Legge regionale n. 41 del 04 giugno 1975  ( Versione vigente )
"Individuazione ed istituzione dei comprensori."
(B.U. 10 giugno 1975, n. 23)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 71 e 75 dello Statuto , ripartisce il territorio regionale in Comprensori ed istituisce i Comitati comprensoriali.
Art. 2. 
 
I Comprensori sono individuati come segue:
 
1) Comprensorio di Torino
 
2) Comprensorio di Ivrea
 
3) Comprensorio di Pinerolo
 
4) Comprensorio di Vercelli
 
5) Comprensorio del Biellese
 
6) Comprensorio di Borgosesia
 
7) Comprensorio di Novara
 
8) Comprensorio del Verbano-Cusio-Ossola
 
9) Comprensorio di Cuneo
 
10) Comprensorio di Saluzzo-Savigliano-Fossano
 
11) Comprensorio di Alba-Bra
 
12) Comprensorio di Mondovì
 
13) Comprensorio di Asti
 
14) Comprensorio di Alessandria
 
15) Comprensorio di Casale.
Art. 3. 
 
La ripartizione del territorio regionale in comprensori dopo la prima costituzione, realizzata in attuazione delle norme transitorie, viene verificata ed eventualmente modificata con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, in occasione dell'adozione di ogni Piano di sviluppo, in rapporto alla sua articolazione ed in considerazione di motivate richieste degli Enti locali interessati.
Art. 4. 
 
Il Comitato Comprensoriale è organismo decentrato della Regione ed ha il compito di promuovere lo sviluppo economico e sociale del Comprensorio e il coordinamento delle attività degli Enti Locali e degli altri Enti operanti nel territorio, in conformità agli obiettivi e secondo le procedure del Piano di sviluppo Regionale.
Art. 5. 
 
Al Comitato comprensoriale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) 
partecipare alla formazione ed all'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo;
b) 
provvedere, in aderenza agli obiettivi ed ai criteri fissati dalla Regione e coerentemente alle linee di programmazione economica e di pianificazione territoriale stabilite dalla stessa, alla redazione ed all'aggiornamento del Piano di sviluppo e del Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio, che sono approvati dalla Regione;
c) 
individuare, secondo i criteri fissati dalla Regione, le aree subcomprensoriali;
d) 
esprimere alla Giunta Regionale il parere sui Piani zonali in agricoltura;
e) 
concorrere all'attuazione del Piano regionale per quanto ha attinenza al territorio del Comprensorio, secondo le norme della legge di attuazione del Piano di sviluppo regionale;
f) 
provvedere all'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, del Piano di sviluppo e del Piano territoriale di coordinamento del Comprensorio;
g) 
redigere annualmente, ai sensi dell' art. 75, 3° comma dello Statuto , il bilancio consolidato degli Enti locali che fanno parte del Comprensorio, accompagnato dalla previsione di spesa per l'attuazione annuale del Piano comprensoriale.
Art. 6. 
 
Il Comitato comprensoriale promuove inoltre iniziative:
 
- per realizzare il coordinamento delle attività di competenza degli Enti operanti sul territorio del Comprensorio e per assicurare la conformità dei Piani delle Comunità montane alla programmazione comprensoriale;
 
- per stimolare la costituzione di Consorzi, di altre forme di cooperazione e di associazione tra i Comuni del Comprensorio o tra i Comuni e le Province competenti, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione agli Enti Locali.
Art. 7. 
 
Il Comitato Comprensoriale promuove ed assicura la partecipazione degli Enti locali e l'autonomo apporto dei Sindacati dei lavoratori, delle Organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali alla formazione ed all'aggiornamento del Piano di sviluppo economico e sociale del Comprensorio ed alla predisposizione del Piano territoriale di coordinamento.
 
Il Comitato assicura la più ampia informazione sulla propria attività.
Art. 8. 
 
La Regione assicura al Comitato comprensoriale:
 
- la disponibilità del personale e degli uffici necessari all'esercizio delle funzioni attribuite, avvalendosi, in via principale ed ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione , degli uffici degli Enti locali;
 
- l'attività di studio e di ricerca per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5, avvalendosi dei propri uffici dell'IRES ed anche degli Uffici studi degli Enti locali e di altri Istituti di ricerca;
 
- la consulenza ed il coordinamento in ordine alla metodologia di ricerca alla raccolta ed alla trasmissione dei dati.
Art. 9. 
 
Gli organi del Comitato comprensoriale sono: il Consiglio, la Giunta esecutiva ed il Presidente.
Art. 10. 
 
Il Consiglio è composto di, in base ai dati dell'ultimo censimento:
 
- 40 membri per i Comprensori con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti;
 
- 60 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 100 mila, ma inferiore ai 250 mila abitanti;
 
- 80 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 250 mila, ma inferiore ai 500 mila abitanti;
 
- 120 membri per i Comprensori con popolazione superiore ai 500 mila abitanti.
 
