Legge regionale n. 10 del 13 ottobre 1972  ( Versione vigente )
"Determinazione delle indennità  spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali."
(B.U. 16 ottobre 1972, n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Indennità  di carica)
 
L'indennità di carica spettante, ai sensi dell' art. 12 dello Statuto , ai Consiglieri regionali è determinata, a far data dal 1° marzo 1979, nella misura del 60% dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 . L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
 
Ai Componenti il Consiglio regionale cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo Statuto l'indennità di carica è invece commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità parlamentare di cui al precedente comma:
 
- Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale 100%;
 
- Vice Presidente della Giunta regionale 90%;
 
- Assessori regionali e Vicepresidenti del Consiglio regionale 80%;
 
- Componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale 70%;
 
- Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale 65%.
 
L'indennità di carica è corrisposta in dodici rate mensili con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.
Art. 2. 
(Rimborsi delle spese)
 
Ai componenti il Consiglio regionale compete il rimborso delle spese per l'espletamento del loro mandato nella seguente misura lorda mensile:
[2][3][4]
 
- L. 120.000 per i Consiglieri regionali che abitano nel Comune di Torino od in Comuni la cui distanza da Torino non superi i 25 chilometri.
 
- L. 160.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 25 e i 50 chilometri.
 
- L. 200.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 50 cd i 100 chilometri.
 
- L. 240.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino supera i 100 chilometri.
Art. 3. 
(Trattamento di missione)
 
Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità  di missione di cui al quarto comma del presente articolo.
 
Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità  di missione di cui al precedente comma spettano altresì ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede.
 
Ad ogni Consigliere, in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare, spetta il rimborso spese per viaggi dal luogo di residenza alla Capitale e ritorno, effettuati a mezzo aereo o per ferrovia, fino ad un limite di numero cinque viaggi annuali. Il rimborso delle spese per i viaggi in ferrovia, in aereo o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonchè del costo per l'uso di un posto-letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiari di aver compiuto con automezzo proprio, il rimborso è corrisposto nella misura prevista dalle leggi relative alle trasferte eseguite per conto di enti pubblici.
[5]
 
L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977. L'indennità  è aumentata del 20% per le missioni compiute fuori del territorio nazionale. L'indennità  di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
[6]
 
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della Legge regionale 17 marzo 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
[7]
Art. 4. 
(Finanziamento degli oneri)
 
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, in 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con, il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1970, del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.
 
A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni annui, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1 , a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di componente della Giunta regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 ottobre 1972
Calleri Di Sala

Note:

[1] Questo articolo è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 1979.

[2] A far data dal 1° ottobre 1980 la misura del rimborso spese di cui al presente articolo è fissata nei seguenti importi: - L. 250.000 per i Consiglieri regionali che abitano nel Comune di Torino; - L. 325.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino non superi i 25 chilometri; - L. 400.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino e' compresa tra i 25 e i 50 chilometri; - L. 475.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino e' compresa tra i 50 e i 75 chilometri; - L. 550.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino e' compresa tra i 75 e i 100 chilometri; - L. 625.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino e' compresa tra i 100 e i 125 chilometri; - L. 700.000 per i Consiglieri regionali che abitano in Comuni la cui distanza da Torino supera i 125 chilometri.

[3] Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5/1986. prevede che la misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato, come fissata dall' articolo 1 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 77 , sia aumentata dell'80%. Per ogni assenza dalle riunioni inerenti all'esercizio del mandato viene operata una trattenuta di 1/15 dell'importo di rimborso spese mensile. Le assenze rilevanti agli effetti della trattenuta di cui al comma precedente sono definite da apposita deliberazione del Consiglio Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

[4] Il primo comma dell' art. 1. della l.r. 5/1991 prevede che la misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali, ai sensi dell' articolo 2 della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 e della l.r. 23 gennaio 1986, n. 5 , sia aumentato del 60%.

[5] Nel terzo comma dell'articolo 3 le parole "in relazione alla sua appartenenza alle Commissioni legislative permanenti del Consiglio" sono state sostituite dalle parole "in relazione alle attivita' connesse all'esplicazione del mandato consiliare " ad opera dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.

[6] Nel quarto comma dell'articolo 3 le parole "L'indennità di missione è stabilita nella misura di Lire 15 mila nette al giorno" sono state sostituite dalle parole "L'indennita' di missione e' stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977" ad opera dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 33 del 1977.

[7] La l.r. 5 maggio 1978, n. 74 abroga la l.r. 17 marzo 1977, n. 19 e disciplina nuovamente il trattamento economico di missione