Note:
[1] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1979.
[2] A far data dal 1° ottobre 1980 la misura del rimborso spese di cui al presente articolo è fissata nei seguenti importi: - L. 250.000 per i Consiglieri regionali che abitano nel Comune di Torino; - L. 325.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino non superi i 25 chilometri; - L. 400.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino e' compresa tra i 25 e i 50 chilometri; - L. 475.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino e' compresa tra i 50 e i 75 chilometri; - L. 550.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino e' compresa tra i 75 e i 100 chilometri; - L. 625.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino e' compresa tra i 100 e i 125 chilometri; - L. 700.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino supera i 125 chilometri.
[3] Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5/1986. prevede che la misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato, come fissata dall' articolo 1 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 77 , sia aumentata dell'80%. Per ogni assenza dalle riunioni inerenti all'esercizio del mandato viene operata una trattenuta di 1/15 dell'importo di rimborso spese mensile. Le assenze rilevanti agli effetti della trattenuta di cui al comma precedente sono definite da apposita deliberazione del Consiglio Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.
[4] Il primo comma dell' art. 1. della l.r. 5/1991 prevede che la misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali, ai sensi dell' articolo 2 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 e della l.r. 23 gennaio 1986, n. 5 , sia aumentato del 60%.
[5] Nel terzo comma dell'articolo 3 le parole "in relazione alla sua appartenenza alle Commissioni legislative permanenti del Consiglio" sono state sostituite dalle parole "in relazione alle attivita' connesse all'esplicazione del mandato consiliare " ad opera dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.
[6] Nel quarto comma dell'articolo 3 le parole "L'indennità di missione è stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno" sono state sostituite dalle parole "L'indennita' di missione e' stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977" ad opera dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.
[7] La l.r. 5 maggio 1978, n. 74 abroga la l.r. 17 marzo 1977, n. 19 e disciplina nuovamente il trattamento economico di missione