Legge regionale n. 62 del 06 ottobre 1978  ( Versione vigente )
"Integrazione all' articolo 15 della legge regionale 4-6-1975, n. 41 ."
(B.U. 10 ottobre 1978, n. 41)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il penultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4-6-1975, n. 41 , è integrato come segue: "
essi peraltro rimangono in carica sino alla nomina dei successor
i"
.
 
Dopo il penultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4-6-1975, n. 41 è aggiunto il seguente comma: "
Nel caso di scioglimento di un Consiglio Comunale che rappresenti l'intera categoria di Comuni, secondo la ripartizione prevista dall'art. 11, si applica quanto disposto per lo scioglimento del Consiglio del Comune capoluogo di Provincia.
"
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 45, 6° comma dello Statuto Regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 ottobre 1978
Aldo Viglione