Legge regionale n. 63 del 27 dicembre 1977  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 12-8-1974, n. 22 - Adeguamento dotazioni organiche provvisorie delle qualifiche regionali."
(B.U. 03 gennaio 1978, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Dotazione organica del personale)
 
L' articolo 3 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 e successive modifiche è sostituito dal seguente: "
Il personale della Regione Piemonte è inquadrato in un unico ruolo nelle seguenti qualifiche, aventi le dotazioni organiche provvisorie a lato di ciascuna indicate:
Custode n. 20
Operatore n. 31
Operatore specializzato n. 488
Segretario n. 456
Capo ufficio n. 450
Istruttore n. 510
Capo servizio n. 147
Dirigente di settore n. 40.
Il numero definitivo dei posti del ruolo unico regionale è la relativa ripartizione nei vari livelli funzionali saranno determinati dalla legge sull'ordinamento degli Uffici.
"
[1]
Art. 2. 
(Inquadramento del personale non di ruolo)
 
Entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale bandisce concorsi per l'immissione in ruolo, per n. 100 posti nella qualifica regionale di Istruttore, n. 130 posti nella qualifica di Segretario, n. 140 nella qualifica di Operatore Specializzato, n. 25 posti nella qualifica di Operatore, riservati al personale amministrativo non di ruolo in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 82/901 del 26-11-1975 o in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in base a formale atto deliberativo della Giunta regionale e che abbia maturato alla data del bando di concorso almeno 6 mesi di effettivo servizio in Regione.
 
Tale personale può partecipare ai concorsi per l'attribuzione delle qualifiche di Istruttore, Segretario, Operatore Specializzato e Operatore se in possesso - alla data di entrata in vigore della presente legge - rispettivamente del diploma di Laurea, di Istruzione secondaria di 2° grado, di Istruzione secondaria di 1° grado o della scuola dell'obbligo.
 
Se le funzioni svolte presso gli Uffici regionali risultano inferiori a quelle della qualifica regionale attribuibile al dipendente in base al titolo di studio posseduto, il dipendente sarà ammesso, a domanda, a partecipare al concorso interno per l'inquadramento in una delle qualifiche indicate nel primo comma e in cui siano state svolte le funzioni; sono valutate esclusivamente funzioni assegnate con atto formale ed espletate per un periodo di mesi 6.
 
Il personale non di ruolo con incarichi di docente già nell'anno formativo 1976/77, in servizio presso i Centri di Formazione Professionale della Regione, alla data del 30-9-1977, incaricato a tempo pieno o per l'anno formativo 1976/77 o per l'anno formativo 1977/78, è inquadrato, a domanda, nella qualifica corrispondente all'incarico conferito subordinatamente al superamento di concorso interno per n. 85 posti della qualifica regionale di Capo Ufficio.
 
Il personale docente non di ruolo in servizio, presso i Centri di Formazione Professionale della Regione alla data del 30-9-1977, con incarichi non corrispondenti ai requisiti di cui al comma precedente, potrà accedere ai concorsi di cui al 1° comma per l'attribuzione, sulla base del titolo di studio posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, delle qualifiche regionali di Segretario, Operatore Specializzato e Operatore.
 
Gli inquadramenti effettuati ai sensi dei commi precedenti hanno effetto ai fini giuridici ed economici dalla data dei provvedimenti di nomina.
 
I periodi di servizio comunque prestati presso la Regione dal personale inquadrato a norma del presente articolo sono riconosciuti ai fini economici in ragione del 50%.
 
Al personale così inquadrato si applicano gli artt. 55, 70 e 75 della l.r. 12-8-1974, n. 22 .
 
La scadenza dei rapporti di lavoro del personale individuato nei commi precedenti è prorogata fino alla data del provvedimento di nomina.
 
Se il concorso per il collocamento in ruolo ha esito negativo il rapporto di lavoro del dipendente cessa immediatamente o, per il personale docente dei Centri di Formazione Professionale l'incarico cessa alla fine dell'anno formativo.
 
