Legge regionale n. 27 del 12 maggio 1975  ( Versione vigente )
"Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli."
(B.U. 20 maggio 1975, n. 20)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
E' istituito, presso l'Ispettorato Agrario di ogni Provincia della Regione un "Albo degli imprenditori agricoli".
 
Hanno diritto di iscriversi all'Albo coloro che dimostrino di dedicare personalmente, abitualmente ed a titolo principale la loro attività all'esercizio dell'agricoltura.
 
E' fatto salvo l'adeguamento delle norme contenute nella presente legge a quelle dell'emananda legge statale di recepimento delle direttive adottate dalla Comunità Economica Europea per la riforma dell'agricoltura.
Art. 2. 
 
L'Albo Professionale di cui all'art. 1 è compilato e tenuto in ciascuna provincia dalla Commissione di cui al successivo art. 3.
Art. 3. 
 
La Commissione Provinciale per la tenuta dell'Albo è composta:
a) 
da 18 componenti da scegliersi tra gli iscritti all'Albo designati dalle Organizzazioni professionali nazionalmente più rappresentative degli imprenditori agricoli, di cui 6 designati dalle Organizzazioni minoritarie;
b) 
da 3 componenti designati dalle Organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute;
c) 
da 3 componenti eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due, scelti tra i dottori in agraria, i veterinari ed i periti agrari;
d) 
dal Capo dell'Ufficio Agricolo Provinciale della Regione Piemonte o da un funzionario dello stesso delegato;
e) 
dal Capo dell'Ufficio Provinciale dei Contributi Agricoli Unificati e da un funzionario dallo stesso delegato.
 
Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti a maggioranza tra i componenti di cui al punto a). Il Vice Presidente è scelto tra i sei membri designati dalle Organizzazioni minoritarie. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione dura in carica 5 anni.
Art. 4. 
 
Al fine del primo impianto possono iscriversi all'Albo coloro che, entro due anni dalla costituzione delle Commissioni Provinciali, presentino domanda alle stesse, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, versino nelle condizioni previste dall'art. 1 e possiedano inoltre uno dei seguenti requisiti:
a) 
siano compresi, in qualità di "unità attiva", negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, redatti a cura del Servizio Contributi Agricoli Unificati a norma della legislazione vigente;
b) 
risultino, sulla base di idonea documentazione, dedicarsi da almeno tre anni, personalmente, abitualmente ed a titolo principale all'attività di imprenditore agricolo.
Art. 5. 
 
Trascorso il periodo di cui al precedente articolo, l'iscrizione all'Albo è ottenuta da chi, avendo compiuto i 18 anni di età, eserciti l'attività di imprenditore agricolo, secondo quanto previsto all'art 1 ed assolva ad una delle seguenti condizioni:
a) 
abbia conseguito la laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria, il diploma di perito agrario, il diploma o la licenza di qualificazione o specializzazione per le materie agrarie;
b) 
abbia superato apposita prova consistente in un colloquio davanti ad un'apposita Commissione composta da 5 membri espressi dalla Commissione Provinciale di cui all'art. 3 al suo interno e presieduta dal Capo dell'Ufficio Agricolo Provinciale della Regione Piemonte o da un suo delegato;
c) 
dimostri di aver svolto l'attività di imprenditore agricolo in modo continuativo negli ultimi 3 anni.
 
L'iscrizione all'Albo, ottenuta ai sensi degli artt. 4 e 5 comporta l'attribuzione del "brevetto professionale agricolo."
Art. 6. 
 
La Commissione Provinciale provvede alla formazione, alla tenuta ed alla revisione, anche d'ufficio dell'elenco degli iscritti all'Albo.
 
La cancellazione avviene su richiesta dell'interessato o d'ufficio, quando sia accertata la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione.
 
Nel caso di reiezione della domanda d'iscrizione o di cancellazione d'ufficio il Presidente della Commissione provvede a darne motivata comunicazione all'interessato in forma certa entro 60 giorni dalla domanda ed entro trenta giorni dal provvedimento di cancellazione.
 
In caso di mancata iscrizione nel termine previsto di 6O giorni l'interessato potrà proporre un sollecito alla Commissione Provinciale; decorsi 30 giorni da tale ulteriore istanza senza che all'interessato sia pervenuta una decisione, la domanda dovrà intendersi accolta.
 
Per le domande di iscrizione presentate alle Commissioni entro il 30 giugno 1980 i termini indicati al quarto comma vengono così modificati:
[1]
 
- i 60 giorni sono aumentati a 180 giorni
 
- i 30 giorni sono aumentati a 90 giorni.
 
(...)
[2]
 
Contro i provvedimenti della Commissione Provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, alla Commissione Regionale prevista dall'art. 7.
 
Il ricorso contro la cancellazione dall'Albo sospende l'efficacia del provvedimento.
 
La Commissione Regionale decide sui ricorsi in via definitiva entro 6O giorni dalla loro presentazione.
 
In caso di mancata decisione nei termini il ricorso si intende accolto.
 
L'iscritto che trasferisce la propria attività in altra provincia è cancellato dall'elenco nel quale è iscritto ed ottiene, semprechè permangano le condizioni di cui all'art. 1, l'iscrizione immediata nel corrispondente Albo della Provincia nella cui circoscrizione si è trasferito.
 
L'iscrizione si consegue nella provincia di residenza.
Art. 7. 
 
Presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura è istituita una Commissione regionale per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 6 la quale è composta:
a) 
dall'Assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte o suo delegato;
b) 
da un rappresentante del Servizio Contributi Agricoli Unificati;
c) 
da tre esperti in materia giuridica e tecnica agricola nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due;
d) 
da sei componenti, da scegliersi tra gli iscritti all'Albo, designati dalle Organizzazioni professionali nazionalmente più rappresentative, di cui due designati dalle Organizzazioni minoritarie.
 
Il Presidente della Commissione è l'Assessore regionale all'Agricoltura o il suo delegato.
Art. 8. 
 
Le provvidenze amministrate dalla Regione Piemonte dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole, possono essere concesse solo: l) agli imprenditori agricoli che siano iscritti all'Albo di cui alla presente legge; 2) alle cooperative ed alle forme associate nelle quali sia prevalente la partecipazione degli iscritti all'Albo; 3) alle cooperative costituite fra lavoratori agricoli; 4) per servizi, opere collettive e di pubblica utilità riguardanti comunità rurali in genere, ove sia prevalente l'interesse di aziende agricole i cui titolari siano iscritti all'Albo.
 
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non si applica per le zone considerate montane definite con legge regionale, in riferimento alla legge dello Stato n. 1102 del 3 dicembre 1971.
Art. 9. 
 
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana il regolamento di attuazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10. 
 
Nella fase di primo impianto e per un periodo non superiore a sei mesi dall'emanazione del regolamento previsto dall'art. 9, i membri della Commissione di cui agli artt. n. 3, lettere a) e b) e n. 7 lettera d), nelle percentuali ivi previste, saranno designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli nazionalmente più rappresentative.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 maggio 1975
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 1979.

[2] Questo comma dell'articolo 6 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 4 del 1979.