Nel caso in cui un Comprensorio comprenda uno o più Comuni appartenenti a Province diverse da quella del suo capoluogo, i relativi Consigli Provinciali designano un Consigliere Provinciale, che viene nominato a far parte del Consiglio comprensoriale, con decreto del Presidente della Regione.
 
Nel caso in cui un Comprensorio comprenda una o più Comunità montane, fanno parte di diritto del Consiglio, con voto consultivo, anche i Presidenti delle Comunità stesse o i loro delegati.
Art. 11. 
 
I Componenti del Consiglio, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono designati per elezione, con le modalità seguenti.
 
1) Nei Comprensori di cui fa parte il Comune capoluogo di Provincia:
 
- per il 20% dai Consiglieri del Comune capoluogo di Provincia;
 
- per il 35% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti;
 
- per il 35% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
 
- per il 10 % dai Consiglieri della Provincia.
 
2) Negli altri Comprensori:
 
- per il 50% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti;
 
- per il 40% dai Consiglieri dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
 
- per il 10% dai Consiglieri della Provincia di appartenenza del Comune capoluogo di Comprensorio.
 
Qualora i Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti rappresentino meno del 10% della popolazione del Comprensorio, i Consiglieri Comunali degli stessi designano il 10% dei componenti il Consiglio.
 
In tal caso i Consiglieri del Comune capoluogo e quelli dei Comuni inferiori a 5000 abitanti designano rispettivamente il 40% dei componenti il Consiglio.
Art. 12. 
 
La designazione per elezione, può avvenire, per ciascun Consigliere comunale, soltanto nell'ambito della categoria di comuni cui appartiene, secondo la ripartizione prevista dall'art. 11.
 
I Consiglieri Provinciali sono designati per il Consiglio di Comprensorio, con elezione da parte dei Consigli Provinciali, indipendentemente dal Collegio elettorale di appartenenza.
 
La designazione dei Consiglieri Comprensoriali in rappresentanza dei comuni capoluogo di Provincia e delle Province, avviene nel corso di una seduta dei rispettivi Consigli, in modo da garantire la rappresentanza proporzionale dei Gruppi Consiliari.
 
In ogni caso, per assicurare la rappresentanza della minoranza, la votazione si svolge con voto limitato ai due terzi.
 
I Consiglieri Regionali non sono designabili.
Art. 13. 
 
I Consiglieri dei Comuni superiori ai 5000 abitanti procedono alla designazione per elezione sulla base di liste presentate e sottoscritte da almeno 10 aventi diritto al voto.
 
Le liste presentate da Gruppi rappresentati in Consiglio Regionale possono essere sottoscritte da un solo presentatore avente diritto al voto.
 
Le liste devono essere presentate presso gli Uffici del Comitato, entro 90 giorni dal rinnovo del Consiglio Regionale.
 
Per la prima attuazione della presente legge gli uffici vengono designati dalla Giunta Regionale.
 
Gli uffici provvedono entro 20 giorni ad inviare copia delle liste ai Consigli Comunali interessati e alla Giunta regionale, la quale provvede ad indicare la data per lo svolgimento delle operazioni di voto, da effettuarsi comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle liste.
 
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere può votare una sola lista ed esprimere non più di tre preferenze all'interno della lista votata.
 
Ciascun Consiglio Comunale provvede a comunicare alla Giunta Regionale, per i successivi adempimenti, i risultati delle votazioni.
 
L'attribuzione a ciascuna lista dei candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali, secondo il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale.
 
All'interno di ciascuna lista il Presidente della Giunta nomina membri del Consiglio i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità viene nominato il candidato più anziano.
Art. 14. 
 
Per la designazione dei Consiglieri in rappresentanza dei Comuni inferiori ai 5000 abitanti, si seguono integralmente le norme previste dal precedente art. 13.
Art. 15. 
 
I componenti del Consiglio rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato negli Enti locali cui appartengono. La decadenza dal Consiglio comunale o provinciale di appartenenza comporta la decadenza dal Consiglio comprensoriale.
 
In questo caso, come in ogni altro caso di decadenza, se il Consigliere dichiarato decaduto era stato designato dai Consiglieri dei Comuni superiori a 5000 abitanti o dei Comuni inferiori a 5000 abitanti dovrà essere designato il candidato primo escluso della lista cui apparteneva il Consigliere decaduto.
 
Se invece la designazione del Consigliere dichiarato decaduto era stata proposta dal Consiglio provinciale e dal Consiglio del Comune capoluogo di Provincia, il Consiglio competente dovrà, nel corso della prima seduta successiva alla comunicazione della decadenza, provvedere a designare un nuovo Consigliere, nel rispetto delle norme previste dall'articolo 12.
 
