Legge regionale n. 4 del 23 gennaio 1979  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 'Albo professionale degli imprenditori agricoli '."
(B.U. 30 gennaio 1979, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Dopo il 4° comma viene aggiunto il seguente comma: "
Per le domande di iscrizione presentate alle Commissioni entro il 30 giugno 1980 i termini indicati al quarto comma vengono così modificati:
- i 60 giorni sono aumentati a 180 giorni
- i 30 giorni sono aumentati a 90 giorni.
".
 
Il 5° comma è soppresso.
Art. 2. 
(Urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto regionale ed andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1979
Aldo Viglione