Salvo quanto disposto nella presente legge, agli impieghi regionali si accede esclusivamente mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dello art. 14 della l.r. 12-8-1974, n. 22 .
Art. 3. 
(Concorsi interni)
 
La Giunta regionale bandisce concorsi interni riservati - almeno per il 25% dei posti disponibili, detratti quelli previsti dall'articolo precedente, per ciascuna qualifica - al personale regionale già di ruolo - alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di seguito individuati, per l'attribuzione delle qualifiche regionali di Capo Servizio, Istruttore, Capo Ufficio, Segretario, Operatore Specializzato e Operatore.
 
Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di Capo Servizio, può partecipare, a domanda, il personale di ruolo già trasferito dallo Stato o dal ruolo amministrativo dei soppressi Enti pubblici INAPLI - ENALC - INIASA, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità di servizio effettivo di anni 4 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di Istruttore, oltre che di una anzianità di anni 1, considerata nella carriera o qualifica direttiva, nell'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale. A tale concorso può altresì partecipare, a domanda il personale di ruolo già comandato dallo Stato nonché personale di ruolo già trasferito da Enti soppressi, purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità effettiva di servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di Istruttore, oltre che di una anzianità di anni 4, considerata nella carriera o qualifica direttiva nell'Amministrazione di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
 
Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di Istruttore può partecipare, a domanda, il personale già di ruolo trasferito dallo stato o dal ruolo amministrativo dei soppressi Enti Pubblici INAPLI - ENALC - INIASA, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità di servizio effettivo di anni 4 e mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di Capo Ufficio, oltre che di una anzianità di anni 4, considerati nella carriera o qualifica di concetto nell'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
 
A tale concorso può partecipare, a domanda, il personale di ruolo già comandato dallo Stato nonché il personale amministrativo di ruolo, trasferito dagli Enti soppressi, purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità effettiva di servizio di anni 1 mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica di Capo Ufficio, oltre che di una anzianità di anni 7 considerata nella carriera o qualifica di concetto nell'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
[2]
 
Può altresì partecipare a tale concorso il personale di ruolo, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea unitamente ad una anzianità di effettivo servizio di anni 1 e mesi 6 prestato presso la Regione in qualifiche di concetto.
 
Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di Capo Ufficio può partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già trasferito dallo stato o dal ruolo amministrativo dei soppressi Enti pubblici INALPI - ENALC - INIASA, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità di servizio effettivo di anni 4 mesi 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di Segretario, oltre che di una anzianità di a. 5 nella carriera o qualifica esecutiva nell'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale. A tale concorso interno può altresì partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già comandato dallo Stato, nonché il personale di ruolo, già trasferito da Enti soppressi, purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità effettiva di servizio di a. 1 m. 6 prestato presso la Regione nella qualifica regionale di Segretario, oltre che di una anzianità di a. 8 considerata nella carriera o qualifica esecutiva nella Amministrazione di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
 
Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di Segretario può partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già trasferito dallo Stato con la qualifica di Operaio Specializzato (par. 190) in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità di servizio di anni 4 mesi 6 prestato presso la Regione con la qualifica regionale di Operatore Specializzato, oltre che di una anzianità considerata nella carriera o qualifica operaia di 10 anni maturata presso l'Ente di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale. A tale concorso interno può altresì partecipare, a domanda, il personale di ruolo, già trasferito da Enti soppressi, purché in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di una anzianità di servizio di anni 1 e mesi 6 prestati presso la Regione nella qualifica di Operatore Specializzato, oltre che di una anzianità di servizio di 10 anni, considerata nella qualifica o carriera esecutiva nell'Amministrazione di provenienza, antecedentemente all'inquadramento nel ruolo regionale.
 
Può altresì partecipare a tale concorso il personale di ruolo, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge del diploma di istruzione secondaria di 2° grado unitamente ad una anzianità di effettivo servizio di anni 1 mesi 6 prestato presso la Regione, in qualifiche esecutive.
 
