione di impianti di trattamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di quelli industriali assimilabili agli urbani e dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi 1975/1981, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale entro il 30 settembre 1975.
Art. 2.
Nell'ambito delle aree di intervento indicate nel piano di cui all'art. 1, la Regione promuove la costituzione di Consorzi di Comuni per l'allestimento di discariche controllate e per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi. Ai Consorzi possono partecipare le Province competenti per territorio.
I Consorzi sono Enti di diritto pubblico, ai sensi della legge comunale e provinciale.
La Costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Con lo stesso decreto è approvato lo
Statuto
.
Le Comunità montane possono esplicare le medesime funzioni dei Consorzi.
I Consorzi possono gestire, a norma del
R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578
, mediante aziende speciali, oltre i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi, anche quelli di raccolta e trasporto dei medesimi.
Nell'ambito delle aree d'intervento indicate nel piano di cui all'art. 1 della presente legge, i Consorzi possono essere costituiti se i Comuni aderenti all'iniziativa consortile per lo smaltimento dei rifiuti solidi comprendono almeno la metà della popolazione residente nell'area di intervento.
Art. 3.[2]
Gli Enti di cui al precedente art. 2 possono richiedere alla Regione, per la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti solidi la concessione di contributi costanti venticinquennali nella misura di seguito fissata in relazione al tipo di opere. Gli oneri ammessi a contributo comprendono la spesa per l'acquisizione dei terreni inerenti agli impianti.
I contributi potranno essere concessi:
a)
nella misura del 6,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti di incenerimento o di compattazione dei rifiuti solidi;
b)
nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti di incenerimento dei rifiuti solidi con recupero di energia o di calore;
c)
nella misura del 7,50% nella spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti di trattamento volti al recupero ed alla trasformazione dei rifiuti solidi.
Gli Enti di cui al precedente art. 2 possono altresì richiedere all'Amministrazione Regionale, per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi, la concessione di contributi in capitale nella misura del 90% od in interesse nella misura del 7,50% della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi in interesse di cui ai commi precedenti si intendono elevati rispettivamente al 9,50% al 10% e al 10,50% qualora i mutui siano contratti con Istituti di Credito diversi dalla Cassa DD.PP.
Art. 4.
Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
Le domande devono essere corredate da:
a)
una relazione tecnica sull'area prescelta, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 del disciplinare allegato alla presente legge per l'allestimento di discariche controllate;
b)
un progetto di massima, approvato con deliberazione del competente organo consorziale, comprendente il preventivo della spesa ed il piano di finanziamento dell'opera, per la realizzazione di impianti di trattamento. Il progetto di massima deve altresì essere integrato da una relazione generale nella quale risulti motivata la scelta dell'impianto.
Art. 5.
Per l'anno 1975 possono presentare domanda per ottenere la concessione integrativa dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge anche i Consorzi che abbiano ottenuto dalla Regione, nell'anno 1974, il contributo di cui alla
legge 3 agosto 1949 n. 589
e successive modificazioni ed integrazioni, per la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi, e che intendano realizzare gli impianti medesimi in conformità al piano regionale di cui all'art. 1.
Art. 6.
Presso la Regione è costituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, una Commissione, tecnica composta da:
a)
l'Assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede;
b)
l'Assessore regionale ai lavori pubblici od un suo delegato;
c)
un funzionario degli Uffici regionali preposti alla tutela dell'ambiente;
d)
un funzionario tecnico degli Uffici regionali preposti ai lavori pubblici;
e)
un funzionario medico degli Uffici regionali preposti alla sanità;
f)
cinque esperti di ingegneria, di chimica o di igiene ambientale designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre nominativi;
g)
due esperti di ingegneria, di chimica o di igiene ambientale designati dalla Unione piemontese dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario addetto agli Uffici regionali della tutela dell'ambiente.
La Commissione dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.
I membri della Commissione, all'atto della nomina, devono dichiarare per iscritto di non avere rapporti di lavoro o di interesse diretti od indiretti con gli Enti di cui all'art. 2, nè con aziende o enti che progettano, costruiscono ed installano gli impianti di cui alla presente legge.
