"Adeguamento misura dell'indennità di carica."
(B.U. 10 aprile 1979, n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 modificato dall'
art. 1 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33 , è sostituito dal seguente: "
"
L'indennità di carica spettante, ai sensi dell'
art. 12 dello Statuto , ai Consiglieri regionali è determinata, a far data dal 1° marzo 1979, nella misura del 60% dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261 . L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
Ai Componenti il Consiglio regionale cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo
Statuto l'indennità di carica è invece commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità parlamentare di cui al precedente comma:
- Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale 100%;
- Vice Presidente della Giunta regionale 90%;
- Assessori regionali e Vicepresidenti del Consiglio regionale 80%;
- Componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale 70%;
- Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale 65%.
L'indennità di carica è corrisposta in dodici rate mensili con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 aprile 1979
Aldo Viglione