Al concorso interno per l'attribuzione della qualifica regionale di Operatore Specializzato e Operatore possono partecipare i dipendenti regionali già di ruolo in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado o della Scuola dell'obbligo oltre che rispettivamente della qualifica regionale di Operatore e di Custode.
 
L'attribuzione, ai sensi del presente articolo, delle qualifiche regionali ha effetto ai fini giuridici ed economici dalla data del provvedimento di nomina.
 
Al personale collocato in applicazione del presente articolo nelle nuove qualifiche regionali si applica l'art. 6 della presente legge.
 
Non possono partecipare ai concorsi interni previsti dal precedente articolo i dipendenti regionali che abbiano usufruito dei benefici di cui all' art. 72 della l.r. 12-8-1974, n. 22 .
Art. 4. 
(Commissione giudicatrice dei concorsi interni e prove d'esame)
 
La Commissione giudicatrice di ciascun concorso interno viene nominata con deliberazione della Giunta regionale ed è costituita come segue:
 
- dal Presidente della Giunta o da un Assessore da Lui delegato, che lo presiede;
 
- da 2 Consiglieri regionali di cui 1 di maggioranza ed 1 di minoranza, designati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 
- da 2 esperti della materia oggetto d'esame;
 
- da 2 rappresentanti del personale scelti su terne proposte dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
 
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta.
 
Gli esami consisteranno, a seconda delle qualifiche regionali da attribuire, in prove scritte e/o colloquio attitudinale ovvero in prove orali e/o prove pratiche.
 
Le materie oggetto di esame saranno indicate nei singoli bandi di concorso approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Trattamento economico in caso di passaggio a qualifica regionale superiore)
 
L' ottavo comma dell'art. 55 della l. r. 12-8-1974, n. 22 è abrogato e sostituito come segue: "
Il dipendente regionale che, a seguito di concorso interno o pubblico venga collocato in una livello funzionale superiore percepirà la retribuzione relativa a tale qualifica, maggiorata dell'importo corrispondente alle classi di stipendio ed agli aumenti periodici già maturati dalla precedente qualifica. Tale importo sarà trasformato, arrotondandolo per eccesso, in classi di stipendio ed aumenti periodici nella nuova qualifica.
L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza sarà valutata in quella nuova, ai fini del conseguimento delle successive classi di stipendio ed aumenti periodici.
"
[3]
Art. 6. 
 
L' articolo 50 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 è modificato ed integrato come segue: "
Art. 50.
(Collocamento a riposo - Acconto sulla pensione e sul trattamento di previdenza)
I dipendenti sono d'ufficio collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età o, comunque, al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio.
Il collocamento a riposo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono raggiunti i limiti suindicati.
L'Amministrazione regionale corrisponde ai dipendenti o ai loro superstiti aventi diritto alla pensione a carico della C.P.D.E.L., durante il periodo che intercorre tra la cessazione dal servizio e l'effettivo pagamento della pensione stessa, un acconto mensile nella misura di 4/5 dell'ammontare della pensione presumibilmente dovuta.
Qualora la misura dell'acconto di cui al precedente comma risulti maggiore della pensione definitiva liquidata dalle casse facenti parte degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, le maggiori somme corrisposte a titolo di acconto dalla Regione verranno recuperate mediante trattenute mensili a carico della pensione definitiva.
Ai dipendenti o ai loro superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio e di buonuscita, rispettivamente da parte dell'INADEL e dell'ENPAS, l'Amministrazione regionale corrisponde un acconto sui predetti trattamenti di fine servizio, da ricuperare all'atto della liquidazione del trattamento definitivo presso l'Istituto e l'Ente predetto, con rilascio da parte dei beneficiari di regolare procura notarile a favore della Regione, pari all'80% del presumibile trattamento complessivamente dovuto, computato su un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, ridotto all'80%, per ogni anno di servizio utile, ricongiungibile o riscattato.
A favore dei dipendenti che, all'atto della cessazione dal servizio, conseguano il diritto alla pensione dell'INPS, o perché non iscritti alla C.P.D.E.L. oppure per non avere raggiunto il periodo minimo di iscrizione alla C.P.D.E.L. stessa, viene concesso analogo acconto, sempre che i medesimi già non fruiscano di trattamento pensionistico diretto a carico dello A.G.O. .
La riscossione di detto acconto costituisce il beneficiario, debitore verso la Regione delle somme mensilmente incassate, che egli dovrà rimborsare in unica soluzione all'atto della percezione dall'INPS degli arretrati di pensione, all'uopo rilasciando, a favore del Presidente della Regione Piemonte, regolare procura notarile alla riscossione: l'Amministrazione regionale, ove possibile, stipulerà convenzioni direttamente con l'INPS al fine di garantirsi ulteriormente il recupero delle somme anticipate.
Le disposizioni previste negli ultimi 3 commi troveranno applicazione fino a quando la legislazione statale non avrà riordinato l'intera materia della ricongiunzione dei servizi
".
Art. 7. 
(Disposizioni finanziarie e contabili)
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, primo comma, e 3 della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1977, in 110 milioni, si provvede:
 