La Commissione subentra nella materia della presente legge al Comitato regionale tecnico amministrativo di cui al D. Lgs. Lgt. 18 gennaio 1945 n. 16.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri espressi sono validi quando vengano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione a norma dell' art. 9, 2° comma, della legge 3-1-1978, n. 1
[3]
Art. 7.
La Commissione di cui all'art. 6 procede all'esame delle domande ed esprime, entro il termine del 15 maggio, il proprio motivato parere sulla conformità dei progetti al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi, fornendo indicazioni alla Giunta Regionale per la predisposizione del programma annuale di finanziamento che tenga conto della priorità delle opere necessarie.
La Giunta delibera entro il 31 maggio successivo il programma annuale di intervento ed i relativi finanziamenti, con riferimento al piano regionale di sviluppo e alle sue articolazioni comprensoriali.
Il programma annuale deve prevedere l'accantonamento di una quota pari al 10% dello stanziamento, da destinare al finanziamento di eventuali oneri suppletivi che potranno insorgere dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.
La deliberazione della Giunta Regionale è comunicata entro dieci giorni ai Consorzi interessati.
Art. 8.
I Consorzi assegnatari di contributo per l'allestimento di discariche controllate devono deliberare e presentare, entro il 31 luglio dello stesso anno, gli studi ed i progetti esecutivi delle discariche, conformi alle norme contenute nell'art. 5 del disciplinare allegato alla presente legge, contenenti l'indicazione della spesa per la realizzazione della discarica, secondo quanto disposto all'ultimo comma del precedente art. 3, nonchè la dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
I Consorzi assegnatari di contributo per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi devono deliberare e presentare, entro il 30 settembre dello stesso anno, i progetti esecutivi delle opere contenenti:
a)
l'indicazione della spesa per la progettazione, la direzione ed il collaudo delle opere, per gli imprevisti, per gli oneri fiscali;
b)
la dimostrazione dei mezzi finanziari disponibili per far fronte alla quota di spesa a loro carico.
La concessione dei contributi è disposta dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo della discarica controllata o dell'impianto di trattamento, previo parere della Commissione di cui all'art. 6, entro il 30 settembre dello stesso anno per le discariche controllate ed entro il 30 novembre per gli impianti di trattamento.
Il decreto di cui al precedente comma stabilisce anche le modalità di erogazione dei contributi.
L'approvazione dei progetti esecutivi delle discariche controllate e degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Art. 9.
Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati, per l'anno 1975:
a)
la spesa di 800 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 3, primo comma;
b)
il limite di impegno di 500 milioni per la concessione dei contributi in interesse di cui all'art. 3, secondo comma.
Con apposite leggi regionali saranno autorizzate ulteriori spese ed ulteriori limiti d'impegno per gli anni 1976 e successivi, con le disposizioni per il relativo finanziamento.
All'onere di 800 milioni, di cui alla precedente lettera a), si provvede, ai sensi della
legge 27 febbraio 1955 n. 64
, mediante la disponibilità di 400 milioni esistente nel cap. n. 1401 del bilancio per l'anno finanziario 1974 e, mediante una riduzione, pari a 400 milioni, del fondo speciale di cui al capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, nonchè istituendo, nello stato di previsione medesimo, il cap. n. 1122, con la denominazione "Contributi in capitale, a Consorzi tra enti locali, nelle spese per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi" e lo stanziamento di 800 milioni.
All'onere di 500 milioni, di cui alla precedente lettera b), si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1124, con la denominazione "Contributi in interesse, a favore di Consorzi tra enti locali, nelle spese per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi" e lo stanziamento di 500 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio.
Art. 10.
Per la prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano regionale di cui all'art. 1 e possono essere sottoscritte, per conto del costituendo Consorzio, dal Sindaco di uno dei Comuni interessati.
I termini stabiliti per gli ulteriori adempimenti si intendono conseguentemente prorogati rispetto a quelli fissati per la presentazione delle domande.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 giugno 1975
Gianni Oberto Tarena
Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
[2] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 1981.
[3] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 1981.