La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto.
 
Nel caso di scioglimento del Consiglio del Comune Capoluogo di Provincia o del Consiglio provinciale, i rispettivi consiglieri comprensoriali rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
 
In caso di scioglimento di altro Consiglio comunale, i Consiglieri comprensoriali appartenenti a detto consiglio, se rieletti rimangono in carica; qualora non rieletti vengono dichiarati decaduti e surrogati con il primo escluso della lista di appartenenza. Essi peraltro rimangono in carica sino alla nomina dei successori
[1]
 
Nel caso di scioglimento di un Consiglio Comunale che rappresenti l'intera categoria di Comuni, secondo la ripartizione prevista dall'art. 11, si applica quanto disposto per lo scioglimento del Consiglio del Comune capoluogo di Provincia.
[2]
 
Il Consiglio comprensoriale decade dalla sua funzione in seguito allo scioglimento del Consiglio Regionale.
Art. 16. 
 
Il Consiglio, nel corso della prima seduta, designa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente, scegliendolo fra i propri membri.
 
Il Presidente della Regione nomina, sulla base della designazione del Consiglio comprensoriale, il Presidente del Comitato.
 
Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da una Giunta esecutiva nominata dal Presidente della Regione in base alla designazione del Consiglio.
 
Le modalità di designazione da parte del consiglio sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 20.
 
Il Consiglio e la Giunta esecutiva deliberano con la presenza della metà più uno dei loro componenti e a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento.
 
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di ottobre, di febbraio, di aprile e di giugno.
 
Può essere convocato su iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Regione e di un quinto dei suoi componenti.
 
Negli ultimi due casi il Consiglio deve essere convocato nel termine di quindici giorni dalla richiesta.
Art. 17. 
 
Tutte le attribuzioni conferite al Comitato comprensoriale spettano al Consiglio ad eccezione di quelle espressamente conferite dalla legge ad altri organi del Comitato.
Art. 18. 
 
Il Presidente del Comitato:
 
- presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva;
 
- rappresenta ad ogni effetto il Comitato;
 
- firma la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento e compie tutti gli atti esecutivi inerenti all'attività del Comitato;
 
- convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva;
 
- fissa, sentita la Giunta esecutiva, l'ordine del giorno del Consiglio;
 
- designa un componente della Giunta esecutiva a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;
 
- propone al Presidente della Regione di dichiarare la decadenza dei membri del Consiglio nei casi previsti dall'art. 15 della presente legge.
Art. 19. 
 
La Giunta esecutiva:
 
- provvede alla ripartizione degli incarichi fra i propri componenti;
 
- cura i rapporti con gli Enti e gli altri organismi operanti nel territorio;
 
- dirige gli uffici e i servizi regionali assegnati al Comitato;
 
- predispone annualmente il bilancio consolidato degli enti locali che fanno parte del comprensorio;
 
- propone all'approvazione del Consiglio la previsione di spesa per l'attuazione annuale del piano comprensoriale che, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, accompagna il bilancio consolidato annuale degli enti locali che fanno parte del comprensorio;
 
- delibera in materia di spese e adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione stabiliti dal regolamento di cui all'articolo seguente;
 
- promuove, quando lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno, pubbliche conferenze per discutere sull'attività e i programmi del Comitato.
Art. 20. 
 
Entro sessanta giorni dalla sua costituzione e a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il Consiglio provvede ad approvare un proprio regolamento.
 
Il regolamento è approvato nei successivi sessanta giorni dal Consiglio regionale.
Art. 21. 
 
Le spese per l'istituzione e il funzionamento del Comitato, per il personale e per gli uffici relativi sono a carico della Regione che iscrive annualmente a bilancio i fondi necessari.
Art. 22. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 45, 6 comma dello Statuto regionale .
 
Norme transitorie:
 
1) La prima costituzione degli organi del Comitato di comprensorio è subordinata al parere favorevole espresso dai Comuni di ciacun comprensorio che rappresentino almeno la metà della popolazione residente ed almeno un terzo dei Comuni.

A tal fine spetta al Presidente della Giunta invitare le Amministrazioni comunali interessate ad esprimere il proprio parere attraverso delibere dei Consigli comunali entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bolletino Ufficiale della Regione.
 
2) Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e sentiti gli Enti Locali, delibera entro lo stesso termine ed ai fini della prima costituzione dei comprensori e delle eventuali modifiche, la ripartizione del territorio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 giugno 1975
Gianni Oberto Tarena

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 15 le parole "Essi peraltro rimangono in carica sino alla nomina dei successori" sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 62 del 1978.

[2] Questo comma dell'articolo 15 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 62 del 1978.