- quanto a 25 milioni con le disponibilità esistenti negli stanziamenti di cui ai capitoli n. 40, n. 720, n. 2700 e n. 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, nella rispettiva misura di 5 milioni, 16 milioni, 1 milione e 3 milioni;
 
- quanto a 60 milioni mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 720, n. 2700 e n. 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario '77, nella rispettiva misura di 20 milioni, 5 milioni e 35 milioni, e mediante integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 2100, n. 3140, n. 3790, n. 6600 e n. 8700, nella rispettiva misura di 5 milioni, 20 milioni, 15 milioni, 10 milioni, 10 milioni;
 
- quanto a 25 milioni con le disponibilità esistenti negli stanziamenti di cui ai capitoli n. 740, n. 1360, n. 2120, n. 2710, n. 3120, n. 3160, n. 3585, n. 3640, n. 3791, n. 4010, n. 5010, n. 5810, n. 6610, n. 7020, n. 7140, n. 7630, n. 7901, n. 8701 e n. 9171 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario '77.
 
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, quarto e quinto comma, della presente legge, valutato, per l'anno finanziario 1977, in 25 milioni, si provvede con una disponibilità di pari ammontare, esistente nello stanziamento di cui al capitolo n. 3100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.
 
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1978 e successivi, valutato in 800 milioni annui si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione, a partire dall'anno finanziario 1978, nel riparto del fondo di cui allo articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e successive modificazioni ed integrazioni.
 
All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 6, 3° comma, della presente legge, valutato in L. 2.000.000, si provvede per l'anno finanziario 1977, con la disponibilità esistente sul cap. n. 9840 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.
 
All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 6, 5° comma, della presente legge, valutato, per l'anno finanziario 1977, in L. 30.000.000, si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, alla Sezione 1°, Rubrica n. 3, Servizio generale della Giunta regionale, del capitolo n. 830 con la denominazione "Corresponsione agli aventi diritto di acconti sull'indennità di fine servizio dovuta dagli Istituti di previdenza" e con lo stanziamento di L. 30.000.000, nonché mediante contestuale riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo n. 720 dello stato di previsione medesimo.
 
Al maggior onere derivante dall'attuazione dell'art. 6, 5°, 6° e 7° comma, della presente legge, valutato in L. 220.000.000 annui a decorrere dall'anno finanziario 1978, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione a decorrere dall'anno finanziario 1978 medesimo, nel riparto del fondo di cui all' art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281 , e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 dicembre 1977
Aldo Viglione

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 1 il numero dei posti d i segretario, operatore specializzato e operatore sono stati integrati ad opera del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 35 del 1978.

[2] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 35 del 1978.

[3] In questo comma dell'articolo 5 le parole "qualifica funzionale" sono state sostituite dalle parole "livello funzionale" ad opera dell'articolo 57 della legge regionale 74 del 1979.